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Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza n. 11835 del 13 marzo 2013

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Perugia, con sentenza del 13.2.2012, ha affermato la responsabilità penale di K.R. e lo ha condannato alla pena di Euro. 25.000 di ammenda in ordine al reato di cui aita L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, lett. d) per avere – in qualità di legale rappresentante della Lidl Italia srl e quale Presidente del consiglio di amministrazione, detenuto per vendere o comunque distribuire al consumo, presso il Supermercato Lidl di via (omissis) sostanze alimentari pericolose per la salute pubblica, perchè insudiciate e invase da roditori nonchè esposte a contaminazione (fatto accertato (omissis)).
2. Avverso tate sentenza hanno proposto ricorso i difensori dell’imputato, i quali hanno denunziato:

2.1 La violazione della legge penale con riferimento all’art. 192 c.p.p., e il vizio di motivazione risultante dalle testimonianze dei signori C. e G. in relazione alla conoscenza da parte dell’imputato degli interventi di derattizzazione nonchè in relazione alla idoneità delle porte d’accesso al supermercato; ancora, la contraddittorietà e illogicità detta motivazione derivante dall’esame dei verbali di udienza 31.10.2011 e 13.2.2012;
2.2 la erronea applicazione della legge penale in relazione all’interpretazione e applicazione dell’art. 40 c.p., e art. 27 Cost., osservando sotto tale profilo che la struttura particolarmente articolata dell’azienda e l’esistenza di soggetti preposti alle singole unità avrebbero dovuto portare senz’altro ad escludere la responsabilità dell’imputato.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto con riferimento al secondo motivo.
E’ stato accertato nel giudizio di merito che il ricorrente, all’epoca dei fatti, era legale rappresentante della Lidl Italia srl e che la struttura del punto vendita di via (omissis) – secondo l’organigramma interno – era articolata secondo un sistema piramidale che prevedeva un assistente capo filiale ( C.M.), il quale a sua volta dipendeva dal capo settore P.M. (giudicato separatamente), che aveva sopra di lui il capo area Ca.Fr., il quale a sua volta dipendeva dal direttore regionale G. C.N.. E’ stato altresì accertato dal Tribunale che quest’ultimo aveva una procura speciale (rilasciatagli dall’Imputato) per l'(omissis) e la (omissis): tra i vari incarichi ricevuti, vi era quello di “dare concrete ed effettiva attuazione delle norme giuridiche sull’igiene degli alimenti nei magazzini, nei punti vendita….nonchè al controllo dei prodotti alimentari sia sotto il profilo igienico sanitario……di fare quanto previsto dalle vigenti imposizioni di legge in materia di verifica della salubrità dei prodotti fornendo anche tutte le necessarie istruzioni operative ai personale affinchè venisse mantenuto un comportamento igienico come previsto dalle vigenti disposizioni ed eseguendo la necessaria attività di contrailo….con conferimento di ogni potere di determinazione ed iniziativa e autonomia decisionale e patrimoniale fino a Euro 26.000 per ogni intervento”.
2. Come già osservato da questa Corte (cfr. cass. Sez. 3, Sentenza n. 28541 dei 16/02/2012 Ud. dep. 17/07/2012 Rv. 253140), l’imprenditore (o il vertice esecutivo dell’impresa societaria) assume certamente la responsabilità dell’organizzazione imprenditoriale anche per quanto concerne l’impostazione delle azioni volte al rispetto della normativa in materia di igiene degli alimenti. Possono crearsi, tuttavia, ulteriori posizioni di garanzia allorquando l’esigenza dell’efficacia nell’espletamento di queste azioni e nel controllo fattuale delle stesse abbia comportato l’affidamento di tale compito ad altri soggetti per non essere l’imprenditore personalmente in grado di garantirne il puntuale svolgimento. In tal caso – per il principio della personalità della responsabilità penale espresso dall’art. 27 Cost. – il garante primario risponderà in concreto non di tutto ciò che accade nell’ambito dell’azienda, bensì soltanto, quanto ai reati colposi, dette violazioni di legge, nonchè dell’osservanza delle regole di diligenza, prudenza e perizia relative alla sua posizione.
3. Nella vicenda in esame, il Tribunale si è limitato ad affermare che l’imputato ben conosceva la grave situazione in cui versava il supermercato (per essere stato avvertito dalla ditta di derattizzazione intervenuta per ben sei volte) e che nonostante questo ha omesso di far dotare quest’ultimo di porte a chiusura ermetica, unica vera precauzione tecnica che avrebbe potuto evitare la rilevata infestazione; ha quindi ravvisato a carico dell’Imputato una culpa in eligendo in relazione all’affidamento della gestione dei supermercato di via (omissis) a personale chiaramente non all’altezza dei suoi compiti.
Tale argomentazione è inesatta perchè il Tribunale, così operando – pur dando per scontate le rilevanti dimensioni della società, nell’ambito della quale l’imputato, quale legale rappresentante, occupava certamente una posizione che lo poneva al vertice di un vasto settore organizzativo ricomprendente numerose strutture aziendali con specifiche deleghe – non ha tratto tuttavia le dovute conseguenze derivanti dal suddetti principi di diritto ed ha ritenuto il K.R. responsabile di una violazione che invece non poteva che far capo alla persona incaricata delle specifiche mansioni di controllo dell’igiene o, comunque, per culpa in vigilando, a chi, in quella locale articolazione della complessa struttura societaria, era preposto alla relativa direzione e vigilanza dell’unità aziendale.

La riconduzione della responsabilità all’imputato, che per le sue menzionate attribuzioni verticistiche era risultato essere la persona fisica organicamente rappresentante la società, si è basata su argomentazioni astratte e formalistiche, che ponendo a carico del predetto un’omissione di intervento per dotare la struttura locale di porte a chiusura ermetica e una generica culpa in eligendo, si sono tradotte in definitiva nell’inammissibile applicazione, in campo penale, di presunzioni di colpa a vero e proprio titolo di responsabilità aggettiva ed in violazione dei fondamentali principi della personalità della responsabilità penale.
Va ribadito, ai contrario, il principio secondo il quale nei casi (come quello in esame) in cui l’apparato commerciale di una società sia articolato in più unità territoriali autonome, ciascuna affidata ad un soggetto all’uopo investito di mansioni direttive, il problema della responsabilità connessa al rispetto dei requisiti igienici e sanitari dei prodotti commerciali va affrontato con riferimento alla singola struttura aziendale, all’interno della quale dovrà ricercarsi il responsabile dei fatti, commissivi od omissivi, integranti la colpa contravvenzionale in concreto contestata, senza dovere necessariamente esigere la prova specifica di una delega ad hoc da parte del legale rappresentante (o della persona che riveste una posizione organizzativa apicale) al preposto alla singola struttura o settore di servizio.
Nella singola struttura, poi, il soggetto responsabile va individuato in base alla mansioni effettivamente esercitate, con prudente apprezzamento dei caso concreto e valutazione non condizionata da aprioristici schematismi.
Al riguardo il collegio ritiene di dover adesivamente richiamare quelle pronunzie di legittimità che, affrontando analoghe tematiche che riguardavano anche il problema della mancanza di una specifica delega per iscritto (v., in particolare, Sez. 3, Sentenza n. 19642 del 06/03/2003 Ud. dep. 28/04/2003 Rv. 224848; dr. altresì sent. 4^ pen. n. 548 del 3/3/98, in materia di prevenzione infortuni, sent. 3^ pen. n. 681 del 26/2/98, in materia di commercio di prodotti alimentari), hanno avuto modo, con convincenti argomentazioni presupponenti una realistica valutazione delle esigenze della moderna economia, imponenti l’articolato decentramento delle grandi strutture produttive, ed un approccio ragionevole alla problematica della suddivisione delle responsabilità, anche organizzative e di vigilanza di chiarire come l’esigenza di una delega scritta o comunque formale, da parte degli organi verticistici di una società di rilevanti dimensioni, sia superflua, dovendosi presumere in re ipsa, allorquando ricorra la suddivisione dell’azienda in distinti settori, rami o servizi, ai quali siano preposti soggetti qualificati ed idonei. Tale principio, del tutto condiviso dal collegio per la sua aderenza a quello basilare dettato dall’art. 27 Cost., comma 1, ed anche In considerazione della fondamentale regola logica secondo la quale nemo ad impossibilia tenetur (che impedisce il contemporaneo svolgimento, da parte di un unico soggetto, di innumerevoli mansioni, anche di vigilanza, consentendone all’interno di grandi aziende, la delega ed il decentramento; v., al riguardo, in tema di smaltimento di rifiuti, Cass. 6^ n. 9715 del 4/9/97) comporta che nei casi, come nella specie, in cui l’apparato produttivo della società sia articolato in una serie di unità territoriali autonome, ciascuna affidata ad un soggetto all’uopo investito di mansioni direttive, il problema della responsabilità vada affrontato, sia pure in base ai consueti dettami della giurisprudenza di legittimità, con riferimento a quella singola struttura aziendale, all’interno della quale soltanto dovrà ricercarsi il responsabile dei fatti, commissivi o omissivi, integranti la colpa contravvenzionale in concreto contestata.
Sulla base delle suesposte considerazioni si impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnate, per non avere il ricorrente commesso il fatto, restando assorbito l’altro motivo.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnate, per non avere l’imputato commesso il fatto.

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