Il testo integrale
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 23 settembre 2013 n. 39248[1]
Non è consentita l’astensione degli avvocati dalle udienze penali quando la prescrizione maturi nei successivi termini indicati dall’art. 4. lett. A del codice di autoregolamentazione, adottato il 4.4.2007 e valutato idoneo con deliberazione della Commissione di garanzia della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali in data 13.12.2007.
Trova pertanto perfetta razionalità e sistematicità una disciplina, come quella richiamata, che in definitiva sceglie di non esercitare un diritto collettivo pur astrattamente in ipotesi invocabile, quando tale esercizio dilaterebbe ulteriormente i tempi del processo (giunto ormai, a seguito dell’interferenza della disciplina sostanziale della prescrizione, alla sua conclusione), ma per ragioni non afferenti i diritti di difesa concretamente rilevanti nello specifico procedimento
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