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Il testo integrale

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 27 marzo 2013 n. 14454[1]

L’adozione di un erroneo provvedimento di inammissibilità della richiesta di rito abbreviato inficia la legalità dei procedimento di quantificazione della pena inflitta qualora si sia pervenuti ad una sentenza di condanna: con la conseguenza che il riconoscimento dell’errore al momento della chiusura dei dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugnazione, impone al giudice di riconoscere all’imputato la riduzione di un terzo della pena da irrogare, ferma restando, però, la utilizzabilità delle prove assunte, nei rispetto del principio dei contraddittorio, nel corso del già svoltosi giudizio ordinario


[1] Testo scaricabile e consultabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/penale/sentenzeDelGiorno/2013/03/rito-abbreviato-lerrore-di-ammissibilita-obbliga-comunque-la-riduzione-delle-pena.html

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