Il testo integrale
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 28 marzo 2013 n. 7807[1]
È da ritenersi, pertanto, che nel richiamo al valore presunto a norma del codice di procedura civile, la disposizione tariffaria abbia semplicemente inteso riferirsi a tutte le regole dettate dal codice di rito, ivi compresa quella ex artt. 10 e 14 […] attribuendo al giudice una generale facoltà discrezionale, ove ravvisi la suesposta manifesta sproporzione tra il formale petitum e l’effettivo valore della controversia, desumibile dai sostanziali interessi in contrasto, di adeguare la misura dell’onorario all’effettiva importanza della prestazione, in relazione alla concreta valenza economica della controversia.
Il principio ha trovato corretta applicazione da parte del giudice a quo nella liquidazione degli onorari spettanti al ricorrente, avendo fatto riferimento al complessivo valore delle questioni sottoposte all’esame del giudice e, quindi, allo scaglione della tariffa professionale relativa alle controversie di valore pari a quello così determinato, e non anche a quello, concernente le cause di valore superiore, rapportato alla diversa e maggiore entità dell’intero contratto preliminare, poiché l’attività da remunerare, ossia l’opera intellettuale prestata, ha avuto ad oggetto solo detta parte del rapporto controverso, anche in riferimento all’entità del risultato pratico conseguito all’esito dalle parti
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