Cassazione 10

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 22 maggio 2015, n. 21482

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IPPOLITO Francesco – Presidente

Dott. CITTERIO Carlo – Consigliere

Dott. MOGINI Stefano – Consigliere

Dott. DE AMICIS Gaetano – rel. Consigliere

Dott. BASSI Alessandra – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 9279/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del 04/06/2014;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/04/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE AMICIS GAETANO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ANIELLO Roberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Udito per la parte civile, l’Avv. (OMISSIS), che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

Udito il difensore Avv. (OMISSIS), che ha concluso per l’accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 4 giugno 2014 la Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Latina, Sezione distaccata di Terracina, ha dichiarato (OMISSIS) colpevole del reato di cui agli articoli 81 cpv. e 570 c.p., limitatamente ai fatti commessi in danno della figlia minore (OMISSIS) sino alla data del compimento del suo diciottesimo anno di eta’ (ossia, il (OMISSIS)), ed esclusa la recidiva ha rideterminato la pena in mesi otto di reclusione ed euro 500,00 di multa, confermando nel resto la pronuncia impugnata, anche riguardo al risarcimento dei danni in favore della parte civile.

2. Avverso la sentenza sopra indicata ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, che ha dedotto quattro motivi di doglianza il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente illustrato.

2.1. Violazioni di legge e vizi motivazionali in relazione ai criteri legali di valutazione della prova liberatoria, per avere la Corte d’appello fondato il giudizio di responsabilita’ esclusivamente sulle dichiarazioni rese nel giudizio di primo grado dalla persona offesa, secondo cui il (OMISSIS) non provvedeva a versare il contributo mensile per il mantenimento nell’esatto importo determinato in sede di separazione, mentre nessuna prova e’ stata raggiunta riguardo alla mancanza dei mezzi di sussistenza tali da far prefigurare l’ipotesi di reato contestata. Successivamente alla querela, infatti, i coniugi avevano sottoscritto in data 9 agosto 2005 un accordo modificativo della separazione, da cui risultava che entrambe le figlie, ivi compresa dunque la minore, in realta’ erano rimaste a vivere con il padre, con la conseguenza che le stesse non erano mai venute a trovarsi in stato di bisogno, provvedendovi il padre convivente. I presupposti della querela, peraltro, erano ormai venuti meno perche’ il (OMISSIS), contestualmente alla sottoscrizione dell’accordo, aveva corrisposto alla moglie tutte le somme richieste a titolo di mantenimento con la consegna di assegni circolari per la complessiva somma di euro 8.000,00: elementi di prova a discarico, questi, non valutati dalla Corte d’appello, che si e’ limitata dare rilievo unicamente alle dichiarazioni della persona offesa, senza verificarne l’attendibilita’ e senza neanche ascoltare le figlie. La predetta scrittura privata, del resto, non e’ mai stata contestata dalla parte civile, ne’ tanto meno dalla stessa disconosciuta.

2.2. Violazioni di legge ex articolo 603 c.p.p. e vizi motivazionali in relazione alla mancata assunzione di una prova decisiva, non avendo la Corte d’appello disposto la parziale rinnovazione dell’istruzione dibattimentale attraverso l’escussione testimoniale delle figlie, (OMISSIS) e (OMISSIS), non ascoltate nel giudizio di primo grado, nonostante l’esplicita richiesta in tal senso formulata dalla difesa nei motivi dedotti a sostegno del gravame. Il padre, infatti, aveva sempre provveduto in via esclusiva al mantenimento delle figlie, che in realta’ erano sempre rimaste affidate a lui sin dal momento della separazione: le stesse, del resto, hanno reso dichiarazioni favorevoli al ricorrente nell’ambito del giudizio di divorzio pendente dinanzi al Tribunale di Latina.

2.3. Violazioni di legge e vizi motivazionali in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, atteso che i precedenti giudiziari cui si fa riferimento in sentenza attengono a mere contravvenzioni risalenti a ben diciannove anni prima.

2.4. Si eccepisce infine, l’intervenuta prescrizione del reato, avendo l’imputato corrisposto alla persona offesa le somme richieste a titolo di mantenimento in data 9 agosto 2005, come risulta dalla scrittura privata sottoscritta in pari data.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I primi due motivi di doglianza enucleati nel ricorso devono ritenersi fondati e vanno pertanto accolti, poiche’ la Corte d’appello non ha congruamente argomentato in merito al profilo della manifesta irrilevanza – o, comunque, della inidoneita’ a sovvertire l’esito del primo giudizio – dei temi oggetto della richiesta di rinnovazione istruttoria formulata dalla difesa.

Dalla impugnata sentenza non emergono, in particolare, le ragioni della raggiunta completezza dell’indagine probatoria, a fronte della pretermessa valutazione del contenuto di un accordo, ritualmente prodotto in giudizio, che i coniugi avrebbero sottoscritto il 9 agosto 2005, dunque successivamente alla presentazione della querela da parte della persona offesa: scrittura privata, questa, che non risulta essere stata da quest’ultima contestata, ne’, tanto meno, disconosciuta, e che, vertendo su circostanze di fatto prospettate come potenzialmente decisive ai fini della valutazione della responsabilita’ penale (convivenza delle figlie con il padre e conseguente accertamento dello stato di bisogno), avrebbe dovuto costituire oggetto di una puntuale verifica da parte del Giudice di merito, unitamente al connesso profilo attinente alla richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento attraverso l’audizione delle figlie dell’imputato.

Contraddittorio, pertanto, deve ritenersi il passaggio motivazionale ove si afferma che la deposizione resa dalla persona offesa “in ordine alla omissione quasi integrale del versamento dell’assegno di mantenimento, con particolare riferimento alla figlia minore, non risulta smentita dalle altre risultanze del processo”: proprio sulla verifica della effettivita’ del presupposto assunto dalla Corte di merito quale base logico-fattuale del proprio argomentare – la convivenza della figlia minore con la madre – vertevano le richieste di rinnovazione istruttoria dal ricorrente puntualmente formulate in sede di gravame.

Al riguardo, inoltre, v’e’ da osservare che, secondo il quadro di principii elaborati da questa Suprema Corte in tema di valutazione della deposizione della parte offesa, qualora quest’ultima si sia costituita parte civile e sia, pertanto, portatrice di pretese economiche, il controllo di attendibilita’ deve essere piu’ rigoroso rispetto a quello generico cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone e puo’ rendere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (Sez. 1 , n. 29372 del 24/06/2010, dep. 27/07/2010, Rv. 248016; Sez. 6 , n. 33162 del 03/06/2004, dep. 02/08/2004, Rv. 229755 v., inoltre, Sez. 3 , n. 40849 del 18/07/2012, dep. 17/10/2012, Rv. 253688).

Per quanto or ora esposto, logicamente assorbite devono ritenersi, allo stato, le residue doglianze dalla difesa prospettate (v., supra, i parr. 2.3. e 2.4.).

2. Sulla base delle su esposte considerazioni, conclusivamente, l’impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d’appello in dispositivo indicata, che dovra’ porre rimedio ai vizi rilevati, uniformandosi al quadro dei principi di diritto in questa Sede stabiliti.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Corte d’appello di Roma per nuovo giudizio.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere la generalita’ e gli altri identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.

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