CASSAZIONE

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 27 aprile 2015, n. 17655

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AGRO’ Antonio S. – Presidente

Dott. ROTUNDO Vincenzo – Consigliere

Dott. PETRUZZELLIS Anna – rel. Consigliere

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere

Dott. VILLONI Orlando – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

(OMISSIS) F. nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 06/03/2014 della Corte d’appello di Cagliari una sezione distaccata di Sassari;

visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal componente Anna Petruzzellis;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Cagliari -sezione distaccata di Sassari u’ con sentenza del 06/03/2014, in parziale riforma della sentenza del Gip del Tribunale di Nuoro del 28/09/2011, riqualificate le imputazioni di cui ai capi A) e B) ai sensi dell’articolo 319 quater c.p., ha rideterminato la pena inflitta a (OMISSIS) per i reati richiamati, oltre che quelli previsti dagli articoli 326, 346 e 494 c.p., ascrittigli in autonomi capi di accusa, in anni due e mesi quattro di reclusione, e la sanzione inflitta a (OMISSIS), riconosciuto colpevole, oltre che dei reati sub A) e B), anche del reato di rivelazione di segreto d’ufficio, in anni due e mesi due di reclusione; il provvedimento ha inoltre revocato le interdizioni disposte, e confermato le statuizioni civili.

2.1. La difesa di (OMISSIS) ha impugnato il provvedimento denunciando violazione di legge con riferimento all’applicazione della disciplina incriminatrice di cui all’articolo 319 quater c.p.. Richiamata la circostanza di fatto che tra l’odierno ricorrente ed il concusso intercorreva un rapporto di lavoro privato che consentiva a quest’ultimo di essere ben conscio dell’insussistenza della sua qualita’ di pubblico ufficiale alla formulazione dell’istanza con la quale gli aveva rivolto le richieste di prestito di denaro, deve escludersi la configurabilita’ della fattispecie ritenuta, mancando il metus che caratterizza il reato, ne’ potendo essere lo stesso essere ravvisato nella determinazione dell’agente di seguire il consiglio formulatogli dai CC del luogo di assecondare le richieste che gli venivano da questi avanzate.

2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di cui all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), con riferimento alla mancata argomentazione sugli elementi costitutivi della responsabilita’ dell’interessato in ordine al delitto di rivelazione del segreto d’ufficio, su cui la Corte ha fatto riferimento ad una mera presunzione, omettendo di individuare il necessario elemento partecipativo dell’extraneus, costituito dall’istigazione o dalla determinazione del pubblico ufficiale.

2.3. Si rileva inoltre violazione di legge, con riferimento alla mancata individuazione degli elementi costitutivi del reato di millantato credito, che non puo’ ravvisarsi, secondo il ricorrente, nel mero richiamo a conoscenze o parentele a cui rivolgersi per il disbrigo di pratiche amministrative, senza riferire cio’ alla propria possibilita’ di condizionamento favorevole.

2.4. Da ultimo si lamenta violazione di legge con riferimento al mancato riconoscimento dell’attenuante speciale di cui all’articolo 323 bis c.p., e delle attenuanti generiche, decisione che ha misconosciuto, oltre che l’oggettiva tenuita’ dei fatti e la minima partecipazione dell’interessato all’illecito, anche il ridimensionamento della gravita’ delle imputazioni, intervenuto a seguito della riqualificazione del reato nel giudizio d’appello.

3.1. La difesa di (OMISSIS) con un primo motivo deduce violazione di cui all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera d) ed e). A seguito dell’emissione del provvedimento di cui all’articolo 415 bis c.p.p., l’interessato aveva richiesto di essere sentito, istanza a cui non era stato dato seguito, poiche’ il P.m. ha richiesto l’emissione del decreto a giudizio immediato.

Si assume quindi che si sia verificata una nullita’ in quanto l’interessato e’ stato privato dell’udienza preliminare, senza essere posto in grado di esporre le proprie difese, circostanza che non ha permesso al P.m. di svolgere indagini anche a suo favore, contrariamente a quanto prescritto dalla legge.

Si ritiene inoltre il Gip di Nuoro incompetente a decidere sull’ammissione del giudizio abbreviato, per essersi gia’ incardinato il procedimento dinanzi al Tribunale, a seguito della proposizione della richiesta di giudizio immediato, per effetto del piu’ contenuto termine concesso all’interessato per formulare la richiesta di rito alternativo.

3.2. Si deduce violazione dell’articolo 327 c.p.p., per non essere stato il P.m. tempestivamente informato della qualita’ di confidente o agente provocatore attribuita all’accusatore dai Carabinieri che procedevano, circostanza che non ha consentito al titolare delle indagini di attivarle con tempestivita’.

3.3. Con ulteriore motivo si lamenta violazione di cui all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera d), per avere il giudicante respinto la richiesta di abbreviato condizionato, nel presupposto della sovrabbondanza degli elementi di prova, secondo una valutazione in termini quantitativi non prevista dalla legge.

3.4. Si rileva violazione di cui all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), con riguardo all’argomentazione di contrasto su quanto rilevato dalla difesa in merito alla natura di confidente o agente provocatore rivestita dalla pretesa parte offesa, e sulle modalita’ con le quali sono state predisposte le registrazioni delle conversazioni che poi hanno costituito la base probatoria del processo, svolte su sollecitazione dei CC e seguite dagli stessi nel suo integrale svolgimento, elementi che, oltre ad attestare l’irritualita’ ed inutilizzabilita’ delle prove assunte, evidenziano la mancanza di metus nella pretesa parte offesa, e conseguentemente l’insussistenza dell’ipotesi di reato contestata.

Tali argomenti, espressi nell’atto di appello, non avevano ottenuto alcuna confutazione nella pronuncia impugnata.

3.5. Il medesimo vizio di omessa motivazione viene denunciato quanto alla qualificazione della condotta di cui al capo B) quale reato impossibile, per essersi consumato a seguito della determinazione di (OMISSIS) di versare una somma da lui stesso quantificata, previa formazione di copia delle banconote da consegnare e predisposizione del servizio di controllo, che aveva impedito l’effettiva consumazione del reato.

3.6. Si deduce da ultimo non adeguata valutazione quanto al mancato contenimento del trattamento sanzionatorio, anche per effetto della concessione delle attenuanti generiche, il cui riconoscimento si fondava sulla mancanza di precedenti a carico dell’interessato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono infondati e tuttavia questa Corte deve esercitare il potere d’ufficio sul corretto inquadramento giuridico dei fatti, il cui materiale svolgimento risulta pienamente accertato all’esito dei due giudizio di merito.

Deve a questo proposito preliminarmente ricordarsi che dall’istruttoria svolta e’ emersa, in maniera univoca la ricostruzione della condotta realizzata, costituita da un accordo intercorso tra (OMISSIS) e (OMISSIS), quest’ultimo nella sua qualita’ di carabiniere, volto ad ingenerare un timore nella parte offesa per l’incolumita’ propria e delle propria famiglia, e funzionale a simulare un intervento diretto ed efficiente a tutela della sua incolumita’, per ottenere quale corrispettivo un sostegno economico.

2.1. Passando all’analisi dei motivi di ricorso si segnala che la violazione di legge contestata dal (OMISSIS) con riferimento alla ricorrenza dell’ipotesi di cui all’articolo 319 quater c.p., riconosciuta dal Tribunale, e’ eccepita con riguardo all’impossibilita’ di attribuirgli un ruolo in tale condotta, in cui il soggetto attivo deve possedere la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, che non compete all’esponente.

Si tratta di una eccezione di fatto, che volutamente ignora egli accertamenti svolti nel corso dei giudizi di merito, ove si e’ chiarita la piena sinergia con la quale hanno svolto la loro attivita’ i due imputati. In particolare risulta accertato che il rapporto di lavoro che ha formalmente sorretto la presenza di (OMISSIS) sul cantiere della parte lesa costituiva solo uno schermo formale, posto che nessuno dei dipendenti e’ stato in grado di chiarire quale materiale attivita’ fosse stata allo stesso demandato, limitandosi questi ad affiancare il (OMISSIS). Come e’ stato ampiamente illustrato nella pronuncia impugnata, tale elemento ha consentito di concludere che la presenza di un rapporto di lavoro costituiva una giustificazione per i terzi della presenza di (OMISSIS) sul posto di lavoro, che non poteva scalfire quindi la consapevolezza indotta nella parte lesa sulla sua appartenenza all’arma dei Carabinieri, peraltro avvalorata dalle ulteriori attivita’ da questi svolti e dal suo pieno coordinamento di azione con il (OMISSIS), che tale qualifica rivestiva effettivamente.

Cio’ impone di ritenere giuridicamente concorrente il (OMISSIS) nella condotta dell’intraneus in applicazione dell’articolo 117 c.p..

2.2. Tale sinergia si e’ sviluppata anche con riferimento al reato di cui all’articolo 326 c.p., atteso che la ricostruzione dei fatti ha consentito di accertare che nell’occasione i coimputati si recarono entrambi nell’abitazione di (OMISSIS), ancorche’ poi materialmente solo il (OMISSIS) risulta aver provveduto alla visione del filmato unitamente alla parte lesa. La presenza di (OMISSIS) nell’occasione, emergente con chiarezza dalla pronuncia di primo grado, unitamente alla connessione tra tale attivita’ illecita e quella di costante intimidazione svolta nei confronti di (OMISSIS), con la creazione di falsi pericoli, nella quale pienamente si iscriveva l’esibizione di filmati su attivita’ illecite perpetrate in danno di altri, ma esibiti come rivolte alla parte lesa, danno conto della partecipazione del ricorrente all’illecito, contestata con riferimento generico alla mancanza di un’azione diretta, senza alcuna deduzione di contrasto rispetto alle condizioni di fatto richiamate, come puntualmente ricostruite nella prima pronuncia, al cui accertamento si salda la pronuncia di appello, conforme sul punto.

2.3. Generiche, e quindi inammissibili risultano le contestazioni formulate con riferimento al millantato credito attribuito all’interessato, con la richiesta di pagamento di euro 1.400 per il rilascio del porto d’armi in favore del (OMISSIS), da ottenere tramite le proprie conoscenze. Come e’ stato chiarito nella pronuncia impugnata l’elevata entita’ della somma richiesta, unitamente al richiamo alle proprie conoscenze rende ragione della sussistenza degli elementi costitutivi del reato ritenuto, nella forma di cui all’articolo 346 c.p., comma 1, in relazione al quale non si contesta la configurabilita’ della fattispecie, ma si ripropongono rilievi di merito, senza confrontarsi con le prove assunte sul punto.

2.4. L’applicabilita’ della diminuente di cui all’articolo 323 bis c.p., oltre ad essere rivendicata sulla base di difformi valutazioni di merito, adeguatamente contrastate nella pronuncia impugnata, e’ superata in fatto dalla necessita’ di riqualificare il reato contestato ai capi A) e B), secondo quanto successivamente illustrato.

3.1 L’eccezione procedurale proposta nel’interesse di (OMISSIS) risulta formulata negli stessi termini gia’ esposti nei gradi di merito, in assenza di confronto con quanto emerge dai provvedimenti pronunciati sul punto dal Gip e dalla Corte d’appello.

Sotto un primo profilo di fatto si deve osservare che (OMISSIS), sottoposto a misura cautelare, era gia’ stato udito nel corso dell’interrogatorio di garanzia; pur dovendosi ammettere la diversa natura di tale acquisizione rispetto a quella prevista dall’articolo 415 bis c.p.p., deve pero’ rilevarsi che nel concreto, preliminarmente, manca l’individuazione di qualsivoglia acquisizione sopravvenuta alle indagini del P.m. che imponesse la sottoposizione di queste all’interessato, non essendoci alcuna specificazione al riguardo da parte della difesa (sul punto Sez. 4, n. 18660 del 19/02/2004, Montanari ed altro, Rv. 228352), che in proposito ha formulato un’eccezione priva di concreti riferimenti di fatto, e pertanto generica.

Si deve in ogni caso rilevare che tale causa di nullita’ anche ove verificatasi, risulta pacificamente superata dalla richiesta dell’interessato di essere giudicato con il rito abbreviato, scelta che assorbe eventuali motivi di nullita’ di ordine generale a regime intermedio, tra i quali deve ascriversi quello eccepito (nello stesso senso Sez. 2, n. 39474 del 03/07/2014, Acquavite e altri, Rv. 260786 in linea con quanto stabilito da Sez. U, n. 39298 del 26/09/2006, Cieslinsky e altri, Rv. 234835) in quanto con essa non si mira ad evitare il giudizio dibattimentale, ma si richiede di essere giudicati nel merito, richiesta che supera le eccezioni di nullita’ non assolute verificatesi nella fase precedente.

Manifestamente infondata e’ l’eccezione di incompetenza funzionale del Gip di Nuoro a deliberare nel merito, per effetto della gia’ intervenuta emissione del decreto di giudizio immediato in quanto tale condizione e’ del tutto fisiologica, all’atto in cui e’ consentito all’interessato di richiedere, dopo tale emissione, di essere giudicato con rito abbreviato, come pacificamente risulta essere avvenuto nella specie; del resto, l’ammissione del rito esclude la rilevanza della corretta indicazione del termine per proporre l’istanza (di sette in luogo che di quindici giorni) contenuto nel decreto inviato all’interessato, posto che la relativa eccezione risulta formulata senza specifica individuazione dell’interesse leso nella situazione di fatto, ove alla richiesta dell’interessato risulta essersi acceduto, con deduzione che risulta conseguentemente generica, mentre e’ del tutto pacifico che eventuali irregolarita’ verificatesi nella fase antecedente l’ammissione del rito non ne inficiano la validita’ stante l’autonomia dei presupposti (Sez. 1, n. 15157 del 03/04/2012, Hewa Walimunige e altro, Rv. 252234).

Da ultimo inammissibile e’ la contestazione riguardante l’esclusione dell’integrazione probatoria sollecitata con la richiesta di abbreviato condizionato, del tutto pacifico essendo che l’istanza di ammissione al rito contratto, formulata successivamente, in assenza di condizioni, renda non piu’ discutibile la validita’ della decisione giudiziale sul punto, in quanto la sua opzione per il procedimento senza integrazione probatoria e’ equiparata al mancato rinnovo, nel termine previsto dall’articolo 438 c.p.p., comma 6, della richiesta di accesso al rito subordinata all’assunzione di prove integrative. (Sez. 1, n. 37244 del 13/11/2013 – dep. 08/09/2014, Altamura, Rv. 260532).

3.2. Manifestamente infondati risultano altresi’ i rilievi riguardanti la motivazione della pronuncia sulla qualificazione della parte lesa quale collaboratore delle forze dell’ordine, in quanto specificamente nella sentenza si esclude che tale condizione di fatto sia stata dimostrata. Peraltro sul punto i motivi di appello risultavano a loro volta generici, in quanto la stessa qualificazione del (OMISSIS) come confidente e’ espressa in forma ipotetica, in assenza di qualsivoglia indicazione, desumibile dalle indagini svolte, che consentisse di fornire un sostegno a tale inquadramento.

In conseguenza di tale indimostrato presupposto nel ricorso si denuncia la violazione dell’articolo 327 c.p.p., la cui inosservanza, oltre che insussistente, risulta priva di conseguenze processuali sulla validita’ degli atti di indagine, trattandosi previsione di natura ordinamentale ed organizzativa dell’attivita’.

3.3. Nello stesso senso deve concludersi con riguardo alla contestazione di merito attinente alla mancata integrazione probatoria decisa dalla Corte d’appello, poiche’ nell’ambito del giudizio abbreviato l’unica possibilita’ di ampliamento del tema di indagine e’ rimessa alla Corte territoriale per la sua funzionalita’ rispetto alla necessita’ della decisione, che non risulta mai prospettata, ne’ appare posta in discussione nel ricorso.

3.4. Ulteriormente generiche risultano le contestazioni svolte con riferimento al difetto di motivazione sulla natura di collaboratore delle forze dell’ordine attribuibile all’interessato, per quanto si e’ gia’ esposto in argomento, oltre che sulla mancanza di metus nella parte offesa, che viene adombrata per effetto della sua reazione, successiva al primo episodio, al piu’ rilevante riguardo all’ipotesi di cui al capo B) della rubrica, e non attinente al primo episodio.

3.5. Su tale ultimo aspetto giova evidenziare l’insussistenza del dedotto vizio di motivazione sulla qualificabilita’ quale reato impossibile dell’ultima imputazione, in quanto nessuna eccezione al riguardo risulta svolta nell’atto di appello, condizione di fatto che esclude la rilevabilita’ del difetto argomentativo, poiche’ l’onere di motivazione e’ necessariamente circoscritto a quanto eccepito, per effetto della natura devolutiva del gravame di merito.

3.6. Inammissibile, anche solo per le modalita’ di espressione del vizio che non si confrontano con quanto analizzato in proposito nella sentenza impugnata, risultano i rilievi formulati quanto alla determinazione della pena ed all’applicabilita’ delle attenuanti generiche, posto che la richiesta e’ fondata sull’allegazione di elementi di fatto di cui si chiede la valutazione in questa sede, sollecitando una determinazione di merito estranea al giudizio di legittimita’.

4. Come si accennava in premessa, pur a fronte dell’infondatezza dei ricorsi, in conseguenza della sua funzione nomofilattica, questa Corte deve porsi ex officio un problema di corretta qualificazione giuridica dei fatti contestati sub A) e B), che, originariamente inquadrati nella fattispecie di cui all’articolo 317 c.p., sono stati definiti nella pronuncia impugnata quali induzione indebita ai sensi dell’articolo 319 quater c.p.. Come in precedenza riassunto gli odierni ricorrenti, sulla base degli accertamenti di merito, risultano aver creato un pericolo immaginario, inducendo conseguentemente la parte lesa a riconoscere loro un profitto, e cio’ hanno fatto utilizzando la qualita’ di pubblico ufficiale che (OMISSIS) ha falsamente vantato, e che caratterizzava il solo (OMISSIS), della quale la parte lesa, oltre che il coimputato, erano pienamente consapevoli.

Cosi’ schematizzati gli elementi di fatto accertati ed oggetto delle contestazioni richiamate, deve escludersi la loro riconducibilita’ nello schema tipico del reato ritenuto, che impone per la sua verificazione l’abuso di qualita’ o di poteri, il cui esercizio non corretto la parte lesa possa temere perche’ ne deriverebbe un danno ingiusto che intende evitare con la promessa di compenso, o auspicare, in quanto foriero di un indebito vantaggio ottenuto grazie alla disponibilita’ dimostrata, elementi di fatto nella specie non identificabili. Quel che risulta assente nella specie e’ lo stato di soggezione al pubblico potere, poiche’ non e’ stata tale condizione delle controparti che ha indotto la parte lesa ad accedere alle richieste di pagamento, a cui questi risulta aver assentito esclusivamente in virtu’ del rapporto instauratosi, per effetto dell’interessamento mostrato dagli odierni ricorrenti alla situazione di pericolo per la sua personale incolumita’ prospettata con l’inganno, non risultando esserle stato indicato in alternativa alla parte lesa, ne’ un indebito vantaggio, ne’ un danno in correlazione all’esercizio della funzione pubblica, ma prospettato un beneficio insussistente, il cui bisogno era stato indotto da artifici realizzati.

In tale contesto proprio la creazione di tale situazione di pericolo fittizio, sulla cui suggestiva formazione, pur espressamente contenuta nel capo di imputazione, non e’ stata svolta alcuna contestazione dalle parti, diviene preminente per la realizzazione della condotta tipica dell’illecito e rispetto ad essa non e’ dato ravvisare quella condizione di assoggettamento alla potesta’ altrui che e’ tipica anche della diversa, piu’ attenuata fattispecie di cui all’articolo 319 quater c.p., ritenuta in grado d’appello e che costituisce l’elemento differenziale di tale figura di reato.

La condotta realizzata risulta invece possedere il contenuto caratterizzante del delitto di truffa, in quanto l’azione congiunta dei due autori ha indotto la parte lesa, con l’inganno e la specifica simulazione di situazioni per lei pericolose, a fidarsi di loro per una piu’ pregante azione di controllo, cosi’ ottenendo l’ingiusto profitto della riscossione delle somme richieste, in virtu’ di tale rapporto di fiducia, a compenso delle attenzioni simulate, modalita’ di condotta che non risulta contestata dalle parti se non con un riferimento alla inutilizzabilita’ in rito delle affermazioni della parte lesa, per quanto detto insussistenti.

La creazione di un pericolo immaginario, quale modalita’ dell’azione ingannatoria e’ specificamente prevista dall’articolo 640 c.p., comma 2, n. 2, come circostanza aggravante dell’artificio o raggiro volto ad ottenere una prestazione economica, e rispetto a tale condotta deve ravvisarsi nel caso concreto l’ulteriore aggravante di cui all’articolo 61 c.p., n. 9, risultando il reato commesso da un pubblico ufficiale, che ha abusato della sua funzione e dei doveri inerenti alla carica, qualita’ di cui era consapevole anche il concorrente extraneus.

Tale diversa qualificazione giuridica dei fatti contestati, proprio in quanto del tutto aderente agli elementi di fatto illustrati per caratterizzare l’ipotesi di reato individuata nell’imputazione, costituiva un prevedibile sviluppo dell’accertamento giudiziale rispetto al quale deve ritenersi pienamente dispiegato il diritto di difesa, secondo l’ampia formulazione di cui all’articolo 6 CEDU, come interpretato dalla Corte Edu.

La fattispecie ritenuta, pur nella forma aggravata, costituisce norma piu’ favorevole, in quanto prevede limiti edittali inferiori a quelli considerati per la fattispecie criminosa applicata, che ha costituito oggetto di determinazione della pena base quale reato piu’ grave, circostanza che impone l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla misura della pena che deve individuare la sanzione base del reato continuato ascritto, ed il conseguente rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Cagliari, per nuova determinazione sul punto.

P.Q.M.

Qualificata l’imputazione di cui ai capi A) e B) ai sensi dell’articolo 640 c.p., comma 2, n. 2, e articolo 61 c.p., n. 9, annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena, e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d’appello di Cagliari.

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