Corte_de_cassazione_di_Roma

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 19 novembre 2014, n. 47896

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILO Nicola – Presidente
Dott. LEO Guglielmo – rel. Consigliere
Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere
Dott. APRILE Ercole – Consigliere
Dott. DE AMICIS Gaetano – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 1593 del 02/05/2013.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta in pubblica udienza dal consigliere Guglielmo Leo;
udite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto dott. Roberto Aniello, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. E’ impugnata la sentenza del 2/05/2013 con la quale la Corte d’appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Macerata, in data 11/11/2011, di condanna nei confronti di (OMISSIS) per il delitto di cui all’articolo 572 c.p., commesso in danno della convivente (OMISSIS) fino al (OMISSIS).
La Corte territoriale ha enucleato sette censure o doglianze nel complesso andamento dei motivi di appello, negandone il fondamento.
Superate le questioni di nullita’, la Corte ha osservato che non esclude l’abitualita’ della condotta di maltrattamenti l’eventuale intermittenza di periodi di comportamento non aggressivo da parte dell’agente, e che il rapporto di convivenza sussiste anche quando, per i peculiari impegni di lavoro degli interessati, siano frequenti e prolungate le assenze (la persona offesa lavorava quale badante , e quindi trascorreva a casa un giorno alla settimana).
Riguardo alla ricostruzione del fatto, e pur richiamando contestualmente le argomentazioni del Giudice di prime cure, si e’ espresso un giudizio di piena attendibilita’ delle dichiarazioni della (OMISSIS). Quest’ultima ha dichiarato che il ricorrente la minacciava, spesso con un coltello, la percuoteva e le imponeva rapporti sessuali non graditi. In una occasione, le lesioni personali erano state riscontrate clinicamente.
La Corte ha argomentato specificamente anche in ordine al diniego delle attenuanti generiche ed alla insussistenza delle condizioni per una riduzione della pena inflitta.
2. Il Difensore del (OMISSIS) ha proposto un ricorso per cassazione che esige, per la relativa tecnica di redazione e motivazione, una esposizione per sintesi delle doglianze prospettate, con un preliminare cenno alla violazione della legge costituzionale articoli 25 e 111 Cost. e articolo 6 Convenzione EDU plurime violazioni di legge. Il processo ingiusto. articolo 606 c.p.p., sub b) .
3.1. Nullita’ del procedimento in quanto, pur essendo residente e reperibile in Italia, (OMISSIS) non avrebbe ricevuto personale notifica del decreto di citazione a giudizio.
3.2. Nullita’ del procedimento per omessa traduzione degli atti in lingua russa. Il diritto dello straniero alla traduzione degli atti sarebbe confermato dal Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 2, comma 1, e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 198/2000.
3.3. Nullita’ del giudizio per genericita’ del capo di imputazione, che nella specie sarebbe limitato alla citazione della fattispecie contestata ed all’enunciato della pretesa condotta di maltrattamenti. Sembra di comprendere che si contesti la mancata menzione delle particolarita’ del menage degli interessati, tale da escludere che fossero effettivamente conviventi.
3.4. Difetto assoluto di motivazione sulle censure svolte, in sede di appello, circa la ritenuta credibilita’ della teste d’accusa, e sulla circostanza che (OMISSIS), in un diverso giudizio ormai definito con sentenza irrevocabile, e’ stato condannato per sequestro di persona e minacce in danno della (OMISSIS), il che dovrebbe documentare che era stato disconosciuto un loro rapporto di convivenza.
3.5. Previa inserimento nel testo del ricorso di una riproduzione fotostatica della sentenza n. 722/2010 del Tribunale di Macerata (concernente i delitti di cui agli articoli 605 e 612 c.p.), si deduce infine una violazione del principio di ne bis in idem.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va dichiarato inammissibile, poiche’ basato su motivi non consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondati. Dalla dichiarazione di inammissibilita’ consegue la necessaria condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonche’ al versamento di una somma ulteriore in favore della cassa delle ammende, che la Corte, valutate le circostanze del caso concreto, stima di quantificare in mille euro.
2. Le doglianze concernenti una pretesa violazione del diritto al contraddittorio sono in parte incomprensibili, e comunque generiche.
La Corte territoriale ha verificato che la citazione per il giudizio di primo grado era stata effettuata presso il Difensore dell’imputato, a norma dell’articolo 161 c.p.p., e che nessuna eccezione in proposito era stata formulata in apertura di quel giudizio (come avrebbe invece dovuto farsi, non trattandosi di una omessa citazione ne’ di una notifica con modalita’ inidonee a comportare la comunicazione dell’atto al suo destinatario: Sez. U, Sentenza n. 119 del 27/10/2004, Palumbo, rv. 229539).
Nel ricorso semplicemente si assume che la citazione non era stata notificata e che comunque non si sarebbe data prova della conoscenza del processo da parte dell’imputato. Dunque, osservazioni generiche, inconferenti e indimostrate, non realmente mirate ad una critica dei principi di diritto e degli accertamenti in fatto compiuti dalla Corte territoriale.
3. Le censure riguardanti la violazione dell’articolo 143 c.p.p., al netto di qualche citazione piu’ o meno pertinente delle fonti e della giurisprudenza sui rapporti tra diritto di difesa e comprensione della lingua degli atti processuali da parte dell’accusato, presentano caratteristiche analoghe a quelle fin qui riscontrate. Non si comprende neppure se il Difensore teorizzi che (OMISSIS) avrebbe avuto diritto alla integrale traduzione degli atti, che per vero non e’ prevista neppure dal testo attuale del citato articolo 143, comunque novellato ben dopo la pronuncia della sentenza impugnata (Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 32, articolo 1, comma 1, lettera b)).
La Corte territoriale si e’ occupata, propriamente, della vocatio in iudicium dell’imputato, escludendo che l’omessa traduzione del decreto di citazione avesse comportato una nullita’ del giudizio di primo grado. E cio’ per una pluralita’ di ragioni. Non risultava anzitutto che l’interessato non comprendesse la lingua italiana, non avendo egli mai avuto contatti col giudice ed essendo semmai presumibile il contrario, posto che all’epoca del processo di primo grado si trovava in Italia gia’ da circa sei anni. L’obbligo di traduzione non nasce per effetto della mera constatazione della cittadinanza o delle origini straniere dell’interessato (da ultimo, Sez. 2, Sentenza n. 40660 del 09/10/2012, rv. 253841). D’altra parte, la citazione aveva dovuto essere spedita al Difensore italiano, e non avrebbe avuto senso la sua traduzione in lingua russa, essendo il compito comunicativo garantito, con la relativa modalita’ di notifica, mediante modalita’ alternative. In giurisprudenza e’ corrente l’affermazione che l’obbligo di traduzione degli atti in favore dell’imputato alloglotta e’ escluso ove lo stesso si sia posto nella condizione processuale per cui gli atti devono essergli notificati mediante consegna al difensore, non verificandosi in tale ipotesi alcuna lesione concreta dei suoi diritti. (Fattispecie in cui era stata rinnovata la notifica ex articolo 161 c.p.p.) (Sez. 1, Sentenza n. 37955 del 18/07/2013, rv. 256767). Infine, la (del tutto ipotetica) nullita’ avrebbe comunque avuto carattere non assoluto, e sarebbe quindi stata sanata per effetto del silenzio mantenuto dalla Difesa nel corso del dibattimento di primo grado (Sez. 4, Sentenza n. 1141 del 15/12/1999, rv. 215662).
Nel ricorso non si legge alcuna obiezione agli argomenti, pertinenti e fondati, della Corte territoriale. V’e’ un riferimento ad una dichiarazione della persona offesa secondo la quale (OMISSIS) non avrebbe parlato la lingua italiana, generico perche’ privo di riferimenti all’occasione, al contesto ed alla documentazione della pretesa asserzione della donna. Si tratta, in ogni caso, di osservazione non rilevante in rapporto ad alcune delle giustificazioni che reggono il provvedimento impugnato, le quali, come detto, non vengono tenute in alcun conto dal ricorrente.
4. Con l’andamento ormai noto, l’impugnazione reitera la denuncia di nullita’ connessa al tenore del capo d’accusa, specificamente considerata e respinta dalla Corte territoriale.
In effetti – per quanto assai sintetica, e certo suscettibile di migliore esplicazione – l’imputazione contestata al (OMISSIS) ha messo quest’ultimo in grado di comprendere gli elementi essenziali della condotta che gli veniva ascritta, e di esercitare appieno, di conseguenza, il proprio diritto di difesa (da ultimo, tra le molte, Sez. 5, Sentenza n. 6335 del 18/10/2013, rv. 258948). Il testo esplicita la qualificazione giuridica conferita al fatto, identifica la vittima dei maltrattamenti e la sua qualita’ (convivente), descrive le modalita’ della condotta, sia nella sua essenza (percosse, minacce, ingiurie), sia nella sua connotazione di abitualita’, fissando inoltre il termine finale di permanenza della fattispecie. Non mancava e non manca, dunque, alcun elemento essenziale.
5. Contrariamente all’assunto del ricorrente, la sentenza impugnata contiene un’ampia e concreta disamina della testimonianza della persona offesa e dell’attendibilita’ di questa, la cui completezza e la cui coerenza precludono ogni sindacato nella presente sede di legittimita’.
La circostanza clamorosa che non viene specificamente confutata, se ben si comprende, e’ che la (OMISSIS) aveva dichiarato di trovarsi alla prima deposizione sebbene avesse testimoniato in un altro procedimento a carico del convivente. Un evidente e marginale equivoco, a fronte del dato, puntualmente considerato, della clamorosa conferma di comportamenti violenti e prevaricatori nei confronti della vittima.
Non si comprende assolutamente, d’altra parte, come una condanna per minacce e sequestro di persona potrebbe concorrere alla prova della mancanza di familiarita’ della relazione tra (OMISSIS) e la (OMISSIS). Si allude forse, dal ricorrente, ad un passo della relativa sentenza, ove si legge che la persona offesa, nel processo in questione, avrebbe negato un rapporto di convivenza con l’odierno ricorrente. Ma si legge anche, nella stessa sentenza, che il Tribunale procedente aveva invece ritenuto l’esistenza d’una relazione di coppia, pur minimizzata dalla teste, e di una coabitazione almeno parziale.
In proposito, nel presente giudizio, si e’ fatta corretta applicazione del principio per il quale la fattispecie di maltrattamenti non riguarda solo i nuclei familiari costruiti sul matrimonio, ma qualunque relazione (anche non monogamica) che, per la consuetudine e la qualita’ dei rapporti creati all’interno di un gruppo di persone, implichi l’insorgenza di vincoli affettivi e aspettative di assistenza assimilabili a quelli tradizionalmente propri del nucleo familiare. Non e’ necessaria, in particolare, una convivenza intesa come dimora stabile ed esclusiva nel medesimo luogo di tutte le persone interessate, poiche’ cio’ che conta, appunto, e’ l’esistenza di un rapporto abituale tale da far sorgere sentimenti di umana solidarieta’ e doveri di assistenza morale e materiale (Sez.
6, Sentenza n. 31121 del 18/03/2014; Sez. 5, Sentenza n. 24688 del 17/03/2010, rv. 248312).
In punto di fatto, i Giudici dell’appello hanno identificato l’abitazione condivisa dai protagonisti della vicenda, e gli elementi che qualificavano come familiare la relazione tra i due, pur prendendo atto che la professione della (OMISSIS) le imponeva spesso di trascorrere fuori anche la notte. Si tratta di un giudizio di fatto, ampiamente e congruamente motivato.
6. La Corte territoriale non ha trascurato, infine, ne’ la domanda difensiva concernente la sospensione condizionale della pena ne’ quella volta ad ottenere il riconoscimento della continuazione tra i fatti qui perseguiti e quelli cui gia’ sopra riferimento. Nell’occasione, per altro, ha preso atto che la relativa sentenza non era presente nel fascicolo processuale.
Nel ricorso si censura direttamente, in modo riconoscibile, solo la pretesa violazione del principio di ne bis in idem, attraverso la produzione di copia informale della sentenza n. 722/10 del Tribunale di Macerata.
La censura sembra inammissibile, non risultando essere stata proposta al Giudice di merito. Ad ogni modo e’ palese la sua manifesta infondatezza, essendosi nel precedente giudizio proceduto per fatti distinti dal delitto di maltrattamenti e con esso in ipotesi concorrenti. Tali fatti sarebbero infatti consistiti in un singolo episodio di sequestro di persona ed in condotte di minaccia. Queste ultime, per quanto ripetute, rileverebbero al piu’, nel presente giudizio, quale parziale modalita’ di attuazione del delitto contestato, che resta distinto per titolo, per evento (il penoso regime di vita familiare), per modalita’ concorrenti di realizzazione (ingiurie e percosse), per almeno parziale eterogeneita’ del periodo interessato dalle contestazioni.
Dunque non ricorre alcun bis in idem, e resta demandata alla fase esecutiva, cosi’ come disposto dalla Corte territoriale, il tema della eventuale continuazione tra reati.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

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