cassazione

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 21 novembre 2014, n. 48432

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CONTI Giovanni – Presidente
Dott. FIDELBO Giorgio – Consigliere
Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere
Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere

Dott. BASSI Alessand – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 2150/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del 13/11/2013;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 13 novembre 2013, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento del 12 luglio 2011, la Corte d’appello di Palermo, esclusa l’aggravante di cui all’articolo 61 c.p., n. 2, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di (OMISSIS) in ordine al reato di lesioni di cui al capo B), in quanto estinto per remissione di querela, ed ha ridotto la pena inflitta nella misura di mesi otto di reclusione, in ordine al reato di maltrattamenti in famiglia in danno della moglie (OMISSIS) sub A).
In via preliminare, la Corte territoriale ha ribadito l’attendibilita’ della persona offesa (OMISSIS) (che aveva tenuto, durante l’esame dibattimentale, un atteggiamento ostruzionistico alle domande della pubblica accusa), ritenendo tali dichiarazioni intrinsecamente attendibili (giustificandosi tale atteggiamento col tentativo di tutelare il coniuge, con il quale aveva ripreso la convivenza) nonche’ confortate da elementi esterni a riscontro (costituiti dalle dichiarazioni della madre (OMISSIS), dei fratelli e del brigadiere Assenza, seppur concernenti l’ultimo episodio del (OMISSIS)). Cio’ premesso, il giudice d’appello ha rilevato come nel narrato della persona offesa (che aveva riferito di continue liti col marito e di alcuni episodi di ingiurie e percosse, soprattutto allorquando egli era in stato di ubriachezza, circostanziando due episodi) sia riscontrabile il requisito della abitualita’ che connota il reato di cui all’articolo 572 c.p.. Indi, ritenuti insussistenti i presupposti della circostanza aggravante del nesso teologico in relazione al reato di lesioni di cui al capo B), la Corte ha dichiarato non doversi procedere con riguardo ad esso per intervenuta remissione di querela ed ha conseguentemente rimodulato la pena inflitta in primo grado.
2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l’Avv. (OMISSIS), difensore di fiducia di (OMISSIS), chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge, in relazione all’articolo 179 c.p.p., articolo 178 c.p.p., comma 1, lettera c) e articolo 161 c.p.p., per avere la Corte d’appello ritenuto infondata l’eccezione di nullita’ del decreto di citazione in giudizio d’appello per l’udienza del 13 novembre 2013 gia’ proposta in apertura del dibattimento di secondo grado, laddove la notifica all’imputato di tale decreto era stata effettuata solo presso lo studio del difensore, sebbene il ricorrente, con dichiarazione fatta a verbale il (OMISSIS) innanzi ai Carabinieri di (OMISSIS), avesse eletto il domicilio per le notificazioni presso la sua abitazione in (OMISSIS); l’imputato era rimasto contumace nel primo grado di giudizio e l’estratto contumaciale della sentenza era stato notificato, ai sensi dell’articolo 161 c.p.p., comma 4, nelle mani del difensore di fiducia che aveva interposto appello. Lamenta il difensore che, nella specie, non puo’ ritenersi sussistente quella continuita’ ed abitualita’ nei rapporti professionali tra avvocato e cliente tale da legittimare una presunzione di conoscenza o di conoscibilita’ dell’atto da parte dell’imputato. Ne’, nella specie, appare configurabile l’ipotesi prevista dall’articolo 161 c.p.p., comma 4 che consente la notifica degli atti mediante consegna al difensore nel caso in cui risulti impossibile la notificazione all’imputato presso il domicilio dichiarato, atteso che dalla lettura degli atti non risulta documentata l’attivita’ di ricerca da parte dell’ufficiale giudiziario o dell’ufficiale di P.G. prodromica ed essenziale rispetto alla consegna dell’atto al difensore.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’articolo 572 c.p., per avere la Corte d’appello omesso di considerare che la persona offesa (OMISSIS) aveva narrato nel corso dell’esame dibattimentale, in un contesto di forte confusione ed emotivita’, solo ed esclusivamente due episodi avvenuti nel corso della relazione coniugale, nel corso dei quali il marito “le avrebbe alzato le mani”, mentre negli atti non v’e’ traccia di ulteriori aggressioni, il che rende insussistenti la materialita’ ed il dolo del reato in contestazione; per avere inoltre la Corte omesso di valutare correttamente sia le dichiarazioni rese dalla stessa persona offesa e dalla di lei madre (OMISSIS), quanto al carattere reattivo della presunta vittima; sia le dichiarazioni rese dal brigadiere (OMISSIS) e da (OMISSIS), quanto alla reciprocita’ dei diverbi.
3. In udienza, il Procuratore generale Dott. Eduardo Vittorio Scardaccione ha chiesto che il ricorso sia rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato con riguardo al primo motivo di ricorso.
2. Secondo quanto si evince dagli atti, (OMISSIS) dichiarava il domicilio per le notificazioni presso la sua abitazione di (OMISSIS), con dichiarazione resa alla P.G. in data 22 luglio 2009. Nonostante cio’, il decreto che dispone il giudizio di primo grado veniva notificato presso lo studio dell’avv. (OMISSIS) indicato erroneamente sullo stesso decreto quale domiciliatario. Tuttavia, il vizio di tale notifica non veniva tempestivamente dedotto e risulta pertanto sanato.
L’erronea indicazione dell’elezione del domicilio dell’imputato presso lo studio del difensore Avv. (OMISSIS) veniva riprodotta nella intestazione della sentenza di primo grado del 12 luglio 2011 e, verosimilmente, cagionava l’errore nella individuazione del luogo ove notificare l’avviso di fissazione della udienza innanzi alla Corte d’appello, che veniva appunto notificato presso lo studio del difensore anziche’ presso il domicilio dichiarato dal (OMISSIS) presso l’abitazione di (OMISSIS).
In sede di apertura del dibattimento di secondo grado, il difensore dell’imputato eccepiva la nullita’ della notifica del decreto di citazione del giudizio di appello.
3. Secondo i consolidati principi affermati da questa Corte in tema di notificazione all’imputato, l’eventuale erronea utilizzazione della modalita’ prevista dall’articolo 161 c.p.p., comma 4, integra un’invalidita’ a regime intermedio riconducibile all’articolo 178 c.p.p., comma 1, lettera c) e deducibile entro i termini indicati dall’articolo 180 c.p.p. (Fattispecie in cui il decreto di citazione per il giudizio d’appello risultava notificato al difensore di fiducia e non all’imputato, il quale aveva trasferito altrove la propria residenza) (Cass. Sez. 6, n. 37177 del 8/07/2008, Mosca Rv. 241206; Sez. 5, n. 8826 del 10/02/2005, Bozzetti Rv. 231588).
Ne’, d’altra parte, dagli atti emergono elementi di fatto per affermare che il ricorrente – contumace in primo e secondo grado – avesse conoscenza effettiva del procedimento a suo carico, laddove – secondo la giurisprudenza di questa Corte – la notificazione del decreto di citazione in giudizio d’appello al difensore di fiducia non e’ di per se’, in virtu’ del rapporto fiduciario, idonea a determinare tale conoscenza (Cass. Sez. 2, n. 45990 del 7/11/2007, Spitalieri Rv. 238509).
L’eccepito vizio di notifica si appalesa dunque fondato, con la conseguenza che la sentenza d’appello impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio. Gli ulteriori motivi sono assorbiti.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d’Appello di Palermo per nuovo giudizio.

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