SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI
SENTENZA 30 ottobre 2015, n. 22179
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Rilevato che il Tribunale di Catania, con riferimento ai rapporti di conto corrente bancario, intrattenuti da CB. Morganti srl con la Banca Popolare di Verona e Novara, ha accolto la domanda proposta dalla correntista, previa declaratoria di nullità, per violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c., delle clausole contenute nei contratti stipulati inter partes, sia quella che prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, sia quella contenente la determinazione della misura degli interessi passivi applicabili ai due rapporti intrattenuti;
che l’appello della Banca è stato accolto, con sentenza non definitiva, dalla Corte d’appello di Catania, nella parte relativa alla declaratoria di nullità della clausola di determinazione della misura degli interessi passivi applicabili ai due rapporti intrattenuti;
che, secondo il giudice distrettuale, il motivo andava accolto in quanto la clausola in esame prevedeva un preciso e determinato tasso aritmetico da applicare, fin dal momento della stipulazione del contratto, mentre era l’ulteriore clausola, quella prevedente la variabilità futura del primo tasso, “in base agli usi di piazza”, ad “impingere nella nota ed ormai consolidata valutazione di indeterminatezza oggettiva del tasso pattuito per iscritto”;
che, sulla base di tale ragionamento, la Corte territoriale ha escluso la nullità della clausola in considerazione che avverso tale pronuncia ricorre la soccombente, in parte qua, G. B. Morganti srl, con ricorso affidato a due mezzi con il quale si chiede di cassare la sentenza impugnata, per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1284, III co, 1346 e 1418 c.c. (in riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c.) nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in riferimento all’art. 360 n. 5 c.p.c.; che la Banca resiste con controricorso.
Considerato che i mezzi di cassazione, da esaminare congiuntamente in quanto attengono alla stessa questione, sono fondati;
che, infatti, con riguardo alle clausole di determinazione degli interessi passivi in un rapporto contrattuale di conto corrente bancario, ove la determinazione della misura (variabile) degli interessi sia affidata ad una clausola che preveda una misura iniziale e, successivamente, la sua variazione in rapporto a un parametro che il giudice stesso ha valutato “impingere nella nota ed ormai consolidata valutazione di indeterminatezza oggettiva del tasso pattuito per iscritto” è evidente la contraddittorietà logica della motivazione – peraltro non fatta valere dal ricorrente – che, da un lato, afferma il vizio e, da un altro, lo esclude;
che, invero, la censura proposta dal ricorrente investe la violazione o la falsa applicazione dei menzionati articoli di legge, con riferimento all’esclusione della nullità della clausola esaminata, poiché ne ha ritenuto la duplice consistenza: di una prima, avente contenuto determinato, e di una seconda clausola, la cui affermazione di determinatezza viola proprio i principi posti da questa stessa Corte;
che questa Corte è obbligata al rilievo, anche ufficioso, della nullità di clausole siffatte, in base al principio secondo cui “Il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità contrattuale deve rilevare di ufficio l’esistenza di una causa di quest’ultima diversa da quella allegata dall’istante, essendo quella domanda pertinente ad un diritto autodeterminato, sicché è individuata indipendentemente dallo specifico vizio dedotto in giudizio”. (Sez. U, Sentenza n. 26242 del 2014);
che, infatti, a proposito delle clausole contrattuali (prevedenti tassi variabili siffatti), si è già affermato che “In tema di contratti di mutuo, perché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell’art. 1284, terzo comma, cod. civ., che è norma imperativa, la stessa deve avere un contenuto assolutamente univoco e contenere la puntuale specificazione del tasso di interesse; ove il tasso convenuto sia variabile, è idoneo ai fini della sua precisa individuazione il riferimento a parametri fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari, mentre non sono sufficienti generici riferimenti, dai quali non emerga con sufficiente chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione. (Nella specie, relativa ad un contratto concluso nel 1981, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato la nullità della pattuizione degli interessi convenzionali, perché essa non consentiva di individuare univocamente la banca o il gruppo bancario cui fare riferimento e neppure se quello preso in considerazione dagli stipulanti fosse il tasso applicato per i mutui, il tasso di sconto o il tasso praticato per i conti correnti bancari, ed in questo caso se dovesse farsi riferimento ai tassi praticati ai clienti ordinari o invece al prime rate)”. (Cass. nn. 12276 del 2010, 14684 del 2003, 2317 del 2007);
che, del resto, la stessa Corte d’appello non ha dubitato dell’indeterminatezza di quella che ha definito come la seconda clausola, avendone poi illogicamente escluso la nullità, sebbene avesse riscontrato un deficit di determinatezza;
che, invero, la Banca resistente propone una sua interpretazione adeguatrice della clausola in esame, leggendola come se indicasse la sola variazione (in melius o in peius) del tasso iniziale certo, addizionato dall’aumento o dalla diminuzione (rispetto ai tassi previgenti) riscontrati sulla piazza; che, tuttavia, un tale ragionamento, non può essere accolto in quanto, ove anche fosse interpretabile in tal modo, la clausola non si sottrarrebbe alla divisata nullità in quanto non si saprebbe a quali indicatori “di piazza” si deve fare riferimento per misurare lo scarto, in aumento o in diminuzione, applicabile al rapporto;
che, in conclusione, il ricorso è manifestamente fondato e deve essere accolto con la conseguente cassazione della decisione, con rinvio, anche per le spese di questa fase, alla Corte d’appello di Catania che, in diversa composizione, si atterrà al seguente principio di diritto: “In tema di contratto conto corrente bancario, la convenzione relativa agli interessi deve contenere la puntuale indicazione del tasso praticato e, ove esso sia convenuto come variabile, ai fini della sua precisa individuazione concreta, nel corso della vita del rapporto contrattuale, è necessario il riferimento a parametri che consentano la sua precisa determinazione, non essendo sufficienti generici riferimenti (come ad es. i c.d. usi di piazza), dai quali non emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione”.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase, alla Corte d’Appello di Catania, in diversa composizione.
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