contibuto - valore causa

La massima

Nella nozione di concussione per “induzione” va ricompresa qualsiasi condotta capace di creare nel privato uno stato di soggezione psicologica che lo porti ad agire nel senso voluto dall’agente, che può assumere svariate forme (quali l’inganno, la persuasione, la suggestione, l’allusione, il silenzio o l’ostruzionismo, anche variamente ed opportunamente combinati tra loro), in considerazione anche del diverso contesto in cui i soggetti si muovono e la loro maggiore o minore conoscenza di certi moduli operativi e dei relativi codici di comunicazione.

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE VI

SENTENZA 15 marzo 2013, n. 12388

 

Considerato in fatto

 

1. Con ordinanza del 12.11.2012 il Tribunale del riesame di Milano confermava l’ordinanza cautelare con la quale era stata applicata in data 22.10.2012 dal G.l.P. dei Tribunale di Monza la custodia in carcere a S.R.G. . Secondo l’editto accusatorio, l’indagato aveva agito in concorso con M..B. , direttore generate dei Comune di (omissis) , che aveva il S. quale proprio “consulente di fiducia” e che, abusando della propria qualità di pubblico ufficiale, condizionando l’approvazione della variante edilizia relativa al recupero della c.d. area … alla sostituzione dell’architetto P..P. con altro professionista di suo gradimento, avevano indotto C.E. , imprenditore interessato al recupero edilizio dell’area ex … ad avvalersi indebitamente della collaborazione del predetto architetto S. per la presentazione al Comune di progetti di trasformazione urbanistico – edilizia dell’area indicata, stipulando col predetto S. un contratto di consulenza e collaborazione a fronte di un corrispettivo esoso (pari a Euro 1.000.000 di cui Euro 367.200,00 effettivamente versati a titolo di mera anticipazione in assenza di alcuna prestazione professionale)i in tal modo determinando l’imprenditore ad una indebita consegna di denaro a terzi.

I fatti risultano commessi in (omissis) fino al (omissis) .

2. Avverso la predetta ordinanza confermativa propone ricorso per cassazione la difesa dell’indagato deducendo:

2.1. Violazione di legge e mancanza di motivazione ai sensi dell’art. 606 lett. B) ed E) c.p.p. in relazione all’art. 273 c.p.p. in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria. Il Tribunale avrebbe omesso di motivare in ordine alla obiezione difensiva secondo la quale la presunta parte offesa non avrebbe mai detto di essere stata “costretta”, né non potendosi la induzione riconoscersi nella sola segnalazione al C. da parte del B. del nominativo del S. e, comunque, nella condizione di superiorità del pubblico ufficiale. Contraddittoria sarebbe, comunque, la motivazione laddove – da un lato – riconosce che le dichiarazioni del C. non siano espressione di concussione e – dall’altro – avallando l’ipotesi di accusa attraverso un’erronea valutazione degli elementi esterni individualizzanti, senza un riscontro della credibilità oggettiva e soggettiva detta predetta fonte di accusa. In particolare, il Tribunale avrebbe fatto erroneamente riferimento alle dichiarazioni de relato del P. ed alle intercettazioni telefoniche, successive ai fatti, che – al contrario di quanto assume il Tribunale – testimonierebbero il mantenimento da parte del C. della completa autonomia decisionale. Ancora, il Tribunale avrebbe omesso di motivare sulle deduzioni difensive in ordine alla entità del lavoro svolto dal S. , rispetto alla quale effettività produce in questa sede consulenza di parte, smentendosi, inoltre, l’esosità del compenso che non sarebbe stato valutato in ragione della predetta attività professionale. Infine, il ricorrente contesta il richiamo fatto dal Tribunale ad altri fatti e processi, rispetto ai quali lo stesso provvedimento omette di motivare sulla effettiva attinenza con i fatti oggetto della impugnata cautela.

2.2. Erronea applicazione degli artt. 110 e 317 c.p. e mancanza e manifesta illogicità della motivazione circa la sussistenza del concorso dell’extraneus nel reato proprio di concussione. Sia il provvedimento genetico che quello confermativo avrebbero fondato il ragionamento su elementi congetturali e presuntivi avanzando apoditticamente incontri preliminari di cui si sarebbe reso protagonista il S. presso il B. , desunti dalla entità iniziale della richiesta economica di 5 milioni avanzata dal S. e dal rapporto di fiducia tra quest’ultimo ed il B. . Il primo elemento ignorerebbe il rifiuto del C. di stipulare il contratto a quel prezzo; il secondo non terrebbe conto che esso si fonda su conversazioni tenute l’anno successivo al conferimento dell’incarico le cui ragioni sono legate all’interesse professionale del S. verso il progetto e le cui modalità esplicative nei confronti del B. non sono affatto anomale se si tiene conto della iniziativa del C. di presentare un proprio progetto – non condiviso né dal P. né dal S. – al Comune. Infine, il Tribunale non avrebbe dato contezza della deduzione difensiva che chiedeva ragione del fatto che la segnalazione del S. era avvenuta a distanza di anni dal’inizio dell’iter progettuale e solo per esigenze obiettive di esperienza sul territorio, donde il doveroso diretto riferimento del S. agli organi comunali.

2.3. Violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 274 co. 1 lett. a) e c) c.p.p..

2.3.1. Quanto al ritenuto pericolo di inquinamento probatorio, esso sarebbe stato illogicamente ravvisato sulla base della cancellazione di files informatici di cui si presume indimostratamente il contenuto (contabilità in nero girata a pubblici funzionari) e la dolosa cancellazione da parte del S. rispetto ad una normale operazione informatica. In ogni caso, illogica sarebbe la motivazione circa la concretezza ed attualità del pericolo, posta la distanza temporale di tale presunto ed unico comportamento rispetto anche alla conoscenza da parte dell’indagato dell’indagine in corso almeno dal 20 luglio 2011.

2.3.2. Quanto al pericolo di reiterazione della condotta criminosa, poggiata sulla intraneità de S. al sistema illecito, soltanto presuntivamente agitata a prescindere dalla prova di specifiche relazioni interpersonali ed omettendo di motivare in ordine alle ragioni della irrilevanza delle circostanze sopravvenute (dimissioni, uscita dalla compagine societaria, cessazione dei rapporti professionali, richiesta di cancellazione dall’albo professionale) che deprivano il S. dilla possibilità di partecipare alle dinamiche illecite. Né il provvedimento impugnato avrebbe giustificato la sussistenza del pericolo a distanza di tre anni dai fatti contestati. Infine, illegittimamente il Tribunale avrebbe desunto argomenti a sostegno della prognosi cautelare dal contegno processuale del ricorrente volto a contestare gli addebiti.

2.3.3. Quanto al profilo della adeguatezza della massima misura cautelare il Tribunale avrebbe svolto una motivazione soltanto apparente attraverso una tautologia e riferimenti generici alle condizioni soggettive dell’indagato ed a collegamenti nazionali ed esteri del predetto.

 

Motivi della decisione

 

1. Il ricorso è infondato.

2. Il primo motivo è infondato.

2.1.1. Nella specie è stata contestata la ipotesi concussiva nella forma induttiva alternativamente prevista rispetto alla forma costrittiva nell’art. 317 c.p. previgente. Attualmente la medesima condotta è prevista e punita dalla fattispecie di cui all’art. 319 quater co. 1 c.p. introdotta dalla recente l. n. 190/2012 che, secondo questa Corte, si pone in termini di continuità normativa rispetto alla precedente fattispecie concussiva per induzione in ragione della letterale riproposizione della identica condotta in capo al pubblico ufficiale nella citata nuova norma.

2.1.2. Nell’alveo di detta continuità normativa, deve richiamarsi la precedente giurisprudenza che ha costantemente ritenuto l’attività di induzione non vincolata a forme tassative, rilevando a tal fine ogni comportamento del pubblico ufficiale che sia comunque caratterizzato da un abuso dei poteri che valga ad esercitare una pressione psicologica suda vittima, in forza deità quale quest’ultima si convinca della necessità di dare o promettere denaro od altra utilità per evitare conseguenze dannose (Sez. 6, Sentenza n. 33843 del 19/06/2008 Rv. 240795 Imputato: Lonardo.; Sez. 6, Sentenza n. 46514 del 23/10/2009 Rv. 245335 Imputato: Vsci). Cosicché, si è chiarito, nella nozione di concussione per “induzione” va ricompresa qualsiasi condotta capace di creare nel privato uno stato di soggezione psicologica che lo porti ad agire nel senso voluto dall’agente, che può assumere svariate forme (quali l’inganno, la persuasione, la suggestione, l’allusione, il silenzio o l’ostruzionismo, anche variamente ed opportunamente combinati tra loro), in considerazione anche del diverso contesto in cui i soggetti si muovono e la loro maggiore o minore conoscenza di certi moduli operativi e dei relativi codici di comunicazione (Sez. 6, Sentenza n. 49538 del 01/10/2003 Rv. 228368 P.G. in proc. Bertofotti).

2.2. Il Tribunale ha confermato la ipotesi induttiva materialmente posta in essere dal B. – mediante l’attribuzione alla indicazione da parte di quest’ultimo al C. del S. – avendo l’imprenditore nominato l’indicato architetto per evitare un pregiudizio maggiore rispetto all'”impasse” già in atto dopo la presentazione di ben tre progetti presso l’ente comunale.

2.2.1. Il Tribunale ha giustificato – con motivazione logica e priva di vizi giuridici – la sussistenza della induzione posta in essere dal B. nei confronti del C. che – dopo aver presentato ben tre progetti per la riqualificazione dell’ex area XXXXX senza esito da parte dell’amministrazione pubblica – si vede, a questo punto, per voce del B. , palesare la chiave risolutiva per superare lo stallo: l’affidamento del progetto al S. . Che il S. fosse uomo di fiducia del solo B. e che questo rapporto fiduciario prescindesse dai rapporti con il committente è giustificato – da un lato – dal riscontro fornito dall’arch. P. che dovè “subire” l’affiancamento del S. , come pure dai diretto compendio intercettivo correttamente valorizzato dal Tribunale quando sottolinea la voluta riservatezza dei rapporti e l’aggiornamento da parte del B. sulla trattativa in atto con C. mentre il S. con quest’ultimo non ha più contatti. Che, inoltre, il S. abbia richiesto al C. una prima cifra di 5 milioni è del pari indiscusso – e del tutto logica la considerazione secondo la quale anche siffatta richiesta concorra a qualificare la posizione di forza del S. solo in ragione della sua imposizione da parte del B. . Ma anche la finale cifra concordata si situa nell’ambito del delineato contesto impositivo, posto che l’importo esorbitava del tutto dalle tariffe all’epoca vigenti e la somma contestualmente anticipata non trova giustificazione in alcuna attività del S. . E sul punto, irricevibile risulta la consulenza prodotta solo in questa sede in ragione dell’assenza di qualsiasi potere di accertamento dei fatti in capo alla Corte di legittimità. Infine, del tutto corretta è la richiamata valenza corroborativa, in ordine alla concreta illecita finalità perseguita con l’affidamento al S. , con il ruolo di collettore di tangenti emergente da altra indagine relativa al medesimo contesto illecito amministrativo-affaristico nell’ambito del comune di (OMISSIS) . Di siffatto ruolo da contezza la ordinanza impugnata laddove valorizza la mirata cancellazione dei files, logicamente considerata ben lungi dall’essere una insignificante normale operazione informatica essendo – invece – relativa a “note spese” logicamente correlate, in base all’esame del file recuperato e contenente indicazione di importi di denaro, neanche troppo fantasiosamente, indicati “”, ovverossia ascritti a “nero”, e destinate a spese personali del D.M. , amministratore delegato di Milano Serravate spa, ovverossia di colui che – nella vicenda Milano Serravalle – Milano Tangenziali spa – aveva richiesto di includere nel prezzo di vendita della nuova sede della società autostradale del Gruppo Cabassi una consulenza del S. .

2.2.2. In conclusione, sul punto, sono infondate sia la censura di carenza motivazionale sia la dedotta illogicità della motivazione.

2.3. Il secondo motivo sul concorso del ricorrente è – come quello precedente – infondato sia in ordine alla carenza motivazionale sia sotto il profilo della illogicità.

2.3.1. Il concorso del ricorrente nella condotta propria del pubblico ufficiale è desunto da molteplici e convergenti elementi sintomatici quali lo stretto rapporto fiduciario tra il B. ed il S. , che ha giustificato l’attribuzione della consulenza da parte del C. , l’esosità delle pretese del S. , forte detta sua “legittimazione” proveniente dal B. , il ruolo del ricorrente – emerso in altri filoni di indagine – quale collettore di tangenti per conto di politici dell’area di sinistra operanti a (OMISSIS) in sintonia, ancora, con le informazioni rese dall’imprenditore PA. circa l’inclusione del S. in una terna di architetti indicatogli da PE. e da quelle rese da D.C. che ricollegava il S. al PE. sia sulla acquisizione della consulenza commissionata da C. sia per l’intermediazione in ordine ad altra vicenda immobiliare che aveva interessato lo stesso D.C. , in relazione al suo ruolo di ricettore di tangenti, è valorizzata la circostanza dell’interessamento del S. presso gli uffici comunali pur essendo interrotti i contatti con il committente. E sull’evidenziato ruolo viene considerato il pregnante riscontro della mirata cancellazione di files relativi a “note spese” che indurrebbe la sussistenza di “partite di giro” realizzate, attraverso la progettazione commissionata, dal S. in favore del pubblico ufficiale.

2.3.2. Cosicché, quanto al primo profilo di doglianza, il Tribunale avalla il profilo concorsuale sia considerando le connotazioni specifiche della vicenda in esame, sia le emergenze provenienti da altre indagini in cui il ricorrente è coinvolto secondo ruolo del tutto analogo a quello che si ipotizza nella presente vicenda. Nell’ambito della quale, attraverso gli elementi sintomatici prima indicati, il S. si colloca come fondamentale tassello precisamente funzionale allo strumentale esercizio del potere pubblico. La sua indicazione, lungi dall’essere un derogabile consiglio o informazione all’imprenditore giustificata da finalità pubbliche, si innesta su un consolidato rapporto fiduciario – al quale è estraneo proprio il soggetto che formalmente lo incarica – con il pubblico ufficiale che abusa del potere in vista di una illecita locupletazione. Del tutto in sintonia con tale quadro è, poi, quello emergente dalle altre indagini considerate dove il S. risulta aver svolto il ruolo di collettore di tangenti destinate a politici dell’area di sinistra.

2.3.3. Ed una siffatta motivazione si sottrae all’aspetto della censura in esame, individuando i logici passaggi che giustificano l’attribuzione concorsuale al S. della iniziativa materialmente realizzata dal B. .

2.3.4. Quanto all’aspetto della censura volto ad inficiare il fondamento della ricostruzione denunziandone la congetturalità e la presuntività, esso si risolve – evidentemente – in una rivalutazione in fatto degli elementi indiziali in presenza di un percorso motivazionaie logico e privo di vizi giuridici, laddove sia le connotazioni proprie della vicenda, sia le emergenze aliunde acquisite convergono nella attribuzione concorsuale del fatto. Rispetto alle prime – uniche oggetto di specifica censura – alcuna illogicità è ravvisabile rispetto all’elemento costituito dalla esosità del prezzo preteso dal S. : come detto, sia quello iniziale sia quello finale sono logicamente considerati espressione della posizione illecitamente “forte” del S. . Come pure nessuna illogicità può riconoscersi – in ordine al rapporto fiduciario tra il B. ed il S. – alla valorizzazione delle conversazioni tra i due intervenute dopo l’affidamento dell’incarico, rispetto alle quali la difesa avanza una mera interpretazione alternativa improponibile in questa sede.

2.4. Il terzo motivo, relativo alle esigenze cautelari è – per un verso – manifestamente infondato allorquando denuncia la carenza motivazionale e – per altro verso – inammissibile quando denuncia la illogicità.

2.4.1. Il Tribunale individua le esigenze cautelari relativamente all’inquinamento probatorio ed al pericolo di reiterazione della condotta criminosa. Il primo fa leva sulla vicenda della cancellazione dei files, considerando specifiche indagini in corso; il secondo sul ruolo centrale, nell’ambito del sistema affaristico, rivestito dal S. .

2.4.2. Cosicché nessuna carenza motivazionale può ravvisarsi nella specie, neanche sotto l’aspetto della omessa giustificazione in ordine alte deduzioni difensive relative ai fatti sopravvenuti, rispetto ai quali – invece – il Tribunale esprime le proprie valutazioni negandone la valenza elidente in ragione della permanente riferibilità delle società a stretti familiari dell’indagato e della richiesta di cancellazione dall’albo solo dopo la esecuzione della misura cautelare.

2.4.3. Quanto, invece, ai profili di denunciata violazione di legge, con riferimento all’inquinamento delle prove, la censura difensiva è inammissibile allorquando – come si è già anticipato – denuncia l’illogica attribuzione di significati indiziari alla cancellazione dei files, sostanzialmente sovrapponendo una diversa valutazione agli elementi di fatto logicamente considerati. Quanto alle critiche in ordine – comunque – alla idoneità di tali emergenze a fondare la concretezza del pericolo, esse si rivelano della medesima inammissibile natura, facendo sostanzialmente leva sulla distanza temporale rispetto al presumibile intervento manipolatorio e sulla unicità dell’episodio, laddove il Tribunale – evidenziando la valenza dell’intervento manipolatorio e segnalando le manifestate preoccupazioni captate tra S. e B. , ad indagini iniziate, in relazione a “iniziative incontrollabili” del C. – segnala il perdurante pericolo rispetto alle indagini in corso, in presenza di una rete di collegamento tra il S. ed i coindagati, con particolare riguardo ai conti correnti accesi anche all’estero.

2.4.4. Quanto al pericolo di reiterazione esso è logicamente desunto dalla gravità de fatto, dal pieno coinvolgimento dell’indagato e dal ruolo rivestito da questi nell’ambito di un documentato sistema illecito affaristico – amministrativo coinvolgente precisi ed individuati ambiti politici. Gli elementi considerati giustificano quindi il giudizio sulla concretezza ed attualità del pericolo, rispetto al quale è correttamente valutata – come detto – l’inincidenza delle sopravvenienze dedotte dalla difesa. Si sottrae a censure anche la considerazione dell’interrogatorio reso dall’indagato, non facendosi affatto leva – come pretende il ricorso – sul silenzio opposto dall’indagato, quanto piuttosto sulla valutazione delle dichiarazioni rese, sotto l’aspetto della personalità dell’indagato, legittimamente esperita ai richiesti fini prognostici.

2.4.5. Anche quanto al profilo di adeguatezza della custodia in carcere il ricorso si risolve in inammissibili censure in fatto in quanto sotto la censura della apparenza motivazionale, si contesta la valutazione di merito del Tribunale che, dalla ricostruzione dei fatti avallata, individua un concreto ed intenso pericolo di reiterazione del reato tale da poter essere salvaguardato soltanto dada massima misura custodirle. Nessuna genericità può rinvenirsi, quindi, nella sintetica indicazione dei presupposti della valutazione di adeguatezza esclusiva, individuati nel pieno coinvolgimento dell’indagato nel grave fatto e nel ruolo sistematico da lui assunto – in questa come in altre vicende specificamente considerate nella logica inferenza sul tema – esito di una rete di consolidati rapporti strumentali che, in forza della loro attualità, hanno consentito la realizzazione della vicenda delittuosa in esame.

3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

4. Devono disporsi gli adempi mementi di cancelleria di cui all’art. 94 co. 1 ter disp. att. c.p.p..

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 co. 1 ter disp. att. c.p.p..

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