Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
sentenza 23 dicembre 2014, n. 53635
Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza pronunciata in data 27 maggio 2014 il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l’ordinanza del 28 aprile 2014 con la quale il G.i.p. presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere disponeva la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di —————–, dirigente della sezione veterinaria dell’ASL di Capua, in relazione ai delitti di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata a commettere un numero indefinito di delitti contro l’industria, il commercio e l’incolumità pubblica, nonché di concorso nel reato di cui all’art. 326, commi 1 e 3, c.p., di cui ai capi sub A) ed A5) dell’imputazione provvisoria.
Si addebita, in particolare, al Verde di aver fatto parte di un’associazione per delinquere capeggiata dai fratelli C. – titolari di un’azienda produttrice di mozzarella di bufala campana d.o.p. – con la quale sono stati realizzati diversi reati in materia di frode in commercio e adulterazione di sostanze alimentari nel ciclo produttivo della mozzarella, fornendo indicazioni utili in ordine ai controlli da effettuare presso la struttura rientrante nell’ambito delle sue competenze, e in tal modo consentendo loro di realizzare l’attività produttiva in violazione della normativa che disciplina il corretto funzionamento del settore in esame.
2. Avverso la su indicata ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell’indagato, deducendo due motivi di doglianza il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente illustrato.
2.1. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 416, 326, comma 3, c.p. e 273 c.p.p., per avere il Tribunale erroneamente valutato, anzitutto, il quadro dei compiti e delle funzioni del dirigente veterinario, che non può essere solo di tipo repressivo, ma anche di supporto rispetto alla fase produttiva, cui necessariamente si ricollegano attività di monitoraggio e controllo nei confronti dei produttori affidati agli stessi veterinari. Il loro ambito di competenza, inoltre, non riguarda la qualità del prodotto, ma la correttezza ed igienicità del processo produttivo.
2.1.1. Con riferimento all’episodio del 26 settembre 2011, inerente ai provvedimenti da adottare in seguito all’analisi su un campione di prodotto che aveva evidenziato un’elevata carica batterica, non s’imponeva in alcun modo l’adozione di provvedimenti inibitori a carico del produttore, tanto che la difesa aveva allegato una circolare dell’Istituto zooprofilattico del mezzogiorno, che specificava come la verifica delle cariche batteriche, susseguente ad esami microbiologici, non necessariamente doveva definirsi con un provvedimento di sequestro, ben potendo utilizzarsi il prodotto (ossia il latte) previo procedimento di pastorizzazione. Aspetto, questo, che pur ponendo in evidenza un comportamento coerente con le indicazioni del massimo organo scientifico del settore, e non certo una illecita volontà agevolatrice nei confronti dei C., non è stato affrontato nella motivazione dell’impugnato provvedimento.
2.1.2. Anche in relazione all’ulteriore episodio del 14 settembre 2011, allorquando il C. avrebbe avuto interlocuzioni con il Verde per cercare di evitare la revoca del bollino di riconoscimento da parte della Comunità europea, non è chiaro quale sarebbe stato il ruolo dell’indagato, che peraltro ha dato spiegazione nel suo interrogatorio e in una memoria difensiva delle ragioni e delle modalità dell’incontro con il C., senza che il Tribunale abbia offerto al riguardo una motivazione idonea ad attribuire alla vicenda una valenza di gravità indiziaria.
2.1.3. In ordine alla vicenda dei controlli a campione da operare sugli stabilimenti produttivi da parte della Commissione europea, inoltre, si rileva come nessun potere di natura organizzativa spettasse all’ASL, con la conseguenza che nessuna notizia il Verde poteva fornire in materia, né alcun intervento poteva essere dallo stesso effettuato, tanto che l’azienda C. non fu assoggettata ad alcuna verifica – operata invece nei confronti di altro caseificio – mentre le conversazioni al riguardo intercorse con un collega, il dr. Pocino Giovanbattista, non sono state correttamente valutate dal Tribunale, che vi ha intravisto una ulteriore riprova dell’inserimento dell’indagato in un meccanismo associativo, quando invece il loro contenuto escludeva l’esistenza di una volontà agevolatrice e non assumeva alcuna interferenza con la vicenda dei fratelli C., rivelando, piuttosto, l’esigenza che le attività di controllo fossero sempre più rigorose.
2.1.4. Per quel che attiene, infine, alle ipotizzate informazioni sulle ispezioni dell’ASL, l’esame delle conversazioni intercettate consente di escludere che vi sia stata una comunicazione degli accessi, poiché la campionatura avrebbe richiesto la specificazione delle matrici su cui operare i controlli, di cui non vi alcuna specificazione. Né, peraltro, il Tribunale ha mostrato di valorizzare gli elementi di fatto relativi alla pluralità di segnalazioni in sede amministrativa e penale operate dal Verde nell’esercizio delle sue funzioni, ovvero la dedotta questione della necessità di una proiezione patrimoniale della condotta ai fini della configurabilità dell’ipotesi di cui all’art. 326, comma 3, c.p. .
2.2. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 c.p.p., non avendo l’impugnata ordinanza adeguatamente valutato la limitata durata temporale del fatto, la risalenza nel tempo delle condotte contestate (ossia, all’anno 2011) e lo stato di incensuratezza dell’indagato.
Considerato in diritto
1. II ricorso è parzialmente fondato e va pertanto accolto nei limiti e per gli effetti di seguito esposti e precisati.
2. Con riferimento ai diversi profili di doglianza enucleati nel primo motivo di ricorso, la gravità del panorama indiziario evocato a sostegno della misura, e scrutinato in termini di adeguatezza dal Giudice del riesame cautelare, deve ritenersi congruamente sostenuta dall’apparato motivazionale su cui si radica l’impugnato provvedimento, che ha correttamente proceduto ad una valutazione analitica e globale degli elementi indiziari emersi a carico del ricorrente, dando conto, in maniera logica e adeguata, delle ragioni che giustificano l’epilogo del relativo percorso decisorio.
Entro tale prospettiva, deve ritenersi che l’impugnata ordinanza ha fatto buon governo del quadro dei principii che regolano la materia, ponendo in evidenza – sulla base delle numerose emergenze investigative ivi compiutamente rappresentate, ed in particolare attraverso la disamina del contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazioni telefoniche ed ambientali e dei risultati delle analisi svolte sui prodotti del su indicato caseificio – il fatto che l’ipotizzata associazione per delinquere aveva quale principale centro di emersione della propria attività operativa la sede della s.r.l. C., gestita dal padre, Guido C., e dai due figli, Pasquale e Antonio Luigi C., che si sono avvalsi del contributo a vario titolo offerto da numerose persone che con essi hanno collaborato, piegando l’organizzazione aziendale al raggiungimento di finalità illecite, e segnatamente alla commissione di un numero indeterminato di delitti di frode in commercio.
L’impugnata decisione, infatti, ha puntualmente posto in rilievo il modus procedendi dell’organizzazione, descrivendo in modo dettagliato la ripartizione dei ruoli all’interno della compagine associativa, che rispecchiava le caratteristiche e competenze professionali di cui i vari sodali erano portatori, avvalendosi, in particolare, delle attività svolte da società conniventi e del contributo offerto da F.A. – il quale si occupava di reperire e trasportare latte non tracciabile e di provenienza da quella dichiarata, attraverso la contraffazione dei relativi documenti – mentre le biologhe dell’azienda, A.D.C. e I.M., si occupavano di falsificare i risultati delle analisi sul latte in entrata e di concordare con i veterinari dell’ASL di Capua addetti ai controlli sull’azienda C. – ossia, A.V. e L.C. – non solo i tempi in cui gli stessi dovevano svolgersi, ma anche il tipo di campione da procurare per la sottoposizione alle relative analisi. Le dipendenti addette al settore contabile dell’azienda, poi, ossia P.M. e C.B., si prestavano a redigere contabilità parallele e a falsificare le fatture e i documenti di trasporto da esibire in occasione dei controlli e delle ispezioni.
Sulla base del complesso delle risultanze indiziarie offerte dal contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazione, il Tribunale del riesame ha posto in evidenza i rapporti di stretta collaborazione e di diretta conoscenza e frequentazione fra i C. ed i vertici della sezione veterinaria dell’ASL, che permettevano ai primi di beneficiare di controlli il cui svolgimento veniva da questi ultimi preventivamente annunciato in modo da consentire alle biologhe dell’azienda di “preparare” il campione da analizzare, in tal guisa agevolando l’illecita attività inerente alle frodi alimentari, sebbene la stessa normativa europea richiamata nell’ordinanza (art. 3 del regolamento CE 854/04) imponesse una disciplina basata sulla regola di un’attività continua di controlli e verifiche da esercitare, senza preavviso del soggetto controllato, sull’alimentazione e salute degli animali, sull’igiene degli impianti e sull’attività svolta nelle singole aziende. Proprio sulla campionatura del latte utilizzato per la produzione e sottoposto a controllo, del resto, diversamente da quanto accertato nei laboratori dell’ASL di Capua, i risultati delle analisi svolte dall’IZSM di Portici hanno posto in rilievo la presenza di una carica batterica notevolmente superiore ai limiti consentiti dalla legge.
AI riguardo, in particolare, l’impugnato provvedimento ha puntualmente indicato la sequenza dei vari episodi di campionamento “pilotati” in collaborazione con i C., ovvero con le biologhe dell’azienda, ritenuti sintomatici, allo stato, del pieno inserimento dei ricorrente nell’organizzazione gestita dai predetti coindagati, attraverso la reiterata omissione dei controlli che proprio l’ufficio dell’ASL cui egli appartiene avrebbe dovuto efficacemente svolgere, ed il fattivo adoperarsi perché gli stessi avessero un esito sempre positivo – chiedendo agli stessi C. di fornire il prodotto da esaminare – ovvero, nel caso in cui ciò non fosse possibile, cercando di minimizzare gli esiti degli accertamenti effettuati dal NAS di Caserta e dal laboratorio IZSM di Portici in merito alle rilevate carenze igieniche dell’azienda.
La reiterata violazione delle corrette forme e modalità dei rapporto che dovrebbe intercorrere fra l’ufficio pubblico preposto al controllo ed il soggetto privato ad esso sottoposto, unitamente al dato documentale rappresentato dal superamento sempre positivo dei controlli eseguiti dal servizio veterinario nell’anno 2011, a fronte dei numerosi acquisti di latte in assenza di qualsiasi cautela igienico-sanitaria e delle frodi alimentari emerse dalle attività di intercettazione, hanno coerentemente indotto il Tribunale dei riesame a ritenere configurabile, allo stato, l’ipotizzata partecipazione dei ricorrente al sodalizio criminoso oggetto della provvisoria imputazione enucleata in sede cautelare, in tal guisa uniformandosi al principio, più volte stabilito in questa Sede (Sez. 6, n. 10886 dei 28/11/2013, dep. 06/03/2014, Rv. 259493), secondo cui, ai fini della configurabilità di un’associazione per delinquere non si richiede l’apposita creazione di un’organizzazione, sia pure rudimentale, ma è sufficiente l’attivazione di una struttura che può essere anche preesistente all’ideazione criminosa e già dedita a finalità lecita; né è necessario che il vincolo associativo assuma carattere di stabilità, essendo sufficiente che esso, a prescindere dalla sua durata nel tempo, non sia “a priori” circoscritto alla consumazione di uno o più reati predeterminati.
Muovendo, infine, dalla specifica valenza indiziaria assegnata alle medesime risultanze offerte dalle attività d’indagine, il Tribunale del riesame ha evidenziato come gli esiti della reiterata divulgazione delle notizie d’ufficio relative alle informazioni comunicate ai gestori e dipendenti del caseificio in merito ai luoghi ed agli orari delle ispezioni compiute dall’ASL o da organi terzi, come la Commissione europea, venissero poi utilizzati per conseguire un indebito profitto patrimoniale, in quanto funzionali non solo al contenimento dei costi e alla vendita di un prodotto d.o.p. a prezzi più bassi rispetto a quelli praticati dagli altri produttori legalmente operanti sul mercato, ma anche all’adozione di accorgimenti (preparazione di campioni di latte indenne, ecc.) atti ad evitare l’irrogazione di sanzioni patrimoniali e i danni conseguenti all’effettuazione di regolari controlli igienico-sanitari.
3. In definitiva, a fronte di un congruo ed esaustivo apprezzamento delle risultanze procedimentali, esposto attraverso un insieme di sequenze motivazionali chiare e prive divizi logici, il ricorrente non ha individuato passaggi o punti della decisione tali da inficiare la complessiva tenuta del discorso argomentativo delineato dal Tribunale, né ha soddisfatto l’esigenza di una critica puntuale e ragionata che deve informare l’atto di impugnazione, ma ha sostanzialmente contrapposto una lettura alternativa delle risultanze processuali, facendo leva sull’apprezzamento di profili di merito già puntualmente vagliati in sede di riesame cautelare, e la cui sollecitata “rilettura” non è, evidentemente, sottoponibile al giudizio di questa Suprema Corte.
E’ noto, infatti, che in sede di ricorso ex art. 311, comma secondo, cod. proc. pen., la motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva è censurabile solo nell’evenienza, sotto nessun profilo ravvisabile nei caso qui considerato, in cui risulti priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l’applicazione della misura (ex multis, v. Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 04/01/2012, Rv. 251760; Sez. 1, n. 6972 del 07/12/1999, dep. 08/02/2000, Rv. 215331). Il controllo di logicità, infatti, deve rimanere all’interno del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere ad una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti, ovvero a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, come pure ad una diversa valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelare (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, dep. 14/03/1998, Rv. 210019).
4. A diverse conclusioni, di contro, deve pervenirsi in relazione ai passaggi argomentativi dedicati alla disamina dei contestati profili della ravvisata esigenza cautelare di cui all’art. 274, lett. c), c.p.p., laddove il percorso motivazionale dell’impugnata ordinanza ha mostrato di dar conto, solo con assertive e tautologiche affermazioni, del prospettato pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quelli per i quali si procede, senza offrire una congrua ed esaustiva spiegazione delle ragioni per le quali l’intervenuta sottoposizione a sequestro preventivo dell’azienda non consenta di ritenere “minimamente scalfito il quadro cautelare” evidenziato nell’ordinanza genetica, tenendo conto, per un verso, della limitatezza del raggio d’azione delle ipotizzate condotte delittuose – la cui operatività sembra essersi indirizzata solo nell’ambito del rapporto intercorso con i responsabili della su indicata società – e, per altro verso, del dato inerente alla collocazione temporale dei fatti, sostanzialmente risalenti all’anno 2011.
Al riguardo, invero, il mero riferimento alla “spregiudicatezza ed insensibilità avverso beni importanti e costituzionalmente garantiti quali la salute pubblica, l’ambiente e la sicurezza sui luoghi di lavoro”, ovvero alla “superficialità” con cui vengono svolte le mansioni riconnesse alla funzione pubblica ricoperta, non costituisce un dato, di per sè, indicativo della presenza di un concreto ed attuale pericolo di recidiva specifica.
Il parametro della concretezza del pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, infatti, non può essere affidato all’apprezzamento di elementi meramente congetturali ed astratti, ma all’intrinseca valenza di dati di fatto oggettivi e indicativi delle inclinazioni comportamentali e della personalità dell’indagato, sulla cui base possa affermarsi che quest’ultimo possa facilmente, verificandosene l’occasione, commettere detti reati (Sez. 6, n. 38763 del 08/03/2012, dep. 04/10/2012, Rv. 253372).
Occorre altresì considerare il principio, più volte affermato da questa Suprema Corte (v. Sez. Un., n. 40538 del 24/09/2009, dep. 20/10/2009, Rv. 244377, nonchè Sez. 6, n. 20112 del 26/02/2013, dep. 09/05/2013, Rv. 255725), secondo cui, in tema di misure cautelari, lo specifico riferimento dell’art. 292, comma secondo, lett. c), cod. proc. pen. alla valutazione del “tempo trascorso dalla commissione del reato”, implica che la pregnanza del pericolo di recidiva si “attualizza” in proporzione diretta con il “tempus commissi delicti”, in quanto alla maggior distanza temporale dei fatti corrisponde, di regola, un proporzionale affievolimento delle esigenze di cautela.
5. S’impone, conseguentemente, l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza, per un nuovo esame dei punti critici or ora evidenziati (v., supra, il par. 4), che, nella piena libertà dei relativi apprezzamenti di merito, dovrà colmare le su indicate lacune motivazionali, uniformandosi ai principii di diritto in questa Sede stabiliti.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata, limitatamente alle ritenute esigenze cautelari, e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Napoli.
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