convalida arresto

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI
Sentenza 2 gennaio 2014, n. 21

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILO Nicola – Presidente
Dott. LANZA Luigi – Consigliere
Dott. PETRUZZELLIS An – rel. Consigliere
Dott. DI STEFANO Pierlui – Consigliere
Dott. PATERNO’ RADDUSA Benedet – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.m. presso il Tribunale di Palermo;
avverso l’ordinanza del 29/04/2013 del Tribunale di Palermo, emessa nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. MURA Antonio, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 29 aprile 2013, non ha convalidato l’arresto in flagranza di (OMISSIS), disposto in relazione al delitto di evasione nel presupposto che, pur sussistendo la flagranza, non fossero stati rispettati i termini per lo svolgimento dell’udienza di convalida, iniziata 20 minuti dopo la scadenza delle 48 ore, in conseguenza dell’arrivo degli atti in cancelleria 40 minuti prima della scadenza del termine, e della contestuale impossibilita’ del giudice di attendere immediatamente allo svolgimento dell’udienza, in quanto impegnato nella medesima attivita’, per altro procedimento.
2. Il P.m. presso quel Tribunale ha proposto ricorso eccependo l’erronea applicazione della legge penale, richiamando una diversa opzione ermeneutica, in applicazione della quale si ritiene che il termine fissato per il procedimento direttissimo dall’articolo 558 c.p.p., delinei l’obbligo per il P.m. di porre l’arrestato nella disponibilita’ del giudice e debba pertanto ritenersi rispettato qualora, nel tempo indicato, l’arrestato sia stato presentato dinanzi all’organo giudicante, risultando conseguentemente irrilevante che l’udienza per la convalida abbia avuto inizio in epoca successiva alla scadenza di tale limite temporale.
Sollecitando l’applicazione di tale principio, si chiede conseguentemente l’annullamento del provvedimento impugnato e la pronuncia dei provvedimenti conseguenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato.
2. Risulta del tutto pacifico in fatto che l’arrestato sia stato condotto dinanzi al giudice nelle 48 ore successive alla privazione della liberta’ poiche’ la richiesta di convalida dell’arresto risulta depositata prima della scadenza di tale termine, mentre la circostanza che materialmente l’udienza si sia tenuta oltre tale arco temporale si e’ verificata solo a seguito della indisponibilita’ del giudice, impegnato in altro incombente della medesima natura, che ha imposto lo svolgimento del procedimento di convalida a seguito dell’esaurimento del precedente intervento.
Cosi’ ricostruita la situazione di fatto si deve rilevare che sia il testo della disposizione processuale di cui all’articolo 558 c.p.p., comma 4, che la sua successiva interpretazione, consentono di ritenere tempestiva la presentazione dell’arrestato al magistrato in udienza nel termine indicato, irrilevante divenendo successivamente l’orario di effettiva cognizione dei fatti da parte del giudicante, ove tale differimento si verifichi per l’oggettiva impossibilita’ di svolgimento dell’incombente, realizzata in conseguenza dell’esecuzione da parte del magistrato competente di altra attivita’ della stessa natura, o l’orario in cui interviene il provvedimento di convalida del giudice, ove questo venga pronunciato in continuita’ dello svolgimento dell’udienza (per caso analogo Sez. 2, Sentenza n. 2833 del 10/06/1992, dep. 25/06/1992, imp. Battaglino, Rv. 190820).
In particolare, la disposizione che autorizza, nel termine indicato, la presentazione dell’arrestato al magistrato in udienza, presuppone lo svolgimento dell’attivita’ in atto da parte del giudice, non l’immeditata cognizione del caso specificamente oggetto dell’arresto di cui si richiede la convalida, e quel che rileva e’ che, giunta la richiesta nei termini, essa sia esaminata dal giudice appena terminata l’analoga attivita’ in corso, circostanza che indiscutibilmente si e’ verificata nella specie.
Cio’ che crea nello sviluppo temporale dell’attivita’ una censura incompatibile con il rigoroso rispetto dei termini prescritti e’ la presenza di una soluzione di continuita’ tra la richiesta e l’attivita’ del giudice che svolge l’udienza, o successivamente tra la chiusura di tale attivita’ e la pronuncia del provvedimento (Sez. 6, Sentenza n. 23784 del 07/06/2012, dep. 15/06/2012, imp. Scarlat, Rv. 253011), interruzione invalidante che deve escludersi ove, come nella specie, l’immediata cognizione da parte del giudicante e’ stata impedita solo dal contestuale svolgimento di altra attivita’, portata alla sua cognizione in epoca precedente, evenienza del tutto prevedibile ove sia stabilita la presentazione dell’arrestato all’udienza.
In relazione a tale situazione di fatto il rispetto del termine e’ attestato dall’orario di ricezione degli atti e dalla verifica della richiamata continuita’ dell’attivita’ del giudice, non posta in discussione nella specie.
3. Conseguentemente, accertata la sussistenza del rispetto del tempo prescritto per il procedimento di convalida, deve disporsi l’annullamento del provvedimento impugnato, senza rinvio in quanto nell’atto risulta gia’ accertata la presenza delle ulteriori condizioni legittimanti l’arresto, non convalidato solo per l’erronea valutazione sulla tempestivita’ della procedura.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata perche’ ricorrevano le condizioni per la convalida dell’arresto.

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