Cassazione 10

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 26 febbraio 2015, n. 8625

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CONTI Giovanni – Presidente
Dott. ROTUNDO Vincenzo – Consigliere
Dott. LEO Guglielmo – rel. Consigliere
Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere
Dott. DE AMICIS Gaetano – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Pubblico ministero;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina in data 07/05/2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta in camera di consiglio dal consigliere Guglielmo Leo;
udite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto dott. Paolo Canevelli, che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata, e trasmettersi gli atti al Tribunale.
RITENUTO IN FATTO
1. E’ impugnata la sentenza del 7/05/2014 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina ha disposto non luogo a procedere nei confronti di (OMISSIS) riguardo al delitto di cui agli articoli 56 e 319-quater cod. pen..
La contestazione si riferisce ad un episodio avvenuto presso una struttura alberghiera nella quale si teneva una serata danzante ad inviti. (OMISSIS) si era presentato all’ingresso e, di fronte alla guardia giurata che selezionava gli accessi, aveva esibito il tesserino di agente della Polizia penitenziaria, sostenendo di avere diritto all’ingresso sebbene fosse privo di invito, ed usando anche la forza nei confronti dell’interlocutore, tentando di spostarlo per varcare l’ingresso.
In esito all’udienza preliminare, il Giudice territoriale ha pronunciato sentenza ex articolo 425 cod. pen., rilevando che dopo i fatti lo stesso (OMISSIS) aveva chiesto l’intervento della polizia, il quale pero’ – se ben si comprende – risulterebbe privo di rilievo, essendo gia’ maturata una volontaria desistenza dell’interessato.
Testualmente, le righe finali del provvedimento (due di dodici): “il comportamento, al di la’ degli aspetti di inopportunita’ e di risibilita’ non appare volto a raggiungere una utilita’ giuridicamente significativa ne’ insistito sotto il profilo della induzione”.
2. Ricorre il Pubblico ministero, denunciando vizi di motivazione e violazioni della legge penale processuale e sostanziale.
Il Giudice territoriale avrebbe derogato, senza per altro alcuna motivazione al proposito, la regola di giudizio tipica dell’udienza preliminare, ad esempio ipotizzando una desistenza senza alcun atto di indagine al proposito e, comunque, mediante una mera asserzione. L’irrilevanza della condotta ex articolo 56 c.p., comma 3 sarebbe del resto esclusa dal fatto che la pretesa di entrare nel locale di intrattenimento senza averne il diritto era fallita solo per la resistenza opposta dalla guardia giurata, e che l’azione si era gia’ esaurita quando (OMISSIS), per ragioni da accertare, aveva chiesto l’intervento della Polizia.
La sentenza sarebbe fondata su osservazioni prive di pertinenza, non essendo ad esempio necessario che l’induzione del privato interlocutore sia perseguita con insistenza, o per conseguire un vantaggio che il giudice consideri meno risibile della partecipazione ad una festa, in assenza per altro di pur minimi riferimenti al criterio della offensivita’.
Il provvedimento impugnato, in sostanza, sarebbe privo di effettiva motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato, e deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato. Il Giudice del rinvio – posto dall’annullamento nella posizione in cui si trovava in esito alla discussione – dovra’ deliberare sulla richiesta di rinvio a giudizio prestando il necessario ossequio alla regola di giudizio indicata nell’articolo 425 cod. proc. pen., e nel contempo conformando la motivazione del proprio provvedimento al modello normativo, che esige completezza, linearita’ dell’argomentazione, coerenza e, in ultima analisi, comprensibilita’. Lo stesso Giudice inoltre, con l’occasione, avra’ modo di verificare la congruenza della qualificazione giuridica conferita al fatto, cio’ che non risulta essere avvenuto nell’assunzione del provvedimento di cui si tratta.
2. Va notato in effetti, a tale ultimo proposito, che non si comprende il senso dell’attuale imputazione.
La guardia giurata coinvolta nel fatto ha riferito agli agenti di polizia che, a quanto pare non per la prima volta, (OMISSIS) aveva preteso di entrare nella discoteca, senza averne il diritto, sol perche’ appartenente alla Polizia penitenziaria. Nell’occasione, (OMISSIS) avrebbe finanche cercato di usare la forza, e cioe’ di spostare fisicamente il suo interlocutore, senza per altro riuscirvi, ed aveva poi richiesto egli stesso l’intervento di una pattuglia di polizia.
Ora, a parte il fatto – messo in luce dal ricorrente – che non si vede come nel caso di specie possa tecnicamente parlarsi di desistenza (infra), andrebbe verificata l’esattezza del riferimento alla figura di reato delineata all’articolo 319-quater cod. pen.. Se e’ vero che (OMISSIS), secondo la ricostruzione accusatoria, mirava a conseguire una utilita’ indebita (l’accesso alla discoteca), restava e resta da stabilire la riconducibilita’ della sua pretesa ad un abuso della qualita’ o della funzione. Ma prima ancora, e radicalmente, va notato come la norma evocata si caratterizzi per uno “scambio”, sia pure non paritario, tra promesse o prestazioni, che coinvolge anche la vittima delle pressioni induttive, e che discrimina il fatto tipico rispetto alla concussione. Tanto questo e’ vero che, a norma dell’articolo 319-quater cod. pen., comma 2 anche l’extraneus e’ assoggettato a punizione, e non certo sulla sola base della violazione di un generico dovere di resistere alle richieste indebite di un pubblico ufficiale.
Se allora e’ concepibile in astratto un tentativo di indebita induzione (ad esempio, attraverso messaggi di valenza intimidatoria non recapitati al destinatario), resta chiara l’estraneita’ alla fattispecie dei casi nei quali la promessa o la prestazione non intervengono proprio perche’ l’extraneus resiste alla sollecitazione, e non avrebbe d’altronde alcun proprio interesse da soddisfare attraverso il rapporto instaurato con l’agente pubblico.
Il Giudice del rinvio dovra’ valutare, quindi, l’attuale qualificazione del fatto, ad esempio attraverso l’effettuazione di un semplice test: se sarebbe stata configurabile a carico della guardia giurata una responsabilita’ ex articolo 319- quater c.p., comma 2 qualora la stessa, anziche’ opporsi alla pretesa di (OMISSIS), l’avesse lasciato entrare.
Nel caso in cui dovesse concludersi per l’assenza dell’abuso funzionale e/o dell’oggetto tipico della relazione instaurata dalla pressione induttiva, per il fatto residuerebbero nella specie altre possibili qualificazioni, ad esempio ex articoli 56 e 610 cod. pen..
3. Si accennava all’istituto della desistenza, ed e’ probabilmente su tale istituto che, in effetti, il Giudice procedente ha fondato la propria decisione.
Si allude ad una probabilita’ perche’ la motivazione e’ talmente criptica e contratta che non e’ dato trarre alcuna conseguenza sicura (il che, naturalmente, segna ex se la sorte del provvedimento impugnato). Se e’ vero che nel dispositivo della sentenza si allude ad un fatto insussistente, e non ad un fatto non punibile (cosi’ come si sarebbe dovuto fare in caso di provvedimento ricognitivo della fattispecie di cui all’articolo 56 cod. pen., comma 3), e’ vero anche che il Giudicante allude alla richiesta dell’intervento della polizia come ad una condotta di desistenza (sia pure col prudenziale ricorso al termine “sostanziale”). Inutile il tentativo di approfondire il senso della subordinata logica (“la chiamata della polizia rileverebbe sotto un profilo soggettivo” se non vi fosse stata “sostanziale desistenza” per effetto della medesima chiamata).
Bastera’ ricorda che la desistenza non ricorre tutte le volte che l’agente rinuncia ad ogni umana possibilita’ di perfezionare l’offesa al bene giuridico, ma solo quando la stessa azione tipica viene interrotta, in assenza di fattori impeditivi e dunque per effetto di una scelta volontaria (anche se non necessariamente spontanea) dello stesso agente. Non infliggere il colpo mortale, pur avendo ancora la vittima ferita a propria disposizione, non esclude ovviamente la punibilita’ del tentativo di omicidio.
Nella sentenza impugnata, che manca addirittura dell’enunciato della norma applicata, manca a maggior ragione una seria analisi della fattispecie e della relativa qualificazione giuridica.
4. Le notazioni di chiusura del provvedimento potrebbero evocare altri istituti giuridicamente rilevanti, perfino quanto all’espressione stigmatizzata dal ricorrente (cioe’ l’allusione alla “risibilita’”), riferibile forse al tema dell’offesa, visto che si accompagna al rilievo che l’utilita’ perseguita da (OMISSIS) non sarebbe stata giuridicamente significativa (mentre l’induzione non insistita pare ricondurre alla desistenza).
Il carattere criptico dei rilievi esime tuttavia da ogni approfondimento circa il merito dell’ipotetica valutazione giuridica compiuta dal Giudice procedente.
5. Quest’ultimo del resto – come risulta evidente per l’assenza grafica di qualsiasi considerazione, anche la piu’ seriale ed indeterminata, sulla regola di giudizio per l’udienza preliminare – ha intesto formulare un giudizio sul merito del fatto, in assenza per altro di ogni ricostruzione critica del fatto medesimo.
Va ricordato allora che, per quanto le riforme del 1999 abbiano potenziato la furgone deflativa dell’udienza preliminare, inducendo finanche a considerare per certi versi assimilabile al giudizio di merito la valutazione demandata al giudice, quest’ultimo non e’ chiamato ad apprezzare la colpevolezza dell’imputato, ma solo la ragionevole probabilita’ che il dibattimento culmini con un accertamento positivo circa il fondamento dell’ipotesi accusatori (da ultimo e tra le molte, Sez. 6, Sentenza n. 36210 del 26/06/2014, rv. 260248).
Per essere conforme a diritto, la sentenza di non luogo a procedere deve essere sorretta da una valutazione conforme alla regola indicata, senza indebite anticipazioni del giudizio di merito, e dunque deve maturare per l’argomentata convinzione che la ritenuta carenza di elementi per la condanna resterebbe tale anche in esito ad un dibattimento e ad un’istruttoria condotta secondo linee ragionevolmente concepibili. La relativa motivazione deve dunque, e sia pure in termini eventualmente sintetici, enunciare il giudizio di inutilita’ del dibattimento.
Nel caso di specie, come ampiamente si e’ visto, non v’e’ stata osservanza ne’ della regola di giudizio, ne’ del pertinente modello di motivazione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Messina per l’ulteriore corso

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