Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
sentenza 27 febbraio 2015, n. 8955
Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza del 14 luglio 2014, il Gip del Tribunale di Spoleto ha convalidato il provvedimento di allontanamento d’urgenza dalla casa familiare disposto dalla P.G. nei confronti di B.A., in relazione al reato di lesioni personali aggravate in danno della moglie, ed ha applicato nei confronti del medesimo la misura dell’allontanamento dalla casa familiare, richiesta dal pubblico ministero in relazione al reato di maltrattamenti in famiglia in danno della medesima persona offesa.
Il giudicante ha evidenziato che il reato di lesioni personali aggravate risulta contestato in fatto dal pubblico ministero e costituisce dunque titolo idoneo per la misura dell’allontanamento urgente disposto dalla polizia giudiziaria su autorizzazione orale del pubblico ministero; che ricorre lo stato di quasi flagranza, in quanto la polizia giudiziaria ha acquisito direttamente, dopo la segnalazione telefonica dello stesso indagato, elementi e tracce evidenti dei reati di maltrattamenti e di lesioni personali aggravate direttamente dalla persona offesa raggiunta presso il pronto soccorso; che sussistono sia i gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di maltrattamenti in danno della moglie, sia le esigenze cautelare correlate al pericolo di reiterazione criminosa, legittimanti l’applicazione della misura richiesta dal pubblico ministero.
2. Avverso l’ordinanza ha presentato ricorso ex art. 311 cod. proc. pen. l’Avv. Rossano Ponti, difensore di fiducia di A. B., e ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge penale e processuale in relazione agli artt. 384-bis e 282-bis, comma 6, cod. proc. pen., per avere il Gip illegittimamente ravvisato a carico di B.A. il reato di lesioni personali, non contestato dal P.M., mentre per i reati di cui agli artt. 572 e 612-bis cod. pen., oggetto di contestazione provvisoria, non era consentita l’adozione della misura dell’allontanamento d’urgenza.
2.2. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 384-bis e 282-bis, comma 6, cod. proc. pen., per avere il Gip erroneamente ritenuto sussistente – al momento dell’arresto – una situazione di “quasi flagranza”, sebbene la polizia giudiziaria avesse appreso la notizia dei reato direttamente dal indagato e attraverso la successiva denuncia della persona offesa, senza nessuna percezione diretta ed autonoma dei reato né delle tracce di esso.
3. II Procuratore generale Dott. Roberto Aniello ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse avendo la misura cautelare perso efficacia per decorrenza dei termini massimi.
L’Avv. Pietro Asta per B.A. ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo col quale si è eccepita l’insussistenza dei presupposti della “quasi flagranza” di reato, con la conseguenza che l’ordinanza di convalida deve essere annullata senza rinvio.
2. Inammissibile è il primo motivo di ricorso per manifesta infondatezza delle doglianze.
2.1. Sotto un primo profilo, mette conto evidenziare che la misura cautelare non detentiva ha ormai perso efficacia per decorrenza dei termini ex art. 308 cod. proc. pen., di tal che non v’è più materia per sindacare la sussistenza ab origine dei presupposti della stessa.
D’altra parte, non può sottacersi come il ricorrente – nell’impugnare tanto l’ordinanza di convalida del provvedimento di allontanamento d’urgenza assunto dalla P.G. quanto l’ordinanza applicativa della misura cautelare – abbia, in effetti, sollevato censure in ordine ai soli presupposti per la convalida del provvedimento pre-cautelare, di tal che l’impugnativa avverso il provvedimento genetico della misura sarebbe stata comunque inammissibile per genericità dei motivi.
2.2. Manifestamente infondato è il motivo col quale il ricorrente censura il provvedimento di convalida dell’allontanamento dalla casa familiare disposto d’urgenza dalla P.G. per avere il giudice ravvisato la sussistenza del reato di lesioni personali, in effetti, non contestato dal P.M.
A tale proposito, va rammentato come l’inquirente sia il dominus assoluto della contestazione del fatto – reato e come, nondimeno, il giudicante rimanga sempre libero di riconoscere al fatto una diversa veste giuridica. In ossequio al principio Tura novit curia operante in ogni snodo del procedimento/processo penale quale espressione dei principio di legalità, il giudice dei procedimento incidentale de libertate può sempre dare una diversa qualificazione giuridica al fatto così come contestato in via provvisoria dall’organo dell’accusa. Ed invero, nel procedimento cautelare, il principio della domanda impedisce al giudice di mutare il “fatto” posto a fondamento della imputazione cautelare (così come di disporre misure più gravi di quelle richieste nell’azione cautelare o, nelle misure reali, di sostituire con un altro il bene della vita di cui è chiesto il sequestro), ma non gli preclude di dare al fatto una diversa qualificazione giuridica (nè di ravvisare gli indizi di colpevolezza e le esigenze cautelare per ragioni diverse o ulteriori rispetto a quelle prospettate dall’organo di accusa) (Cass. Sez. 3, n. 29966 del 01/04/2014, C, Rv. 260253).
Tuttavia, stante l’autonomia del procedimento incidentale rispetto a quello principale, l’eventuale correzione del nomen juris da parte del giudice della cautela non può avere effetto oltre tale procedimento e dunque non vincola il potere di iniziativa del P.M., che può, in sede di richiesta di rinvio a giudizio, incasellare il fatto sotto una fattispecie giuridica diversa da quella indicata dal giudicante.
2.3. Alla stregua dei superiori principi, del tutto legittimamente il giudice ha proceduto, in sede di convalida del provvedimento precautelare assunto d’urgenza, a ritenere come contestato, nel “fatto” oggetto di imputazione provvisoria, il reato di lesioni personali previsto dal combinato disposto degli artt. 384-bis e 282-bis, comma 6, cod. proc. pen.
3. Fondato è, di contro, il secondo motivo di ricorso, col quale si è dedotta l’insussistenza dei presupposti della “quasi flagranza”.
3.1. Come questa Corte regolatrice ha avuto modo di chiarire, la quasi flagranza che legittima l’arresto – e dunque anche il provvedimento precautelare de quo – presuppone una correlazione tra l’azione illecita e l’attività di limitazione della libertà che pur superando l’immediata individuazione dell’arrestato sul luogo del reato, permetta comunque la riconduzione della persona all’illecito sulla base della continuità del controllo, anche indiretto, eseguito da coloro i quali si pongano al suo inseguimento, siano le parti lese o gli agenti della sicurezza (Cass. Sez. 6, n. 19002 del 03/04/2012, Rotolo, Rv. 252872).
Più nello specifico, questo Supremo Collegio ha affermato che non ricorre lo stato di quasi flagranza qualora l’inseguimento dell’indagato da parte della polizia giudiziaria sia iniziato, non già a seguito e a causa della diretta percezione dei fatti, ma per effetto e solo dopo l’acquisizione di informazioni da parte di terzi (Cass. Sez. 1, n. 43394 del 03/10/2014, P.M. in proc. Quaresima, Rv. 260527; Sez. 4, n. 15912 del 07/02/2013, P.M. in proc. Cecconi e altri Rv. 254966; Sez. 3, n. 34918 dei 13/07/2011, P.M. in proc. Z Rv. 250861). Ancora, deve escludersi lo stato di cd. “quasi – flagranza” quando l’azione che porta all’arresto trova il suo momento iniziale non già in un immediato inseguimento da parte della polizia giudiziaria, ma in una denuncia della persona offesa, raccolta quando si era già consumata l’ultima frazione della condotta delittuosa (Fattispecie in cui gli agenti di P.G. sono pervenuti all’accertamento dei reato di maltrattamenti ed alla identificazione del colpevole soltanto dopo aver sentito la persona offesa ed un suo familiare). (Cass. Sez. 6, n. 20539 del 20/04/2010, P.M. in proc. R., Rv. 247379).
3.2. Sulla scorta di tali condivisibili principi, nella specie, si deve ritenere insussistente lo stato di “quasi flagranza”, atteso che la polizia giudiziaria procedeva all’adozione del provvedimento di allontanamento di B.A. dalla casa familiare, non a seguito delle ricerche poste in essere in immediata successione temporale rispetto all’acquisizione della notizia del fatto reato da parte di coloro che vi assistevano o li subivano (come la parte lesa), dunque secondo una linea di continuità rispetto alla commissione dell’illecito, bensì dopo avere raccolto la denuncia della vittima presso il Pronto Soccorso del nosocomio, quando la condotta aggressiva, integrante il reato di lesioni personali costituente presupposto per il provvedimento ex artt. 384-bis e 282-bis, comma 6, cod. proc. pen., si era già ampiamente conclusa, con una significativa soluzione di continuità.
L’ordinanza di convalida ex art. 384-bis cod. proc. pen. deve pertanto essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nella parte relativa alla convalida ex art. 384-bis cod. proc. pen. e rigetta nel resto il ricorso.
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