Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
sentenza 5 febbraio 2016, n. 4888
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 17.4.2015 la Corte di appello di Firenze – a seguito di gravame interposto dall’imputato S.V. avverso la sentenza emessa il 25.10.2012 dal Tribunale di Viareggio – ha confermato detta decisione con la quale l’imputato è stato riconosciuto colpevole dei reati di cui agli artt. 336, 582, 585, 576 n. 1 e 61 n. 2 cod. pen. e condannato a pena di giustizia, oltre le statuizioni civili.
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, deducendo:
2.1. Violazione dell’art. 420 ter, comma 5, cod. proc. pen. in relazione al rigetto della istanza di rinvio per impedimento del difensore alla udienza del 17.4.2015 essendosi disattesa la certificazione medica attestante la necessità di mesi tre di convalescenza. La Corte non avrebbe tenuto in conto delle ragioni del precedente rinvio a detta udienza sulla base di analoga certificazione per la durata di trenta giorni, a seguito di intervento operatorio, che si saldava senza soluzione di continuità con il successivo periodo.
2.2. Mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla prova dell’assoluto impedimento a comparire del difensore. La sentenza non offrirebbe alcuna motivazione in ordine al rigetto della istanza di rinvio per legittimo impedimento, limitandosi a registrare in punto di svolgimento del processo che «veniva disattesa istanza di rinvio per impedimento del difensore», laddove solo il verbale del 17.4.2015 dà conto delle ragioni di mancato accoglimento della richiesta, illogico rispetto al precedente accoglimento della istanza che – invece – aveva riconosciuto detto impedimento.
Considerato in diritto
1. II ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
1. Deve preliminarmente osservarsi che in tema di impedimento dei difensore, l’obbligo di nominare un sostituto, ex art. 102, cod. proc. pen., sussiste anche quando l’impedimento dedotto sia costituito da serie ragioni di salute dello stesso difensore (Sez. F, n. 35263 del 22/07/2014, Gaggiano e altro, Rv. 260152; Sez. 4, n. 49733 del 13/11/2014, Pezzetta, Rv. 261182), dovendosi escludere tale obbligo solo nel caso di infermità contingente e non prevedibile (Sez. 5, n.. 29914 del 01/07/2008, Trubia, Rv. 240453; arg. da Sez. 6, n. 7997 del 17/06/2014, Seck, Rv. 262389).
2.1n ogni caso, in tema di legittimo impedimento dell’imputato, è legittimo il provvedimento con il quale il giudice, acquisito il certificato medico prodotto dal difensore, valuti, anche indipendentemente da verifiche fiscali e facendo ricorso a nozioni di comune esperienza debitamente esposte nella motivazione, l’insussistenza di una condizione tale da comportare l’impossibilità per l’imputato di comparire in giudizio, se non a prezzo di un grave e non altrimenti evitabile rischio per la propria salute. (Nel caso di specie, la patologia certificata dal Pronto Soccorso consisteva in un attacco d’asma, con dimissioni disposte dopo 42 minuti dal ricovero, senza alcuna specificazione in ordine all’impossibilità di presentarsi in udienza) (Sez. 4, n. 7979 del 28/01/2014, Basile, Rv. 259287); ancora, è legittimo il provvedimento con cui il giudice di merito rigetti l’istanza di rinvio dell’udienza, per impedimento dei difensore a comparire, documentata da un certificato medico che si limiti ad attestare un’infermità con stato febbrile (nella specie virosi respiratoria) e ad indicare una prognosi di quattro giorni senza precisare il grado di intensità di tale stato e la sua attitudine a determinare l’impossibilità a lasciare l’abitazione, trattandosi di elementi essenziali per la valutazione della fondatezza, serietà e gravità dell’ impedimento, non riscontrabili laddove si tratti di una diagnosi e di una prognosi che, secondo nozioni di comune esperienza, denotino l’insussistenza di una condizione tale da comportare l’impossibilità di comparire in giudizio, se non a prezzo di un grave e non altrimenti evitabile rischio per la propria salute (Sez. 5, n. 3558 del 19/11/2014, G., Rv. 262846).
3. Ritiene la Corte che, nella specie, – rilevata la mancata nomina di un sostituto e l’assenza di qualsiasi giustificazione a riguardo – la Corte di merito si è posta nell’alveo di legittimità da ultimo richiamato laddove – senza vizi logici – ha rilevato la inidoneità della attestazione medica, che si limitava a prolungare di tre mesi il periodo di convalescenza dei difensore istante, senza attestare o comunque giustificare l’incompatibilità di tale periodo con la possibilità di comparire ed assolvere al mandato difensivo. Né vizio logico può essere ravvisato rispetto alla decisione di accoglimento di precedente istanza, anche in considerazione delle diverse indicazioni temporali e della prossimità all’intervento operatorio rispetto al quale la convalescenza era giustificata.
4. E’, inoltre, palesemente insussistente il vizio della motivazione ascritto alla sentenza rispetto alla motivazione offerta con la ordinanza di rigetto, esaustiva dell’obbligo al riguardo.
5. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende; nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile che si stima equo determinare come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende; nonché alla rifusione delle. spese sostenute dalla parte civile che liquida in euro 2.000,00, oltre IVA e CPA.
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