fallimento

Suprema Corte di Cassazione

sezione I
Sentenza 19 dicembre 2013, n. 51458

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIORDANO Umberto – Presidente
Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere
Dott. LA POSTA Lucia – Consigliere
Dott. CASA Filippo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso il decreto n. 202/2010 TRIBUNALE di PALERMO, del 22/02/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;
lette le conclusioni del PG Dott. Gabriele MAZZOTTA, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto emesso in data 22.2.2013 (dep. il 25.2.13), il Tribunale di Palermo Sezione Misure di Prevenzione confermava il provvedimento con il quale il Giudice Delegato alla procedura n. 202/10 R.M.P., pendente nei confronti di (OMISSIS), aveva imposto a (OMISSIS) e (OMISSIS), terzi interessati, il pagamento di un’indennita’ di occupazione degli immobili dai predetti e dai propri familiari abitati, ubicati in (OMISSIS), rispettivamente nella via (OMISSIS) e nella via (OMISSIS).
Il Tribunale palermitano sviluppava il proprio iter argomentativo sulla lettura, costituzionalmente orientata e in linea con le convenzioni internazionali, del combinato disposto della Legge n. 575 del 1965, articolo 2 sexies, comma 4, (ora integralmente riportato sub Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 40, comma 2) e Regio Decreto n. 267 del 1942, articolo 47, esponendo le seguenti considerazioni.
In primo luogo – osservava il Tribunale – la norma di cui all’articolo 2 sexies, comma 4, non prevede un’automatica destinazione dell’immobile sequestrato alle esigenze abitative del proposto e dei suoi familiari, ma un provvedimento discrezionale ed eventuale del Giudice Delegato, siccome e’ dato evincere dall’espressione verbale “puo’ adottare” e dall’uso ipotetico del congiuntivo (“quando ricorrano le condizioni” previste dall’articolo 47 L.F., ovvero l’indisponibilita’ di mezzi di sussistenza per la concessione di un “sussidio” di cui al comma 1 e la “necessita’” abitativa rispetto alla destinazione a tale finalita’ della casa di proprieta’ del fallito di cui al comma 2).
Tale provvedimento, discrezionale ed eventuale, del Giudice Delegato, e’ chiamato a realizzare, nel caso concreto, il bilanciamento, voluto dal legislatore, tra le esigenze del soggetto che subisce il sequestro del bene e quelle pubblicistiche connesse all’esecuzione del provvedimento, esigenze, queste ultime, “da cui discende il dovere primario di acquisire il possesso dei beni e di amministrarli anche al fine di incrementarne la redditivita’ (articolo 2 sexies comma 8 Legge n. 575/65 letteralmente ripreso dal Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 35, comma 5, oggi in vigore)”.
Detto bilanciamento si realizza valutando i tratti di analogia con la condizione del fallito, sicche’, nel caso in cui il sequestro di prevenzione abbia posto il soggetto passivo nella medesima condizione del fallito (espropriato dei propri beni), il Giudice Delegato potra’ valutare l’applicabilita’, sino alla definizione del procedimento, di uno dei provvedimenti di favore previsti dalla L.F., articolo 47, una volta preso atto dell’indisponibilita’, da parte del proposto, di altri immobili di proprieta’ da destinare ad abitazione (requisito della “necessita’” abitativa previsto dall’articolo 47 cit., comma 2).
Viceversa, nel caso in cui il proposto non si trovi in condizioni di emergenza abitativa, in quanto dispone di redditi adeguati o di altri immobili di proprieta’, deve escludersi l’assimilabilita’ della sua situazione a quella del fallito e, dunque, l’applicabilita’ dei provvedimenti di cui alla L.F., articolo 47.
E’ consapevole il Tribunale palermitano che tale conclusione non coincida con l’orientamento giurisprudenziale piu’ recente, secondo cui “deve escludersi che il proposto debba corrispondere il canone di locazione relativamente alla propria abitazione, ancorche’ bene fruttifero, indipendentemente se sia in grado di far fronte con il suo patrimonio o con il suo reddito, non potendo, L.F., ex articolo 47, comma 2, essere privato della propria abitazione, senza che possa essere imposto allo stesso il pagamento di un canone locativo, indipendentemente dalla sua solvibilita’” (Cass., Sez. 2, sent. n. 9908/2011).
Peraltro, il Giudice della prevenzione ritiene di dover dissentire da quest’ultimo arresto, ribadendo la propria interpretazione delle norme in esame in quanto “coerente con la lettera e lo spirito della legislazione in materia…, nonche’ compatibile con il rispetto dei diritti fondamentali”, ne’ ostacolata, nel bilanciare il diritto all’abitazione e gli altri interessi protetti dall’ordinamento, dai principi costituzionali e comunitari.
Calando la esposta interpetazione nel caso di specie, il Tribunale, affermata la non ravvisabilita’ dei presupposti per applicare la L.F., articolo 47, ha ritenuto, al fine di garantire una redditivita’ minima dei beni in sequestro, di condizionare l’autorizzazione ad occupare gli immobili a fini abitativi in favore dei terzi interessati (OMISSIS) e (OMISSIS), al versamento di un’indennita’ “proporzionata alle proprie condizioni economiche ed alle caratteristiche commerciali dell’immobile”.
Tale “indennita’ di occupazione” – conclude il Tribunale – viene stimata “congrua e non sproporzionata avuto riguardo alle condizioni economiche degli istanti, che peraltro non hanno neppure affermato di non avere la disponibilita’ di pagare tale indennita’, affermando solo di avere il diritto di abitare gli immobili a titolo gratuito…”.
2. Ricorrono per cassazione, tramite il comune difensore, (OMISSIS) e (OMISSIS), denunciando inosservanza delle norme di cui alla Legge n. 575 del 1965, articolo 2 sexies, comma 4, e L.F., articolo 47.
Deducono i ricorrenti che una corretta applicazione delle suddette norme avrebbe condotto a ritenere che l’occupazione degli immobili in sequestro, destinati individualmente ad abitazione principale dei rispettivi nuclei familiari, non potesse essere subordinata al pagamento di un canone in attesa del provvedimento conclusivo della procedura di prevenzione.
Tale interpretazione si fonda, del resto, sulla citata sentenza n. 9908/2011, che, anche alla luce di numerose pronunce della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e della Corte Costituzionale, ha stabilito doversi annoverare il “diritto di abitazione” nella categoria dei “diritti fondamentali” di cui all’articolo 2 Cost., escludendo, quanto al fallito e al proposto, che tale diritto possa subire “limitazioni nemmeno in caso di misure di prevenzione reali” e affermando che la casa di abitazione “e’ e resta a disposizione del proposto fino alla confisca e non puo’ essere ritenuta posseduta sine titulo, come se fosse divenuta di proprieta’ dell’amministrazione dei beni”.
Si dolgono, inoltre, i ricorrenti della “erroneita’” dell'”assunto” del Tribunale di Palermo laddove commisura l’indennita’ di occupazione degli immobili alle loro condizioni economiche, non potendo ignorare il Collegio che, proprio in virtu’ del disposto sequestro di prevenzione, essi (OMISSIS) erano stati spossessati di tutti gli immobili di proprieta’ e delle attivita’ commerciali da cui traevano sostentamento.
Chiedono, pertanto, l’annullamento del decreto impugnato.
3. Ad analoghe conclusioni perviene il Procuratore Generale in ragione dell’erronea applicazione della Legge n. 575 del 1965, articolo 2 sexies, e L.F., articolo 47.
Osserva il P.G. che il rinvio operato dall’articolo 2 sexies, comma 4, alla L.F., articolo 47, sembra voler significare che fino alla confisca la casa di proprieta’ del proposto, “almeno nei limiti in cui sia necessaria all’abitazione di lui e della sua famiglia”, non possa essere distratta da tale uso.
Tale conclusione non contrasta con l’immissione nel “possesso” dei beni in sequestro da parte dell’Amministratore Giudiziario, non escludendo detta situazione la “detenzione” dell’immobile da parte del suo proprietario.
Rileva, inoltre, il P.G. carenza di motivazione sull’aspetto relativo alle condizioni economiche dei ricorrenti, affidato ad affermazioni apodittiche e senza dare contezza della rappresentata spoliazione di tutti i beni di proprieta’ dei (OMISSIS) in virtu’ del decreto di sequestro di prevenzione.
Peraltro, attesa l’erronea applicazione delle norme succitate, tale indagine in fatto deve ritenersi superflua.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. E’ infondato il motivo relativo alla denunciata inosservanza delle norme di cui alla Legge n. 575 del 1965, articolo 2 sexies, comma 4, e L.F., articolo 47.
1.1. Prima della loro interpretazione e per una migliore comprensione, vale la pena trascrivere le due norme in esame nel loro testo integrale.
La Legge n. 575 del 1965, articolo 2 sexies, comma 4, la cui disposizione e’ oggi riprodotta nel Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 40, comma 2, (c.d. “Codice antimafia”), cosi’ recita: “Il giudice delegato puo’ adottare, nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia, i provvedimenti indicati nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, articolo 47, e successive modificazioni, quando ricorrano le condizioni ivi previste. Nel caso previsto dal secondo comma del citato articolo 47, il beneficiario provvede a sue cure alle spese e agli onere inerenti l’unita’ immobiliare ed e’ esclusa ogni azione di regresso…”.
Gia’ dal tenore letterale della enunciata disposizione, si rilevano, da un lato, la discrezionalita’ dell’intervento del giudice delegato (desumibile dall’uso del verbo potere: “Il giudice…puo’ adottare…”), e, dall’altro, la necessita’ di subordinare tale intervento alle “condizioni” previste dalla L.F., articolo 47.
Si riporta, quindi, il testo del richiamato L.F., articolo 47, che, al comma 1, dispone: “Se al fallito vengono a mancare i mezzi di sussistenza, il giudice delegato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, se e’ stato nominato, puo’ concedergli un sussidio a titolo di alimenti per lui e per la famiglia”; al comma 2, prevede: “La casa di proprieta’ del fallito, nei limiti in cui e’ necessaria all’abitazione di lui e della sua famiglia, non puo’ essere distratta da tale uso fino alla liquidazione delle attivita’”.
Dalla lettura del testo della L.F., articolo 47, si evince che le “condizioni” richieste perche’ il Giudice della Prevenzione “possa”, discrezionalmente, adottare, nei confronti del proposto (o dei terzi intestatari dei beni per suo conto, attesa l’identita’ di ratio) o il provvedimento di concessione di un “sussidio” alimentare o l’autorizzazione ad abitare nella casa in sequestro sono costituite, rispettivamente, dalla mancanza dei mezzi di sussistenza, nel primo caso, e dalla “necessita’” abitativa, nel secondo.
E’ utile rammentare che la piu’ recente giurisprudenza di legittimita’ sviluppatasi sulla concessione del sussidio alimentare al fallito ha escluso che costui vanti un “diritto soggettivo agli alimenti”, essendone rimessa la concessione alla decisione discrezionale del giudice del merito, anche in ordine alla relativa entita’ e durata nel tempo, con provvedimento inidoneo a pregiudicare definitivamente ed irreversibilmente la posizione dell’interessato (la relativa istanza e’ legittimamente reiterabile), e sempre che sussistano le seguenti condizioni: che al fallito vengano a mancare i mezzi di sussistenza; che nella massa attiva vi siano disponibilita’ economiche sufficienti per far fronte al pagamento del sussidio; che sulla richiesta del fallito venga sentito il comitato dei creditori. Concorre, inoltre, ad escludere la configurabilita’ di un “diritto soggettivo” del fallito agli alimenti l’espressione utilizzata “puo’ concedere”, invero diversa da quella dell’articolo 433 c.c., che sancisce il diritto agli alimenti di chi versa in stato di bisogno e non e’ in grado di provvedere al proprio mantenimento (Cass. civ., Sez. 1, sent. n. 2755 del 25/2/2002, Bianchi contro Fall. Edil Serr Sas di Bianchi Giorgio e C, Rv. 552539; Sez. 1, sent. n. 3664 del 14/3/2001, Santandrea contro Fall. Kruis Trading Srl, Rv. 544730).
Quanto al tema abitativo, una ormai piu’ che risalente pronuncia (sent. n. 2070/1959), che affermava il diritto soggettivo del fallito alla conservazione del godimento dell’alloggio di sua proprieta’ fino alla vendita, e’ parsa superata dalla dottrina e dalla prassi che, a proposito del contenimento del vincolo di destinazione dell’abitazione al fallito nei limiti della “necessita’” di costui e della sua famiglia, legittimano provvedimenti del Giudice delegato volti ad alienare o locare la parte esuberante e, in via generale, giustificano il potere dell’Ufficio fallimentare di liquidare la casa di proprieta’ del fallito anche prima della fase terminale della procedura, ove sia presente un preciso interesse in tal senso e si provveda in altro modo a carico della massa all’abitazione del fallito, fino al momento in cui il rilascio sarebbe stato legittimo.
Giurisprudenza, dottrina e prassi accreditano, dunque, un’interpretazione della L.F., articolo 47, nel senso di subordinare la concessione del sussidio alimentare e dell’autorizzazione ad abitare la casa di proprieta’, oltre che a un provvedimento di natura discrezionale, a condizioni e limiti nei termini sopra precisati.
Tali condizioni e limiti, salvo adattamento alla specificita’ della procedura di prevenzione, devono essere – com’e’ ovvio, atteso il richiamo normativo espresso – tenuti presenti dal Giudice delegato chiamato ad adottare nei confronti del proposto i provvedimenti di cui al Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 40, comma 2.
Intende chiarire questa Corte che se e’ vero, da un lato, che l’esplicito raccordo voluto dal legislatore tra la norma di prevenzione e quella fallimentare sottende una indubbia relazione analogica tra la posizione del “proposto” e quella del “fallito”, e’ altrettanto vero, dall’altro, che detta relazione appare pienamente giustificata solo nel caso in cui al primo con il sequestro di prevenzione vengano sottratti tutti i beni, cosicche’ la sua situazione si trovi realmente a coincidere con quella del “fallito” espropriato del suo patrimonio.
Non puo’ dimenticarsi, infatti, a giustificare l’esclusione di una automatica e rigida analogia (si potrebbe parlare di analogia “temperata”) tra le due figure, che, a differenza del fallito, il proposto viene privato solo di quei beni che siano riconducibili ad una provenienza illecita e che, quindi, puo’, in ipotesi, conservare nel suo possesso tutti i beni per i quali tale provenienza non sia stata dimostrata.
A escludere, sotto altro profilo, un’analogia piena tra le due posizioni, soccorrono ragioni di carattere sistematico che implicano l’inserimento della Legge n. 575 del 1965, articolo 2 sexies, comma 4, (oggi Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 40, comma 2) in un corpo normativo, quello che disciplina le misure di prevenzione di carattere patrimoniale, il cui obiettivo finale e’ la restituzione alla collettivita’, attraverso la loro destinazione a scopi di utilita’ sociale, dei beni di provenienza delittuosa confiscati (obiettivo tutt’affatto diverso, all’evidenza, dalla tutela delle ragioni dei creditori che caratterizza la procedura fallimentare) e che, in attesa del provvedimento di confisca (articolo 20, Decreto Legislativo cit.), prevede il ricorso allo strumento provvisorio del sequestro di prevenzione (ordinario, anticipato o urgente: articoli 20, 21 e 22, stesso Decreto Legislativo) che, per un verso, assicura l’immissione in possesso e l’apprensione dei beni da parte dello Stato (anche attraverso lo sgombero forzato previsto, per i beni immobili, dall’articolo 21, del Decreto Legislativo cit.), e, per altro verso, demanda allo Stato medesimo, attraverso la collaborazione del Giudice Delegato con l’Amministratore Giudiziario, di provvedere “alla custodia, alla conservazione e all’amministrazione dei beni sequestrati…anche al fine di incrementare, se possibile, la redditivita’ dei beni medesimi” (Decreto Legislativo n. 159 del 1911, articolo 35, comma 5, che riproduce la Legge n. 575 del 1965, previgente articolo 2 sexies, comma 8).
Funzionale alla evocata ottica di incremento della redditivita’ dei beni e’, senza dubbio, l’imposizione di un canone di locazione o di un’indennita’ di occupazione nei confronti del proposto o del terzo intestatario formale dell’immobile soggetto a sequestro di prevenzione.
Gli odierni ricorrenti, terzi intestatari di immobili sequestrati al proposto (OMISSIS), contestano l’imposizione di un’indennita’ di occupazione a loro carico, quale condizione necessaria alla loro permanenza all’interno della casa di abitazione di cui sono proprietari formali, richiamando una recente sentenza di altra sezione di questa Corte, secondo la quale “E’ illegittima la richiesta rivolta dall’amministratore giudiziario dei beni in sequestro di prevenzione al proposto di pagamento, previa stipula di un contratto di locazione, di un canone per l’immobile avuto da quest’ultimo in custodia e adibito ad uso di abitazione per se’ e per la famiglia, perche’ la casa di abitazione resta a disposizione del proposto fino alla confisca e non puo’ dirsi che sia da questi posseduta “sine titulo” come se fosse divenuta di proprieta’ dell’amministrazione dei beni (Sez. 2, sent. n. 9908 del 24/2/2011, Scagliarini, Rv. 249672)”.
Si osserva nella citata decisione che “La L.F., articolo 47, non prevede testualmente la possibilita’ di richiedere un canone di locazione al proprietario dell’appartamento che non puo’ ritenersi compreso, nella logica dell’incremento, tra i beni del patrimonio del proposto che devono essere “gestiti” dall’amministratore.
Trattandosi di norma di favore, l’interpretazione sistematica porta a ritenere, unitamente alla interpretazione costituzionalmente e comunitariamente orientata, che il proposto/fallito abbia il diritto, unitamente alla sua famiglia, di abitare l’immobile di sua proprieta’, senza la corresponsione di alcun canone. Il diritto alla abitazione rientra nella categoria dei diritti fondamentali inerenti alla persona, in forza dell’interpretazione desumibile da diverse pronunce della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) e nelle sentenze della Corte Costituzionale nn. 348 e 349 del 2007, che delineano i rapporti tra diritto interno e diritto sovranazionale…Alla luce di tali considerazioni deve escludersi che il proposto debba corrispondere il canone di locazione relativamente alla propria abitazione, ancorche’ bene infruttifero, indipendentemente se sia in grado di far fronte con il suo patrimonio o con il suo reddito a tale spesa, non potendo, L.F., ex articolo 47, comma 2, essere privato della propria abitazione, senza che possa essere imposto allo stesso il pagamento di un canone locativo, indipendentemente dalla sua solvibilita’…”.
Non puo’ ignorarsi, peraltro, che tale decisione e’ stata preceduta da una pronuncia di segno opposto di questa sezione, che ha, viceversa, ritenuto “…legittima la richiesta formulata, previa autorizzazione del giudice delegato, dall’amministratore giudiziario di beni sottoposti a sequestro di prevenzione ai sensi della Legge n. 575 del 1965, articolo 2 ter e seguenti, – del pagamento di un canone locativo, a fronte di regolare stipula contrattuale, per unita’ immobiliare avuta in custodia e adibita ad abitazione dei familiari del suo proprietario, in quanto, tra le possibilita’ di incrementare la redditivita’ dei beni di cui all’articolo 2 sexies, comma 1, della citata legge, rientra quella di concedere in locazione un immobile, cosi da poter ricavare un corrispettivo dalla sua utilizzazione (Sez. 1, sent. n. 41690 del 15/10/2003, Calabro’ ed altri, Rv. n. 226479)”.
Ritiene questo Collegio di aderire a tale ultimo orientamento, con le precisazioni che seguono.
Si sono prima messi in luce gli specifici tratti caratterizzanti la procedura di prevenzione e il sequestro provvisorio, nonche’ le ragioni di ordine sistematico (vincolo reale limitato ai beni di provenienza delittuosa; immissione nel possesso e apprensione dei beni; possibilita’ di sgombero degli immobili; finalita’ di incrementare la redditivita’ dei beni in sequestro; destinazione dei beni alla fine confiscati a scopi di utilita’ sociale) che concorrono ad escludere la sussistenza di un rapporto analogico pieno con la figura del fallito e si e’ affermato che la massima coincidenza tra le due figure si verifica solamente nel caso in cui al proposto per una misura di prevenzione (o al terzo intestatario per conto del proposto) vengano sottratti con il sequestro tutti i beni, cosi’ come accade al fallito alla data di dichiarazione di fallimento (L.F., articolo 42, comma 1: “La sentenza che dichiara il fallimento priva dalla sua data il fallito dell’amministrazione e della disponibilita’ dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento”.
E’ solo in questo caso, dunque, in cui la situazione del proposto e’ sovrapponibile a quella del fallito e la relazione analogica e’ completa, che il Giudice delegato alla procedura di prevenzione, in base al combinato disposto di cui al Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 40, comma 2, e L.F., articolo 47, potra’ valutare l’applicabilita’, sino alla definizione del procedimento, di uno dei provvedimenti di favore previsti dall’articolo 47, citato, autorizzando, per tornare al tema oggetto del caso di specie, il proposto o il terzo intestatario del bene ad abitare l’immobile in sequestro, senza corrispondere alcun corrispettivo all’Amministratore Giudiziario, una volta preso atto dell’indisponibilita’, da parte del soggetto interessato, di altri immobili di proprieta’ da destinare ad abitazione o di risorse economico-finanziare adeguate a risolvere il problema abitativo, (requisito della “necessita’” abitativa previsto dall’articolo 47, comma 2, cit.).
Viceversa, nel caso in cui il proposto/terzo intestatario non si trovi in condizioni di emergenza abitativa, in quanto disponga di redditi adeguati o di altri immobili di proprieta’, dovra’ escludersi l’assimilabilita’ della sua situazione a quella del fallito e, dunque, l’applicabilita’ dei provvedimenti di cui alla L.F., articolo 47, con la conseguente legittima possibilita’ – giustificata dal fine normativamente previsto di incrementare la redditivita’ dei beni in sequestro (Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 35, comma 5) – di imporre nei suoi confronti, per continuare ad abitare nel bene in sequestro, un canone di locazione ovvero, se tale soluzione si ritenga inopportuna per la incompatibilita’ della qualita’ del proposto con quella di un ordinario fruitore del bene, una congrua indennita’ di occupazione, che abbia la funzione di compensare medio tempore per la durata della indisponibilita’ del bene il pregiudizio derivante dal suo mancato godimento (sull’indennita’ di occupazione, vedi Cass. civile, sent. n. 13060/2008).
La enunciata soluzione ermeneutica si appalesa, per quanto detto sopra, coerente con la lettera, la ratio e l’inquadramento sistematico della normativa esaminata, ne’ puo’ suscitare dubbi di costituzionalita’ o di conformita’ ai principi comunitari e internazionali quanto alla tutela del diritto all’abitazione, ormai annoverato – come ricorda la citata decisione della Sezione 2 da cui si dissente – tra i diritti fondamentali dell’uomo come consacrati nell’articolo 2 Cost., (cfr. sent. C. Cost. nn. 217 e 404/88, n. 209/09 e n. 61/11, nelle quali si e’, tra l’altro, affermato che “il diritto all’abitazione rientra tra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialita’ cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione”), nell’articolo 25 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948) e nell’articolo 11 del Patto internazionale dei diritti economici, sociali e culturali (approvato il 16.12.1966 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e ratificato dall’Italia il 15.9.1978).
Ed invero, attraverso tale interpretazione il diritto all’abitazione viene sempre ad essere tutelato anche in favore del proposto per una misura di prevenzione: solo che, in un caso, quello in cui l’interessato dimostri la “necessita’” del bene in sequestro per soddisfare le esigenze abitative proprie e della propria famiglia (vedi, ancora, la L.F., articolo 47, comma 2: “La casa di proprieta’ del fallito, nei limiti in cui e’ necessaria all’abitazione di lui e della sua famiglia…”), non altrimenti realizzabili, egli fruira’ del suo diritto ad abitare senza dover corrispondere alcun corrispettivo all’Amministratore Giudiziario; viceversa, nel caso diverso in cui venga dimostrato, in base ad elementi di cui il Giudice delegato alla procedura dispone, che il proposto/terzo intestatario possa addivenire a soluzioni abitative alternative, anche attraverso l’impiego di proprie risorse economico-finanziarie, egli, se vorra’ continuare ad abitare nell’immobile sottoposto a sequestro fino alla confisca, potra’ legittimamente essere onerato del pagamento di un canone di locazione o di un’indennita’ di occupazione.
Cio’ posto, deve rilevarsi come il decreto emesso dal Tribunale di Palermo in funzione di Giudice delle misure di prevenzione sia conforme, sul piano logico-interpretativo, al principio affermato da questo Collegio, laddove reputa in astratto legittima l’imposizione di un’indennita’ di occupazione a carico del terzo titolare del bene in sequestro nel caso in cui non sia dato ravvisare i presupposti per applicare i provvedimenti di favore previsti dalla L.F., articolo 47.
Tuttavia, ha omesso il Tribunale palermitano di evidenziare gli elementi di conoscenza concernenti “le condizioni economiche” dei ricorrenti (OMISSIS) e (OMISSIS) in base ai quali ha ritenuto in concreto legittima, congrua e non sproporzionata, l’indennita’ di occupazione imposta nei loro confronti.
Sotto tale profilo, rilevante quale “violazione di legge” nella forma della mancanza assoluta di motivazione – peraltro dedotta nel ricorso come sottomotivo – il provvedimento impugnato deve essere annullato, con rinvio per nuovo esame allo stesso Tribunale di Palermo.
P.Q.M.
annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Palermo.

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