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Il testo integrale

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 28 marzo 2013 n. 14691[1]

Può dunque affermarsi che in tema di rinvio in prosecuzione del processo ad altra udienza, l’omesso formale avviso all’imputato, già presente, della celebrazione della successiva udienza in altro edificio diverso da quello in cui sino a quel momento si era celebrato il processo con la partecipazione dello stesso imputato, non è equiparabile all’omessa citazione e non integra la nullità assoluta ed insanabile di cui all’art. 179, co. 1, c.p.p., ma, eventualmente, solo la nullità di cui all’art. 178, co. 1, lett. c), c.p.p., definibile come nullità a regime intermedio, che va eccepita nei termini previsti dall’art. 182, co. 2, c.p.p. ed è sanata, ai sensi dell’art. 183, co. 1, lett. b) dalla partecipazione del difensore di fiducia che ha assistito l’imputato nelle udienze precedenti, alla udienza immediatamente successiva che si svolge nei nuovi edifici, senza sollevare la relativa eccezione.

Il trasferimento del luogo dell’udienza in altri locali costituisce un evento eccezionale e di tale notorietà che può essere portato a conoscenza dell’imputato e del suo difensore con modalità diverse da un avviso formale ed anche con avvisi pubblici, la cui idoneità a tale scopo andrà verificata dal giudice, con valutazione di merito che, ove sorretta da adeguata motivazione, è insindacabile in sede di legittimità.

 L’esperimento dell’azione civile nel processo penale si avvale della sua connessione necessaria con la fattispecie concreta descritta nell’imputazione, sicché la pretesa risarcitoria, al di fuori dei casi in cui sia legata anche a fattori eccedenti i limiti della contestazione penale, non deve essere giustificata con enunciazioni ulteriori rispetto a quella del legame eziologico che la collega al fatto-reato.

 


[1] Testo scaricabile e consultabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/penale/sentenzeDelGiorno/2013/03/trasferimento-dudienza-il-mancato-avviso-non-comporta-nullita-assoluta.html

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