Corte di Cassazione bis

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 26 giugno 2014, n. 27945

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AGRO’ Antonio S. – Presidente
Dott. ROTUNDO Vincenzo – Consigliere
Dott. PAOLONI Giacomo – Consigliere
Dott. DI STEFANO Pierlui – rel. Consigliere
Dott. BASSI Alessandra – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) n. (OMISSIS) persona offesa;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS) n. (OMISSIS);
(OMISSIS) n. (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 2887/2012 del 6/12/2012 del GIP DEL TRIBUNALE DI SALERNO;
visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO;
Letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale in persona della Dott. ELISABETTA CESQUI che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso.

FATTO E DIRITTO

(OMISSIS) propone ricorso con atto a propria firma avverso l’ordinanza di archiviazione emessa all’esito dell’udienza camerale fissata per discutere la sua opposizione avverso la richiesta di archiviazione nel procedimento a carico di (OMISSIS) e (OMISSIS); deduce la violazione delle norme in tema di contraddittorio non essendo stato dato avviso dell’udienza camerale al proprio difensore di fiducia. Rileva come la obbligatorieta’ di tale avviso risulti dalla sentenza 418/1993 della Corte Costituzionale.

Il procuratore generale presso questa Corte, con propria requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso non essendo previsto l’avviso al difensore di fiducia della persona offesa per l’udienza camerale.

Il difensore di (OMISSIS) ha depositato memoria rilevando l’inammissibilita’ del ricorso.

Il ricorso e’ infondato.

Come e’ noto, l’articolo 409 c.p.p., prevede che, laddove il giudice non accolga la richiesta di archiviazione de plano, di ufficio o a seguito di opposizione, fissi l’udienza camerale e “ne fa dare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa dal reato”. Nel successivo articolo 410, prevede che, laddove l’udienza sia fissata per l’opposizione della persona offesa, “in caso di piu’ persone offese, l’avviso per l’udienza e’ notificato al solo opponente”.

Seppure tale disposizione non preveda espressamente che sia dato avviso ad alcuno dei difensori, sia della persona offesa che della persona sottoposta alle indagini, la sentenza della Corte Costituzionale sopra citata ha ritenuto, invece, che l’avviso spetti al difensore dell’indagato: “L’articolo 409 c.p.p., che disciplina l’udienza in camera di consiglio fissata in caso di mancato accoglimento della richiesta di archiviazione avanzata dal P.M., nel menzionare specificamente il pubblico ministero, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa, ha inteso identificare i protagonisti del contraddittorio di detta udienza, senza, peraltro, escludere la necessita’ dell’avviso al difensore dell’indagato, anzi il richiamo alla disciplina generale del procedimento in camera di consiglio (articolo 127) rende evidente la volonta’ del legislatore di assicurare non solo la presenza delle parti interessate ma anche del difensore dell’indagato onde garantire con certezza il concreto esercizio del diritto di difesa e l’effettivita’ del contraddittorio, il che presuppone l’invio dell’avviso non solo all’indagato ma anche al suo difensore. Pertanto la lettura della norma impugnata, coordinata con l’articolo 127, ed integrata dai principi generali dettati dagli articoli 61 e 99 c.p.p. (v. massima A), esclude la violazione del diritto di difesa paventata dal giudice a quo”.

Trattandosi di una sentenza interpretativa di rigetto vi sono state anche decisioni di questa Corte di segno contrario (si veda, per una efficace interpretazione alternativa, la sentenza Sez. 6, n. 8709 del 10/02/2010 – dep. 04/03/2010, Severino, Rv. 246286).

La sentenza della Corte Costituzionale non affronta il tema dell’eventuale avviso al difensore della persona offesa, ma il ricorrente ritiene che l’interpretazione adottata debba estendersi anche a tale caso.

Nella giurisprudenza di questa Corte, quanto al tema dell'(eventuale) avviso al difensore della persona offesa, da un lato e’ stato affermato che:

“In tema di disciplina degli avvisi e della partecipazione delle parti all’udienza della camera di consiglio fissata dal Giudice per le Indagini preliminari a seguito della opposizione della persona offesa dal reato alla richiesta di archiviazione, deve affermarsi che destinatari dell’avviso sono soltanto i soggetti indicati nell’articolo 409 c.p.p., comma 2, ossia il Pubblico Ministero, la persona sottoposta ad indagini e la persona offesa, con esclusione del difensore della persona offesa, non essendo applicabile in proposito, per la natura specifica e prevalente della disciplina dell’articolo 409 c.p.p., l’articolo 127 c.p.p., comma 2. (Sez. 6, n. 3191 del 21/10/1996 – dep. 13/03/1997, Antonini, Rv. 207174) Sez. 6, Sentenza n. 3441 del 10/01/2003 Cc. (dep. 23/01/2003) Rv. 224219”;

ma dall’altro e’ stato anche affermato il principio contrario nella sentenza Sez. 5, n. 24087 del 11/04/2003 – dep. 03/06/2003, Ramondetta ed altri, Rv. 226003. Questa, invero limitatamente al caso in cui l’opposizione sia stata presentata dal difensore della persona offesa, afferma che a tale difensore spetti anche l’avviso della udienza. La motivazione, dalla quale ci si discostera’, non indica chiari riferimenti normativi, ma desume tale regola dal sistema complessivo: “Orbene, poiche’ nella specie la persona offesa ha nominato il difensore in funzione dell’opposizione, sostituendolo a se’ medesima sia nella redazione dell’atto sia nella fase di contraddittorio camerale sulle ragioni dell’opposizione, ritiene il Collegio che in tale specifica ipotesi l’avviso fosse dovuto all’Avv.to (OMISSIS) onde assicurare un contraddittorio effettivo; e, cio’, dunque, in deroga al principio – reiterata mente affermato nelle pronunce dei giudici di legittimita’ – secondo cui, in ragione della specifica e prevalente disciplina dettata dall’articolo 409 c.p.p., rispetto a quella di cui all’articolo 127 c.p.p., destinatari dell’avviso dell’udienza in camera di consiglio fissata ex comma 3 dell’articolo 410, sono soltanto i soggetti indicati nel comma 2, del primo articolo”.

Cio’ posto, va affermato che la disciplina di cui all’articolo 409 c.p.p., non prevede affatto che debba essere dato avviso al difensore della persona offesa:

Innanzitutto non lo prevede in termini espliciti l’articolo 409 c.p.p..

Poi va rilevato che non sono estensibili le ragioni per le quali e’ stata ritenuta la necessita’ di avviso al difensore della persona sottoposta alle indagini.

Difatti la Corte Costituzionale con la sentenza sopra citata, come si e’ letto, non riconosce all’articolo 409 c.p.p., un carattere di norma speciale rispetto a quella di cui all’articolo 127 c.p.p., ma ritiene che abbia la funzione di “identificare i protagonisti del contraddittorio di detta udienza senza…. escludere la necessita’ dell’avviso al difensore dell’indagato” (si noti che proprio su questo punto e’ diversa l’interpretazione della citata pen. Sez. 6, n. 8709 del 10/02/2010 – dep. 04/03/2010, Severino, Rv. 246286 che afferma, al contrario, che l’articolo 409 cod. proc. pen. rappresenti una disciplina speciale rispetto all’articolo 127 c.p.p.).

Secondo la Corte Costituzionale, percio’, l’avviso dell’udienza ex articolo 409 c.p.p., all’indagato e’ conseguenza della diretta applicabilita’ della disciplina di cui all’articolo 127 c.p.p., nonche’ delle altre disposizioni in tema di assistenza dell’imputato, riferibili anche alla persona dell’indagato, che impongono espressamente che venga garantita la presenza del difensore dell’imputato-indagato.

Tali stessi argomenti, invece, non sono riferibili alla persona offesa.

L’articolo 127 c.p.p., nel disciplinare gli avvisi, fa riferimento alle “parti” ed ai loro difensori con esclusione, quindi, del difensore della persona offesa; la persona offesa, che non e’ “parte”, rientra invece tra le “altre persone interessate” (“… ne fa dare avviso le parti, alle altre persone interessate e ai difensori)”.

Inoltre la regola di necessaria partecipazione della difesa dell’imputato/indagato non esiste affatto, quale regola generale, per la persona offesa; questa, ai sensi dell’articolo 101 c.p.p., “puo’ nominare” un difensore ma puo’ pacificamente esercitare i propri diritti senza assistenza tecnica.

Quindi, a fronte di tale disciplina espressa, certamente non sono estensibili le disposizioni in tema di difensore dell’indagato.

La inesistenza di un obbligo generale di avviso al difensore “facoltativo” della persona offesa si evince anche dall’articolo 419 c.p.p.. Tale disposizione prevede che l’avviso della udienza preliminare venga dato anche alla persona offesa ma che sia notificato al solo “difensore dell’imputato”. Tale ultima disposizione e’ rilevante anche per chiarire che non puo’ darsi un diverso trattamento a seconda se la persona offesa abbia o meno nominato il difensore di fiducia: comunque, a quest’ultimo, non spetta notifica dell’avviso.

In ogni caso, in assenza di una disposizione espressa, il mancato avviso in questione non integrerebbe un caso di nullita’.

– Innanzitutto non ricorrerebbe una nullita’ di ordine generale poiche’ l’articolo 178 cod. proc. pen. prevede, quale nullita’ di ordine generale, la violazione della regola della “citazione in giudizio della persona offesa dal reato”, ma non anche la sua “assistenza e la rappresentanza”, quest’ultima da garantire, a pena di nullita’ assoluta, solo all’imputato ed altre parti private.

Ne’ alla persona offesa si applica il principio della necessaria assistenza tecnica del difensore previsto, invece, per l’imputato.

– Poi, una volta esclusa l’ipotesi di nullita’ generale e rammentato il principio di tassativita’ delle nullita’, va considerato come non vi sia affatto una disposizione specifica che preveda la nullita’ per l’omesso avviso al difensore della persona offesa.

Questi argomenti sono anche adeguati per giustificare una interpretazione difforme rispetto alla citata decisione di senso contrario sopra riportata, con la quale comunque appare opportuno confrontarsi: tale sentenza ritiene l’obbligo di avviso al difensore nominato dalla persona offesa in via interpretativa ma non e’ condivisibile perche’ non individua alcuna disposizione specifica che preveda tale avviso e, quindi, comporti una specifica causa di nullita’ conforme al citato principio di tassativita’ delle nullita’.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

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