La locazione

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 23 marzo 2016, n. 12377

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 3/2/2015 la Corte di appello di Bologna ha riformato quella dei Tribunale di Ravenna in data 24/4/2011, assolvendo Z.P. e Z. D. dal reato di cui agli artt. 110, 392 cod. pen., commesso in data 4/4/2008 in danno di M.G., perché il fatto non sussiste. Ha inoltre revocato le statuizioni civili.
La Corte territoriale, diversamente dal primo Giudice, ha ritenuto che la condotta delle imputate, consistita nello smontare e portare altrove un prefabbrico adibito a chiosco, realizzato dalla defunta loro madre su fondo condotto in locazione, dopo che la proprietaria del terreno aveva presentato un ricorso volto all’accertamento della proprietà del prefabbricato, non fosse qualificabile come arbitraria, in quanto corrispondente a quanto desumibile dall’art. 1593 cod. civ., fermo restando che le imputate erano nel possesso dei fondo.
2. Ha presentato ricorso la parte civile M.G..
2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge penale agli effetti dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 392 cod. pen.
La Corte territoriale si era soffermata sui profili civilistici quando si sarebbe dovuta limitare a constatare l’esistenza di un preteso diritto, la possibilità di adire il giudice e l’esercizio arbitrario ad opera delle imputate.
La compiuta azione di manutenzione dello stato dei luoghi si sarebbe dovuta reputare illegale, posto che il giudizio civile, giungendo alla dichiarazione della proprietà del chiosco, avrebbe realizzato il diritto rivendicato dalle imputate, mentre costoro agendo con violenza sulla cosa, dopo aver ricevuto la notifica dei ricorso introduttivo, avevano disposto direttamente della res litigiosa, impedendone ogni utilizzabilità.
2.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione agli effetti dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Era mancato qualsiasi riferimento all’eccezione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità e inoltre la motivazione era illogica per difetto di corrispondenza tra premessa e conclusione.
2.3. Con il terzo motivo deduce la questione che aveva formato oggetto di appello incidentale in ordine all’esiguità della somma liquidata a titolo di provvisionale.

Considerato in diritto

1. Definita la regiudicanda a fini penali, il ricorso della parte civile devolve essenzialmente sotto il profilo giuridico il tema della configurabilità del reato di cui all’art. 392 cod. pen. ai fini della sola responsabilità civile.
2. A fronte degli argomenti, sui quali ha fatto leva la Corte territoriale, per addivenire all’assoluzione delle imputate, occorre in questa sede valutare se rilevi o meno che costoro fossero nel possesso del bene e se effettivamente la condotta potesse reputarsi legittima in relazione a quanto previsto dall’art. 1593 cod. civ.
3. In punto di fatto non è contestato che le imputate avessero smontato e trasportato altrove il chiosco prefabbricato realizzato sull’area che la loro madre, poi deceduta, aveva avuto in affitto dalla parte civile, e che ciò fosse avvenuto alcuni giorni dopo che la parte civile aveva notificato un ricorso alla sezione specializzata agraria per far riconoscere la risoluzione , del contratto e per rivendicare la proprietà del bene.
4. Orbene, va a questo punto osservato che il delitto di cui all’art. 392 cod. pen. è integrato allorché un soggetto si faccia arbitrariamente ragione da sé con violenza sulle cose, quando potrebbe utilmente ricorrere al giudice.
La norma ha la finalità di impedire che un soggetto sostituisca lo strumento di tutela pubblico con quello privato, in presenza di una contesa, non necessariamente già sfociata in un giudizio pendente tra le parti.
D’altro canto l’arbitrarietà della condotta è da correlarsi per un verso all’incidenza o meno della stessa sulla res litigiosa e dall’altro alla sussistenza o meno di ragioni cogenti che impongano una reazione ad altrui condotte che possano incidere sul godimento in atto dei possesso di un bene.

5. In tale prospettiva deve convenirsi che la riconosciuta rilevanza del possesso del bene in capo al soggetto agente è da riferirsi a condotte che si pongano in diretta contrapposizione con quel possesso, così da legittimare condotte manutentive di conservazione o di immediata reazione ad uno spoglio.
II principio non è validamente invocabile invece allorché il soggetto agente, raggiunto da un’iniziativa giudiziaria di natura petitoria, non si limiti ad atti conservativi o reintegrativi di un possibile spoglio, ma ponga in essere atti destinati ad incidere radicalmente sul diritto in contesa (in tal senso la qui condivisa Cass. Sez. 6, n. 23588 del 28/2/2013, Quadrio, rv. 256260, riguardante un caso, pressoché speculare rispetto a quello in esame, in cui l’imputato aveva fatto demolire un casolare costruito su un’area di cui aveva il possesso, ma in relazione al quale pendeva una causa petitoria volta ad accertarne la proprietà).
Ed allora, è d’uopo rilevare come nel caso di specie l’azione delle imputate, nulla rilevando il fatto che esse confidassero sulle loro buone ragioni, avesse finito per incidere arbitrariamente sul bene che formava oggetto della contesa, ben oltre i limiti di un’azione manutentiva o reintegrativa.
Poiché per contro non è contestato che fosse in atto una contesa destinata a sfociare nel giudizio circa la titolarità della proprietà e poiché la condotta aveva inciso direttamente sulla res litigiosa, di fatto vanificando il senso stesso dei pendente giudizio, deve ritenersi che non potesse attribuirsi rilievo al possesso in capo alle imputate.
Risulta dunque erroneo il primo, ma in realtà fondamentale presupposto, sul quale si è fondata la sentenza impugnata.
6. Volendo peraltro esaminare il secondo, riguardante la sfera di operatività dell’art. 1593 cod. civ., non può sottacersi che, secondo quanto affermato dalla Corte di cassazione in sede civile «Un tema di locazione, gli incrementi del bene locato, in applicazione dei principio generale dell’accessione, divengono di proprietà dei locatore, proprietario della cosa locata, pur con le specifiche modalità dettate dall’art. 1593 cod. civ., rimanendo, tuttavia, in facoltà delle parti di prevedere apposita clausola derogatrice volta ad escludere che il bene immobilizzato nel suolo sia ritenuto dal proprietario di quest’ultimo; in presenza di tale accordo, pertanto, il contratto di locazione, per tutta la sua durata, costituisce titolo idoneo a impedire l’accessione, configurandosi il diritto del conduttore sul bene costruito come diritto non reale, che si estingue con il venir meno dei contratto stesso e con il riespandersi dei principio dell’accessione» (così Cass. Sez. 6-2, n. 2501 del 4/2/2013, Ribaudo contro Comune di Palermo, rv. 624896).
In tal modo, volendo muovere, come ha fatto la Corte territoriale, dall’ipotetico presupposto che si trattasse di una costruzione in senso proprio, il ragionamento sviluppato dalla Corte, che ha dato rilievo al fatto che la realizzazione del chiosco non fosse avvenuta invito domino bensì sulla base di una espressa previsione, risulta comunque inidoneo a giustificare la conclusione formulata circa la piena facoltà di rimozione in capo al soggetto che fruisca dei contratto di affitto.
7. Sta di fatto che su tali basi devono ritenersi venute meno le ragioni sulla cui base era stata esclusa la responsabilità delle imputate, il che, ferma restando l’intangibilità del giudicato a fini penali, impone l’annullamento della sentenza impugnata ai soli fini civili, con rinvio ex art. 622 cod. proc. pen. al giudice civile competente per valore in grado di appello.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata ai soli effetti civili e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello.

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