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Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza n. 23481  del 19 dicembre 2012

Ritenuto in fatto e in diritto
§ 1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è del seguente tenore; <<1. — La s.p.a. Equitalia Polis ha proposto ricorso per cassazione — affidato a due motivi – contro il decreto del Tribunale di Bologna del 10.3.200l con il quale è stata rigettata la sua opposizione allo stato passivo del fallimento della S.a.s. E. di L. E. e L. E. con la quale lamentava l’esclusione del privilegio ipotecario del proprio credito di euro 13.573,57 ammesso al passivo. Esclusione motivata dalla revoca “in via breve” disposta in sede di ammissione al passivo perchè l’ipoteca iscritta il 22.12.2009 ai sensi dell’art. 77 D.P.R. n. 602/1973 non si era consolidata alla data del fallimento (21-1.2010).

La curatela intimata non ha svolto difese.
2.- Il ricorso — con il quale parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione 1) del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, art. 67, comma 1 n. 4 1. fall. e 2) dell’art. 67 l. fall., sostanzialmente sostenendo che il tribunale avrebbe errato nell’assimilare la natura giuridica dell’ipoteca oggetto di controversia (iscritta ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77} all’ipoteca giudiziale e, conseguentemente, a disporne la revoca — appare manifestamente fondato.
Invero, la S.C. ha già avuto modo di affermare in più occasioni che <<l’iscrizione di ipoteca ai sensi dell’art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 sugli immobili del debitore e dei coobbligati al pagamento dell’imposta, non è riconducibile all’ipoteca legale prevista dall’art. 2817 cod. civ., ne è ad essa assimilabile, mancando un preesistente atto negoziale, il cui adempimento il legislatore abbia inteso garantire; essa, peraltro, neppure può accostarsi all’ipoteca giudiziale, prevista dall’art. 2818 cod. civ. con lo scopo di rafforzare l’adempimento di una generica obbligazione pecuniaria ed avente titolo in un provvedimento del giudice, in quanto quella in esame si fonda su di un provvedimento amministrativo. Ne deriva che, non rientrando nel disposto dell’art. 67, primo comma, n. 4 legge fall., l’ipoteca in questione non è suscettibile di revocatoria fallimentare, limitata a quelle volontarie e giudiziali>> (Sez. l, Sentenza n. 3232 del 01/03/2012).
Il ricorso, quindi, può essere deciso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.>>.
La relazione, con il decreto di fissazione dell’adunanza, è stata notificata ai difensori e comunicata al pubblico ministero.
§ 2.- Il Collegio ritiene di dover rimettere la causa alla pubblica udienza così come disposto in procedimento analogo(rel. Cultrera} nell’odierna adunanza.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla pubblica udienze.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 29 novembre 2012

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