Corte di cassazione – Sezione VI penale – Sentenza 8 novembre 2011 n.40510. Reato di allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari qualora, in un trasferimento autorizzato, il ritardo sia dovuto ad una foratura

Il testo integrale[1]

Corte di cassazione – Sezione VI penale – Sentenza 8 novembre 2011 n.40510

Con questa decisione la Corte di Piazza Cavour ha confermato la sentenza di condanna della Corte Territoriale.

Il fatto.

In una trasferta senza scorta regolarmente autorizzata dal giudice, per il tempo strettamente necessario a coprire il percorso da casa al tribunale e ritorno per un procedimento a suo carico, il ricorrente, in compagnia della moglie, a seguito di una foratura, era andato dal gommista aveva fatto sostituire il pneumatico, poi, vista l’ora tarda era tornato nella sua abitazione, conseguentemente non presentandosi in udienza.

La Suprema corte spiega che l’assenza non comunicata all’udienza e il ritardo del rientro all’abitazione hanno senza dubbio integrato il reato contestato.

Il quale come è noto, da un punto di vista oggettivo, si realizza quale che sia l’allontanamento parziale o temporale e, dal punto di vista soggettivo, richiede solo la consapevolezza dell’allontanamento e del provvedimento restrittivo. La condanna poteva essere evitata lasciando l’autovettura dal gommista, magari sotto la sorveglianza della moglie, e, recandosi con altri mezzi, se ancora in tempo, all’udienza.  In caso contrario – sottolinea la S.C. – l’iniziativa da prendere era quella di avvisare le autorità di controllo e fare ritorno senza indugi e con i mezzi più spediti alla propria abitazione.

Sorrento 8 novembre 2011.

Avv. Renato D’Isa


[1] Testo integrale scaricabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto

 

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *