Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
sentenza 2 luglio 2015, n. 13634
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere
Dott. MANNA Felice – Consigliere
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio per legge presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, piazza Cavour;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS); (OMISSIS); (OMISSIS); (OMISSIS); (OMISSIS); (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo depositata il 19 marzo 2012;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 maggio 2015 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;
udito l’Avv. (OMISSIS), per delega.
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che, con sentenza in data 16-17 novembre 2005, il Tribunale di Marsala, nella contumacia di (OMISSIS), rigetto’ la domanda proposta da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), diretta all’accertamento della simulazione per interposizione fittizia di persona dell’atto di compravendita dell’immobile sito in (OMISSIS), alienato, il (OMISSIS), dal (OMISSIS) al convenuto (OMISSIS);
che osservo’ il Tribunale che, trattandosi di simulazione per interposizione fittizia, postulante la necessaria partecipazione del venditore all’accordo simulatorio, l’attrice (gia’ in comunione dei beni con il coniuge (OMISSIS), nel lamentare che, utilizzando denaro della comunione, costui avesse acquistato l’immobile intestandolo fittiziamente al nipote (OMISSIS)) non aveva ne’ dedotto ne’ tanto meno dato prova di tale partecipazione, articolando prove irrilevanti ai fini del decidere;
che, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 19 marzo 2012, la Corte d’appello di Palermo ha rigettato il gravame interposto da (OMISSIS);
che la sentenza della Corte territoriale ha cosi’ motivato: Premesso che le circostanze di fatto come sopra indicate dall’appellante, per la loro equivocita’, non sono affatto idonee a dimostrare la esistenza del dedotto accordo simulatorio, non possono, d’altra parte, essere accolte le prove testimoniali e per interrogatorio formale articolate dall’appellante, in quanto al di la’ della loro irrilevanza – gia’ affermata dal primo giudice – esse sono da ritenersi inammissibili. Ed invero, nel caso di allegazione della simulazione relativa per interposizione fittizia di persona di un contratto necessitante la forma scritta ad substantiam, la dimostrazione della volonta’ delle parti di concludere un contratto diverso da quello apparente incontra non soltanto le normali limitazioni legali dell’ammissibilita’ della prova testimoniale e per presunzioni, ma anche quella piu’ rigorosa, derivante dal disposto dell’articolo 1414 c.c., comma 2, e articolo 2725 cod. civ., di provare la sussistenza dei requisiti di sostanza e forma del contratto diverso da quello apparentemente voluto e l’esistenza, quindi, di una controdichiarazione, dalla quale risulti l’intento comune dei contraenti di dare vita ad un contratto soggettivamente diverso da quello apparente;
che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello la (OMISSIS) ha proposto ricorso, con atto notificato il 24 ottobre 2012 e – a seguito di ordinanza di questa Corte di integrazione del contraddittorio – il 16 settembre 2014, sulla base di due motivi, illustrati con memoria;
che nessuno degli intimati ha svolto attivita’ difensiva in questa sede;
che la ricorrente ha depositato una memoria illustrativa in prossimita’ dell’udienza.
Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione in forma semplificata;
che con il primo motivo si denuncia violazione degli articoli 177, 179, 184, 1414, 1415, 1417, 2697, 2698, 2721 e ss., 2725, 2727 e 2730 cod. civ., mancanza e contraddittorieta’ della motivazione, sostenendosi che – essendo la (OMISSIS) soggetto estraneo e terzo rispetto alle parti del negozio, agente in quanto pregiudicata nei suoi diritti di credito – ella aveva la possibilita’ di fornire liberamente prove a sostegno della sua domanda, anche per testimoni e mediante ricorso a presunzioni, non soggiacendo l’azione alle limitazioni di cui all’articolo 1417 c.c. e ss.;
che il motivo e’ fondato;
che, in tema di compravendita di immobile, la prova della interposizione fittizia – che si ha quando la proprieta’ del bene viene simulatamente intestata a persona diversa dall’effettivo acquirente, con la partecipazione del venditore, il quale e’ consapevole che il vero compratore e’ un terzo, nei cui confronti assume diritti ed obblighi – e’ soggetta (rientrando pur sempre fra i casi di simulazione relativa) ai limiti di cui all’articolo 1417 cod. civ., nel senso che l’accordo simulatorio deve necessariamente risultare da atto scritto, se fatto valere nei rapporti tra le parti, mentre puo’ essere provato mediante testimoni o presunzioni solo se fatto valere da terzi o da creditori, oppure se viene dedotta l’illiceita’ del negozio dissimulato;
che nella specie la (OMISSIS) e’ terzo rispetto alle intese intercorse tra venditore, interponente ed interposto, ed ha agito per lamentare che l’immobile di cui si controverte e’ stato acquistato con denaro in comunione tra i coniugi e fittizia1mente intestato dal marito al proprio nipote;
che, pertanto, ha errato la Corte d’appello a ritenere che la (OMISSIS) potesse dare la prova della interposizione fittizia soltanto con la prova dell’atto scritto contenente la controdichiarazione: infatti, il coniuge in regime di comunione legale, estraneo all’accordo simulatorio, e’ terzo, legittimato a far valere la simulazione con liberta’ di prova, ai sensi dell’articolo 1415 c.c., comma 2, e articolo 1417 cod. civ., rispetto all’acquisto di un bene non personale, effettuato dall’altro coniuge durante il matrimonio con apparente intestazione a persona diversa, atteso che tale simulazione impoverisce il patrimonio della comunione legale, sottraendogli il diritto previsto dall’articolo 177 c.c., lettera a), (Cass., Sez. 2, 24 gennaio 2013, n. 1737);
che il secondo motivo lamenta violazione degli articoli 2697, 2698, 2721 e ss., 2725, 2727 e 2730 cod. civ., nonche’ omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, inosservanza della normativa (articolo 112 cod. proc. civ.) sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nonche’ (articolo 113 cod. proc. civ.) sulla pronuncia secondo diritto;
che il motivo e’ fondato sotto il profilo del vizio di motivazione, giacche’ la sentenza impugnata si limita genericamente a ritenere inidonee per equivocita’ le emergenze processuali indicate dall’appellante, ma senza considerare il contenuto delle prove orali e per interrogatorio formale articolate dalla parte attrice e senza dare conto delle ragioni della loro irrilevanza;
che, pertanto, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata cassata;
che la causa deve essere rinviata ad altra sezione della Corte d’appello di Palermo;
che il giudice del rinvio provvedera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa, la sentenza impugnata e rinvia, la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d’appello di Palermo.
Leave a Reply