maltrattamenti-violenza

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 22 aprile 2014, n. 17621

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AGRO’ Antonio S. – Presidente
Dott. LEO Guglielmo – Consigliere
Dott. VILLONI Orlando – rel. Consigliere
Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere
Dott. APRILE Ercole – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), n. (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 3581/12 Corte d’Appello di Ancona del 29/11/2012;
esaminati gli atti e letti i ricorsi ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere Dott. Orlando Villoni;
udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto PG, Dott. GERACI Vincenzo, che ha concluso per l’annullamento con rinvio limitatamente ai capi D) ed E); rigetto nel resto:
sentito il difensore della parte civile avv. (OMISSIS) che ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali per la presente fase di giudizio, come da separata nota;
sentito il difensore del ricorrente, avv. (OMISSIS), che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte d’Appello di Ancona, in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale di Camerino in composizione monocratica il 5/5/2011, confermava la condanna di (OMISSIS) alla pena di un anno e due mesi di reclusione in relazione ai reati di maltrattamenti, minacce aggravate, ingiurie, lesioni personali in danno della moglie convivente (OMISSIS) nonche’ di violazione dell’articolo 189 C.d.S., commi 6 e 7, ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione e con condanna al risarcimento del danno e rifusione delle spese processuali in favore della parte civile costituita; in accoglimento dell’appello del Procuratore Generale, la Corte territoriale disponeva, inoltre, la sospensione della patente di guida dell’imputato per la durata di due anni e sei mesi.
La Corte territoriale confermava le valutazioni del giudice di prime cure, in quanto fondate sulle dichiarazioni, ritenute logiche e pienamente attendibili, rese dalla parte offesa e riscontrate da quelle rese dai testimoni escussi, nonche’ dalla risultanze di una consulenza disposta dal PM che aveva ritenuto la dichiarante persona pienamente capace ed esente da patologie psichiatriche; accoglieva l’appello del Procuratore Generale inerente la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida; respingeva le doglianze dell’imputato, quasi tutte incentrate su profili di merito ad eccezione di quella relativa alla condanna asseritamente intervenuta unicamente per la contestazione di cui al capo A) (maltrattamenti, minacce, ingiurie, percosse e lesioni) ed esclusione invece dei reati contestati ai capi B), C), D) ed E).
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo plurimi motivi di censura: 1) nullita’ della sentenza impugnata ai sensi degli articoli 161 e 179 c.p.p., per omessa notificazione all’imputato del decreto di fissazione dell’udienza d’appello al difensore e non al domicilio dichiarato in tutto il corso del procedimento; 2) violazione di legge in relazione all’articolo 546 c.p.p., per assoluta indeterminatezza del dispositivo e della sentenza di primo e secondo grado in ordine ai reati di cui ai capi B), C), D) ed E) della contestazione ed omessa pronuncia su detto motivo dalla Corte d’Appello; 3) vizio di motivazione in ordine al capo C) della decisione, implicante l’annullamento anche dei capi D) ed E) riferiti al preteso investimento della persona offesa, in realta’ mai avvenuto; 4) violazione di legge in ordine all’erronea valutazione della deposizione della persona offesa sull’episodio di cui ai predetti capi d’imputazione nonche’ a quelli di cui ai capi A) e B); 5) violazione di legge in relazione all’articolo 572 c.p., per la ritenuta sussistenza dell’abitualita’ delle condotte anche successivamente alla separazione personale dei coniugi; 6) violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dei reati di cui all’articolo 189 C.d.., commi 6 e 7, per non essere occorso alcun incidente stradale costituente occasione per l’insorgenza degli obblighi di legge ivi stabiliti.
Con memoria del 28 febbraio u.s., il difensore della parte civile costituita (OMISSIS) ha riepilogato i distinti motivi di ricorso, prospettando specifici argomenti di confutazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta parzialmente fondato.
3.1 Va tuttavia preliminarmente disattesa l’eccezione di nullita’ della decisione impugnata per omessa notifica all’imputato del decreto di fissazione dell’udienza d’appello al domicilio dichiarato, eseguita invece preso il difensore di fiducia.
La giurisprudenza di questa Corte ha gia’ affermato il principio che la nullita’, derivante dall’esecuzione della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello presso il difensore di fiducia, anziche’ nel domicilio dichiarato o eletto dall’imputato, deve ritenersi sanata quando risulti provato che essa non gli ha impedito di conoscere l’esistenza dell’atto e di esercitare il diritto di difesa ed e’ comunque, priva di effetti se non dedotta tempestivamente, essendo soggetta alla sanatoria speciale di cui all’articolo 184, comma 1, alle sanatorie generali di cui all’articolo 183, alle regole di deducibilita’ di cui all’articolo 182, oltre che ai termini di rilevabilita’ di cui all’articolo 180 c.p.p. (Cass. Sez. 4, n. 15081 del’08/04/2010, Cusmano, Rv. 247033), trattandosi del resto non gia’ di notificazione del tutto omessa e quindi inesistente, bensi’ eseguita irregolarmente e cioe’ secondo forme diverse da quelle in base alle quali avrebbe dovuto perfezionarsi.
Tanto nella vicenda processuale occasione dell’affermazione del suddetto principio, quanto in quella in esame, la notificazione ha, infatti, comunque determinato l’effettiva conoscenza dello atto da parte dell’imputato ed il difensore comparso all’udienza dibattimentale nulla ha eccepito al riguardo, come si ricava dall’analitico elenco dei motivi d’impugnazione a pag. 3 della decisione impugnata, in cui non figura la doglianza in questa sede per la prima volta formulata.
3.2 Deve essere disatteso anche il motivo di censura afferente la pretesa indeterminatezza del dispositivo e della sentenza di primo e secondo grado in relazione ai reati di cui ai capi B), C), D) ed E) della contestazione e di omessa pronuncia su detto motivo ad opera della Corte territoriale.
Come, infatti, si ricava dalla lettura dal dispositivo della decisione di primo grado e come rilevato dai giudici d’appello ed evidenziato nella memoria presentata dalla parte civile, deve escludersi che sia intervenuta assoluzione implicita per i reati diversi da quello di maltrattamenti contestato all’imputato al capo A) del decreto che disponeva il giudizio.
Ed infatti, nel citato dispositivo il ricorrente e’ stato dichiarato responsabile “dei delitti ascrittigli” con implicito ma chiaro riferimento a quelli di cui ai capi B, C, D ed E, oltre a quello di cui al capo A espressamente menzionato.
Quanto alla motivazione sul punto, le argomentazioni integrate delle sentenze di primo e secondo grado evidenziano indiscutibilmente quali siano state le determinazioni dei giudici del doppio grado di giudizio e quali le ragioni (sicuramente piu’ diffuse nella sentenza d’appello) poste a loro fondamento.
3.3 Del pari prive di pregio si rivelano le dedotte violazioni di legge circa la pretesa erronea valutazione della deposizione della persona offesa, nonche’ in relazione all’articolo 572 c.p., sotto il profilo della ritenuta sussistenza dell’abitualita’ delle condotte anche successivamente alla separazione personale dei coniugi.
Trattasi in verita’ di questioni di fatto gia’ esaminate dai giudici di merito, concernendo l’attendibilita’ delle dichiarazioni provenienti dalla parte lesa (OMISSIS), questione su cui la Corte d’appello ha ribadito le valutazioni del primo giudice quanto al positivo apprezzamento della relativa deposizione, anche perche’ riferita ad una situazione familiare globale perdurante da diversi anni, non omettendo di dare conto pure della denunziata discrasia di orario dedotta dalla difesa dell’appellante con riferimento all’episodio che sostanza i fatti oggetto dei capi d’imputazione sub C), D) ed E) (pag. 13 sentenza d’appello).
Non possono del pari essere rimesse in discussione le valutazioni dei giudici di merito circa il carattere continuativo ed abituale delle condotte al ricorrente ascritte, come del resto la struttura stessa della contestazione – concernente episodi dipanatisi in un arco temporale andante dal 2002 all’epoca della relativa formulazione – anche visivamente rende manifesto.
3.4 Risultano, invece, fondate le censure attinenti la formulazione dei capi d’imputazione sub D) ed E), ancorche’ articolate sub specie di difetto di motivazione connesso a pretesa erronea valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, che invece deve, per quanto anzidetto, escludersi.
Al (OMISSIS) sono stati contestati i delitti di cui al Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 189 commi 6 e 7, Codice della Strada per non avere ottemperato all’obbligo di fermarsi e prestare assistenza alla parte lesa, rimasta ferita per effetto della condotta ascrittagli al capo C).
Tale imputazione concerne la volontaria collisione provocata dal ricorrente, il quale nel pedinamento ossessivo della coniuge, la urtava deliberatamente con lo specchietto retrovisore della propria autovettura, attingendola al braccio sinistro, scaraventandola contro un secchio di raccolta della nettezza urbana e facendole battere la testa ed il fianco destro, in tal modo provocandole lesioni guaribili in sette giorni: trattasi all’evidenza di comportamento doloso, che ha per l’appunto dato luogo all’imputazione di lesioni personali di cui all’articolo 582 c.p..
Respingendo la censura difensiva dell’impossibilita’ di configurare i contestati reati stradali in relazione al predetto reato di natura dolosa, la Corte territoriale ha replicato che l’uso da parte dell’articolo 189 C.d.S. del termine “incidente” comporta la punibilita’ delle condotte ivi contemplate in ogni caso di sinistro causato a mezzo di autoveicolo, indifferentemente a titolo di dolo o per colpa.
Il principio cosi’ affermato non trova, in realta’, fondamento nel sistema sanzionatorio penale e non solo limitato alle previsioni sanzionatorie contenute nel Codice della Strada.
Come recita la stessa rubrica, l’articolo 189 C.d.S., contempla infatti specifiche norme comportamentali, stabilendo al primo comma l’obbligo generale per l’utente della strada di fermarsi e prestare assistenza a quanti abbiano eventualmente subito danni alla persona in caso d’incidente comunque ricollegabile al proprio comportamento, obbligo che trova sanzione a livello generale nell’articolo 593 c.p..
Cio’ premesso, che il suddetto comportamento debba essere conseguenza della violazione di regole cautelari contemplate dal Codice della Strada e quindi sorretto da elemento soggettivo colposo (implicante prevedibilita’ o addirittura previsione dell’evento pero’ non voluto), e’ esplicitato dallo stesso articolo 189, comma 8, che stabilisce che il conducente che si fermi e occorrendo presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall’incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, non e’ passibile di arresto in flagranza di reato di cui all’articolo 380 c.p.p..
L’articolo 189 costituisce, infatti, norma di chiusura del micro sistema delle sanzioni penali previste dal Codice della Strada, contemplando comportamenti di natura dolosa che presuppongono violazioni di regole cautelari poste a presidio della circolazione stradale, danti a loro volta luogo a responsabilita’ di tipo colposo (articoli 589 e 590 c.p.), che ove tali non fossero – bensi’ sorrette da atteggiamento psicologico doloso – determinerebbero all’evidenza responsabilita’ a titolo di diversi e piu’ gravi reati (articoli 582, 583, 583 quater, 584 e 575 c.p.).
Argomentando nei termini prospettati dalla Corte territoriale, si dovrebbe infatti parimenti ritenere punibile per omissione di soccorso (articolo 593 c.p.) anche il responsabile di tentato omicidio, allorquando trovandosi al cospetto della persona ferita o altrimenti in pericolo a causa della sua pregressa condotta, ometta di prestarle l’assistenza occorrente o di darne immediatamente avviso all’autorita’.
Risulta, tuttavia, evidente l’insostenibilita’ di detta tesi, posto che il reato di omissione di soccorso trova fondamento nella violazione del principio solidaristico espresso dall’articolo 2 Cost., che s’impone indistintamente ai consociati, sempre che gli stessi non si siano gia’ resi responsabili della sua violazione in termini ancor piu’ radicali, attentando alla vita della persona cui dovrebbero portare soccorso, venendo in tali casi sanzionati a titolo di piu’ diverse e piu’ gravi figure di reato e sovvenendo, in caso di condotte analoghe a quelle prescritte dall’articolo 593 c.p., quelle specifiche previsioni che contemplano diminuzioni di pena in caso di ravvedimento (articolo 56 c.p., u.c., nel caso di impedimento dell’evento a seguito di omicidio tentato; articolo 62 c.p., n. 6, nel caso di spontanea ed efficace attivazione al fine di elidere o attenuare le conseguenze del reato).
4. Deve, dunque, la sentenza impugnata essere annullata limitatamente ai capi d’imputazione sub D) ed E), con rinvio alla Corte d’Appello di Perugia – attesa l’unicita’ della sezione penale della Corte d’Appello di Ancona – per la rideterminazione della pena, che si impone per effetto dall’elisione dei predetti capi d’imputazione.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente ai capi D) ed E) dell’imputazione e rinvia per la rideterminazione della pena alla Corte d’Appello di Perugia; rigetta nel resto il ricorso.

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