Il testo integrale

 

Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 22 agosto 2012 n. 32949[1]

Per la Cassazione, dunque, l’assoluta impossibilità a comparire del difensore non va intesa in senso meccanicistico, come impedimento materiale, in tal modo prescindendo da qualsiasi considerazione di situazioni che possano sotto il profilo emotivo e umano essere ritenute anch’esse di ostacolo alla partecipazione all’incarico affidatogli.

Difficilmente potrebbero ipotizzarsi situazioni diverse riconducibili ad eventi gravi sotto il profilo umano e morale – quale senza dubbio la morte di un prossimo congiunto le cui esequie siano concomitanti con il giorno dell’udienza – che possano costituire legittimo impedimento per il difensore.

La morte del congiunto è un evento che in numerosi contratti di lavoro giustifica l’assenza, e dunque non si comprende per quale ragione il difensore […] non possa usufruire di analogo trattamento in caso di eventi che comunque impongano rispetto umano e morale.

Sorrento 23 agosto 2012.

Avv. Renato D’Isa

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