cassazione 7

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 22 luglio 2015, n. 32156

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AGRO’ Antonio – Presidente

Dott. PAOLONI Giacomo – Consigliere

Dott. PETRUZZELLIS An – rel. Consigliere

Dott. DI SALVO Emanuel – Consigliere

Dott. PATERNO’ RADDUSA Benedet – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 01/12/2014 della Corte d’appello di Milano;

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Anna Petruzzellis;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Cardino Alberto, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di quella citta’ del 13/12/2013 emessa nei confronti di (OMISSIS), confermata l’affermazione di responsabilita’ in relazione ai reati di cui agli articoli 572, 635, 582 e 585 c.p., ed esclusa la recidiva, ha rideterminato la pena in anni tre e mesi sei di reclusione, con conferma delle statuizioni civili.

2. La difesa di (OMISSIS) contesta con un primo motivo la sussistenza del reato di cui all’articolo 572 c.p., attesa l’assenza di un vincolo matrimoniale, e di convivenza o comunione di vita dell’interessato con la parte offesa, situazione non emersa nel corso del giudizio, neppure attraverso la comune attivita’ economica, che non aveva la struttura dell’impresa familiare.

3. Con ulteriore motivo contesta l’elemento oggettivo del reato, assumendo la mancata emersione del dato dell’abitualita’ dei fatti sulla base delle testimonianze acquisite, alcune delle quali apoditticamente valutate inattendibili ed a tal fine il ricorso ripercorre le testimonianze acquisite, sovrapponendo proprie considerazioni al riguardo alla valutazione operata nelle pronunce di merito ed operando una diversa valutazione del materiale probatorio che sottopone all’esame di questa Corte.

4. Si eccepisce violazione di cui all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e) sulla mancata applicazione dell’attenuante di cui all’articolo 62 c.p., n. 4, in relazione al delitto di danneggiamento, stante l’oggettiva ridotta gravita’ dei danni provocati.

5. Il medesimo vizio viene contestato con riferimento alla mancata applicazione delle attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza o equivalenza, di cui l’interessato si ritiene meritevole per la rimeditazione di quanto realizzato, il buon comportamento processuale, la minima entita’ dei danni in relazione ai reati di danneggiamento e lesioni di cui al capo C) elementi tutti ingiustamente ignorati nel provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato, limitatamente all’insussistenza degli elementi costitutivi del delitto di maltrattamenti in famiglia.

2. Preliminarmente si deve escludere la fondatezza delle censure mosse nell’impugnazione sull’attivita’ di valutazione delle prove svolta dalla Corte, poiche’ queste prescindono dalle argomentazioni offerte sul punto e si limitano a riversare in questa sede proprie opposte considerazioni di merito, ignorando l’ambito valutativo rimesso al giudizio di legittimita’ sul punto, che e’ circoscritto alla verifica della completezza dell’esame e della sua linearita’ e tenuta logica, esame che non puo’ che concludersi positivamente, sia sulla base del complesso argomentativo sviluppato, che in rapporto alla mancata evidenziazione di tali vizi all’interno del tessuto argomentativo.

3. Pacifica su tali basi la sussistenza degli specifici atti aggressivi, fisici e verbali, non appare possibile qualificare il complesso di tali condotte ai sensi dell’articolo 572 c.p. contestato.

Come osservato dalla difesa l’istruttoria svolta, per come richiamata ed analiticamente esaminata nelle due sentenza di merito, ha chiarito che tra il ricorrente e la parte lesa non si e’ mai instaurata una convivenza, sussistendo esclusivamente un legame sentimentale, con carattere non continuativo, la cui stabilita’ era rimessa alla determinazione emozionale dei due nei vari momenti della sua persistenza; tale legame li ha portati a condividere alcuni episodi della loro vita, ed a prestarsi assistenza, in concomitanza con episodi difficili, quali i postumi invalidanti di un incidente stradale, che sono caratterizzati da accidentalita’, ed in quanto tale non possono considerarsi programmati. Non emerge dalle prove esaminate, di cui si e’ dato conto in entrambe le sentenze di merito, che neppure la sopravvenienza infausta li abbia indotti, anche solo per periodi limitati, a condividere l’abitazione, risultando per ciascuno dei due la decisione di fermarsi a casa dell’uno o dell’altro, rimessa alla determinazione del momento.

E’ emerso inoltre che una condivisione di interessi con carattere di maggiore stabilita’ e’ derivata da un rapporto di affari, generata dalla scelta della donna di offrirsi quale legale rappresentante della societa’ costituita con il (OMISSIS), compagine in cui quest’ultimo era titolare delle quote maggiori, per superare l’impossibilita’ personale dello stesso ad una intestazione diretta della licenza d’esercizio, per la presenza di precedenti a suo carico. Emerge dalla narrativa che la maggior parte degli atti aggressivi, di natura fisica e verbale, sono maturati proprio in conseguenza dei contrasti insorti nelle modalita’ di gestione di tale attivita’, il che ulteriormente non consente di correlarli univocamente a quell’atteggiamento di costante prevaricazione e squalificazione del componente nel nucleo familiare, che connota di tipicita’ il reato contestato.

Sulla base di tali elementi deve escludersi che la condotta qualificata come maltrattamenti al capo A) possa ricondursi alla fattispecie di cui all’articolo 572 c.p. la cui applicazione, per espressa disposizione normativa, e’ circoscritta ad attivita’ di natura abituale che maturino nell’ambito di una comunita’ consolidata -famiglia, piccola azienda, contesti nei quali si realizza un affidamento di natura precettiva o di accudimento, anch’essi con carattere di tendenziale stabilita’- la cui specifica elencazione, oltre a porre all’interprete dei rigidi criteri ermeneutici, connessi all’esigenza della necessaria tipicita’ della fattispecie penale, impone di ricercare le caratteristiche tipiche di tali condotte anche nelle situazioni ad esse assimilabili.

Cosi’, se si e’ ampliato il concetto di famiglia, estendendolo alla famiglia di fatto, prendendo atto dell’evoluzione sociale e delle nuove modalita’ di organizzazione di vita personale, cio’ e’ stato fatto ricercando in tali formazioni quei caratteri di sostanziale stabilita’ derivanti da manifestazioni concrete, quali, per l’appunto, la scelta di condividere un’abitazione, o la costanza nella prestazione della mutua assistenza, idonee ad evidenziare una stabile scelta di assunzione di responsabilita’ dell’uno nei confronti dell’altro che, generando affidamento tra le parti, privo del carattere della precarieta’ od occasionalita’ (Sez. 6, n. 22915 del 07/05/2013, I., Rv. 255628) puo’ indurre, da un canto, alla creazione di rapporti di forza che trasmodino nell’esercizio di violenza fisica e verbale, e dall’altro alla minore reazione della vittima, che, proprio in conseguenza della stabilita’ del vincolo o della materiale costante assistenza, non ritenga opportuno reagire, o non sia in grado di farlo.

La considerazione di tali circostanze -facile incubazione nelle formazioni sociali ristrette di gravi forme di prevaricazione, correlate alla maggiore difficolta’ di reazione della vittima- ha condotto il legislatore ad assicurare una forma di tutela rafforzata, tanto piu’ essenziale in ragione della riconosciuta valenza costituzionale delle formazioni sociali, la cui giustificazione esige il rinvenimento nel caso concreto degli elementi tipici di tali convergenza di interessi personali, organizzati in forma stabile.

Dall’esame di entrambe le sentenze di merito quel che e’ dato ricavare e’ la presenza di un rapporto sentimentale di una certa durata, che ha avuto numerosi momenti di crisi, non e’ mai sfociato nella determinazione di una condivisione dell’abitazione, la cui stabilita’ risulta dimostrata esclusivamente, oltre che dal perdurare del legame nel tempo, dalla dichiarata profondita’ dei sentimenti di entrambi. Tale situazione di fatto non risulta riconducibile alla figura normativa, non realizzando neppure in nuce gli estremi della famiglia di fatto, poiche’ e’ mancata qualsiasi manifestazione tangibile di stabilita’, circostanza che non consente di ritenere creatasi neppure quella situazione di minore reattivita’ nella vittima, generata dall’affidamento.

In tal senso, conseguentemente, nelle condotte contestate deve escludersi la configurabilita’ del reato di maltrattamenti, dovendosi annullare sul punto la sentenza impugnata, in ragione dell’accertamento di insussistenza del fatto, come qualificato.

In ragione di quanto esposto deve disporsi il rinvio del procedimento alla cognizione di altra sezione della Corte d’appello di Milano affinche’ determini la pena con riferimento agli episodi specifici riguardanti gli ulteriori reati contestati, in riferimento ai quali sull’affermazione di responsabilita’ non e’ stata proposta impugnazione.

4. Risultano manifestamente infondati i rilievi sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, e dell’attenuante della minima entita’ del danno in relazione al delitto di danneggiamento.

Quanto al primo profilo la sentenza ha argomentato in maniera approfondita i motivi per i quali non ha ritenuto di accedere alla richiesta, ravvisando elementi di gravita’ nella condotta criminosa, che al di la’ della sua corretta valutazione giuridica risulta gravemente aggressiva, oltre che nell’atteggiamento nutrito dall’interessato in epoca successiva al reato, ed ha evidenziato inoltre i precedenti risultanti a suo carico, con valutazione che risulta completa e coerente, ed insuscettibile di censure in questa sede, alla luce delle diverse allegazioni di fatto della parte, con le quali si sollecitano non consentite nuove valutazioni di merito.

Si deve infatti ricordare in argomento che la decisione sul punto e’ rimessa al giudice di merito, la cui discrezionalita’ e’ limitata esclusivamente dall’onere di argomentazione, pienamente assolto nella specie, con deduzioni complete e coerenti, con il quale devono intendersi implicitamente superare tutte le allegazioni favorevoli esposte nel ricorso.

Nello stesso senso deve concludersi anche con riguardo all’attenuante del valore lieve, invocata in relazione al delitto di danneggiamento, poiche’ le osservazioni svolte al riguardo nel ricorso non risultano pertinenti a quanto valutato dal giudice di merito, che ha operato un vaglio di oggettiva gravita’ economica del danno prodotto, in nulla condizionata dalla determinazione delle condizioni della parte lesa, cui si riferisce il ricorso con rilievo non pertinente rispetto alla motivazione espressa nella sentenza impugnata.

5. Per l’effetto il ricorso va rigettato nel resto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di maltrattamenti perche’ il fatto non sussiste e rinvia per la determinazione della pena in ordine agli altri reati ad altra sezione della Corte d’appello di Milano.

Rigetta nel resto il ricorso.

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