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Testo integrale

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 13 giugno 2013 n. 26007[1]

 

Laddove il giudizio penale si sia concluso con una pronuncia di condanna in primo grado e vi sia anche condanna in favore della parte civile, il giudice dell’appello – nel prendere atto di una causa estintiva del reato verificatasi nelle more del giudizio di secondo grado – è tenuto a pronunciarsi, ai sensi dell’art. 578 c.p.p. sull’azione civile.

In questo caso, allora, il proscioglimento nel merito prevale sulla causa estintiva, pur nel caso di accertata contraddittorietà o insufficienza della prova, perché il giudice di appello è chiamato a valutare il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili per la presenza della parte civile

 


[1] Testo consultabile e scaricabile dal sito del Sole24Ore – Guida al diritto –  http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/civile/sentenzeDelGiorno/2013/06/azione-civile-proscioglimento-nel-merito-anche-allorquando-la-prova-e-insufficiente-o-contraddittoria.html

 

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