Il testo integrale[1]

Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 20 febbraio 2012 n. 6703

Per la S.C.  infatti  il consenso deve ritenersi privo di rilevanza e inidoneo ad escludere il reato di cui all’articolo 380 del codice penale, in quanto il criterio di valutazione della condotta del professionista non riguarda l’incarico ricevuto, ma il dovere professionale.

Inoltre l’obbligo dell’avvocato di difendere gli interessi della parte assistita, incontra il limite dell’osservanza della legge: lo stesso codice deontologico forense, prevede, al’articolo 36, che l’assistenza dell’avvocato al proprio cliente deve essere condotta nel miglior modo possibile, ma nel limite del mandato ricevuto e nell’osservanza della legge e dei principi deontologici.

 

Sorrento 22 febbraio 2012.

Avv. Renato D’Isa

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