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La massima

Deve ritenersi illegittimo il provvedimento di rigetto dell’istanza di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna fondato sul mero rilievo della regolarità formale della notificazione dell’atto – nella specie avvenuta mediante servizio postale – in quanto detta notifica, se non effettuata a mani dell’interessato, non può essere, di per sè sola, ritenuta prova dell’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario, tanto più ove quest’ultimo affermi di non averla ricevuta, deducendo a sostegno motivi idonei.

 

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza del 25 gennaio 2013, n. 4115

Svolgimento del processo

M.V. ricorre avverso l’ordinanza di cui in epigrafe, con cui è stata rigettata l’Istanza dal medesimo proposta per essere restituito nel termine per proporre opposizione a decreto penale emesso nei suoi confronti dal Gip del Tribunale di Cassino.

Il ricorrente nell’istanza adduceva di avere avuto tardiva conoscenza dell’emissione del decreto penale in ragione di una sua prolungata assenza dall’Italia in occasione delle ferie, onde della notificazione dell’atto avvenuta mediante servizio postale aveva avuto cognizione solo al rientro in Italia allorquando si era recato presso l’Ufficio postale ove l’atto era stato depositato.

Il giudice aveva rigettato la richiesta limitandosi a evidenziare la regolarità della notificazione e a valorizzare la volontaria assenza dall’Italia del prevenuto, che asseritamente ostava alla restituzione in termini.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e va accolto in linea con gli argomenti sviluppati dal Procuratore generale nella requisitoria scritta.

E’ corretto il richiamo alla giurisprudenza di questa Sezione, in forza della quale deve ritenersi illegittimo il provvedimento di rigetto dell’istanza di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna fondato sul mero rilievo della regolarità formale della notificazione dell’atto – nella specie avvenuta mediante servizio postale – in quanto detta notifica, se non effettuata a mani dell’interessato, non può essere, di per sè sola, ritenuta prova dell’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario, tanto più ove quest’ultimo affermi di non averla ricevuta, deducendo a sostegno motivi idonei. Pertanto, in tal caso, il giudice non può arrestarsi all’esame della, pur ritenuta, ritualità formale della notifica ma deve esaminare la prospettazione relativa alla mancanza di effettiva conoscenza dell’atto, considerato che l’art. 175 c.p.p., comma 2, – come modificato dal D.L. n. 17 del 2005, conv. con modif. nella L. n. 60 del 2005 – ha sostituito alla prova della non conoscenza del procedimento – che in passato doveva essere fornita dall’interessato – una sorta di presunzione “iris tantum” di non conoscenza, ponendo, in tal modo, a carico del giudice l’onere di reperire agli atti l’eventuale prova positiva e, più in generale, di accertare se l’interessato abbia avuto effettivamente conoscenza del provvedimento e abbia volontariamente e consapevolmente rinunciato a proporre opposizione (Sezione 4^, 12 gennaio 2012, Amendola, rv. 252669).

La ordinanza impugnata ha pertanto disatteso i canoni di valutazione imposti dall’art. 175 c.p.p. e deve, quindi, essere annullata con rinvio al Gip del Tribunale di Cassino.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Cassino.

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