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Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 3 dicembre 2014, n. 50743

Rilevato in fatto

1. Con decreto emesso il 13/04/2014, ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Pesaro, quale giudice dell’esecuzione, dichiarava inammissibile l’istanza formulata da V.L. , ai sensi dell’art. 673 cod. proc. pen., con cui chiedeva la revoca della sentenza di condanna alla pena di anni cinque di reclusione e 24.000,00 Euro di multa, per i reati di cui agli artt. 81, comma 2, cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, emessa il 24/07/2013, divenuta irrevocabile il 31/07/2014, per effetto della declaratoria di incostituzionalità degli artt. 4 bis e 4 vicies d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza 12 febbraio 2014, n. 32. I fatti delittuosi, contestati ai capi A) e B) della rubrica, si assumevano commessi a Fano il 25/09/2012 e a Pesaro in un arco temporale compreso tra il maggio e l’agosto del 2012.
Tale inammissibilità discendeva dal fatto che la sentenza richiamata non aveva determinato alcuna abolitio criminis delle fattispecie di reato contestate al V. , con la conseguenza che non si era verificato il presupposto indispensabile per l’accoglimento dell’istanza di revoca proposta ai sensi dell’art. 673 cod. proc. pen., che presupponeva l’abrogazione o la declaratoria di incostituzionalità della norma incriminatrice, che non si era verificata nell’ipotesi in esame.
2. Avverso tale ordinanza veniva proposto ricorso per cassazione, eccependosi, quale unico motivo, l’erronea applicazione dell’art. 673 cod. proc. pen., in quanto ritenuto inapplicabile a ipotesi diverse da quelle in cui la declaratoria di incostituzionalità riguarda la norma incriminatrice.
Si deduceva, in particolare, che, in fattispecie analoghe a quella in esame, la norma di riferimento era costituita dall’art. 30, commi 3 e 4, legge 11 marzo 1953, n. 87, per effetto del quale il principio secondo cui la declaratoria di incostituzionalità incide anche sulle situazioni pregresse trova un’eccezione nella materia penale, in quanto tale disposizione impedisce di dare esecuzione a una condanna emessa sulla base di una norma dichiarata incostituzionale dopo tale pronuncia.
Pertanto, l’ambito applicativo dell’art. 673 cod. proc. pen. non poteva ritenersi limitato alle fattispecie incriminatrici in senso stretto, riguardando qualunque parte della condanna pronunziata in applicazione di una norma dichiarata incostituzionale. Ne conseguiva che tale disposizione doveva applicarsi anche a quelle fattispecie in cui la pronunzia di incostituzionalità impediva l’esecuzione di una sola parte della sentenza irrevocabile, quale quella relativa alla porzione di pena irrogata in attuazione di una norma costituzionalmente illegittima, analogamente a quanto si era verificato con la declaratoria intervenuta sugli artt. 4 bis e 4 vicies d.l. n. 272 del 2005.
Per queste ragioni, l’ordinanza impugnata aveva applicato erroneamente l’art. 673 cod. proc. pen., ritenendo di non potere revocare la sentenza emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Pesaro il 24/07/2013, ai soli fini della rideterminazione della pena, per carenza di abolitio criminis.

Considerato in diritto

1. Il ricorso proposto nell’interesse di V.L. è fondato.
Deve, in proposito, rilevarsi, che con il decreto emesso il 13/04/2014 il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Pesaro, così qualificato il provvedimento impugnato, dichiarava inammissibile l’istanza proposta ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., senza l’instaurazione del contraddittorio camerale, sul presupposto della sua manifesta infondatezza, inesistente nel caso di specie.
Infatti, secondo quanto emerge dallo stesso decreto, l’istanza proposta non poteva ritenersi manifestamente infondata, riguardando la disciplina applicabile dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 – tutt’altro che incontroversa – con cui veniva dichiarata l’incostituzionalità degli artt. 4 bis e 4 vicies del d.l. n. 272 del 2005, in quanto ritenuti in contrasto con i principi di ragionevolezza, di uguaglianza e di proporzionalità della pena. Ne consegue che, non potendosi ritenere l’istanza proposta dal V. , all’evidenza, destituita di fondamento giuridico, al contrario di quanto presupposto nel provvedimento impugnato, il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto procedere con il rito camerale previsto dall’art. 666, comma 3, cod. proc. pen., atteso che, come chiarito da questa Corte, il provvedimento de plano è “consentito solo nel caso si verta in tema di ammissibilità della richiesta” (cfr. Sez. 1, n. 42900 del 27/09/2013, dep. 18/10/2013, Pretto, Rv. 257159).
La complessità di tali questioni interpretative determinava un contrasto giurisprudenziale in seno a questa Corte, che richiedeva un intervento delle Sezioni unite che, sulle conseguenze sistematiche determinate dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, affermavano che, in questi casi, l’esecuzione della pena deve ritenersi illegittima sia sotto il profilo oggettivo, in quanto derivante dall’applicazione di una norma di diritto penale sostanziale dichiarata incostituzionale dopo la sentenza irrevocabile, sia sotto il profilo soggettivo, in quanto, almeno per una parte, non potrà essere positivamente finalizzata alla rieducazione del condannato imposta dalla previsione dell’art. 27, comma 3, Cost. Infatti, l’illegittimità della pena costituisce un ostacolo al perseguimento di tali obiettivi rieducativi, perché sarà avvertita come ingiusta da chi la sta subendo, per essere stata non già determinata dal giudice nell’esercizio dei suoi ordinari e legittimi poteri, ma imposta da un legislatore che ha violato la costituzione (cfr. Sez. un., n. 42858 del 29/05/2014, dep. 14/10/2014, Gatto, non mass.).
A tutto questo occorreva aggiungere, secondo affermato nello stesso arresto giurisprudenziale, che “il diritto fondamentale alla libertà personale deve prevalere sul valore dell’intangibilità del giudicato, sicché devono essere rimossi gli effetti ancora perduranti della violazione conseguente all’applicazione di tale norma incidente sulla determinazione della sanzione, dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale dopo la sentenza irrevocabile” (cfr. Sez. un., n. 42858 del 29/05/2014, dep. 14/10/2014, Gatto, non mass.).
Sulla scorta di questa ricostruzione sistematica, le Sezioni unite affermavano il seguente principio di diritto: “Successivamente a una sentenza irrevocabile di condanna, la dichiarazione d’illegittimità costituzionale di una norma penale diversa dalla norma incriminatrice, idonea a mitigare il trattamento sanzionatorio, comporta la rideterminazione della pena, che non sia stata interamente espiata, da parte del giudice dell’esecuzione” (cfr. Sez. un., n. 42858 del 29/05/2014, dep. 14/10/2014, Gatto, non mass.).
In questa stratificata cornice interpretativa, il provvedimento impugnato, risulta emesso dal giudice dell’esecuzione in palese carenza dei presupposti processuali legittimanti l’adozione di un decreto ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi ritenere l’istanza proposta, proprio per il suo contenuto e per il contrasto giurisprudenziale evidenziato, manifestamente infondata.
In ogni caso, la motivazione adottata dal giudice dell’esecuzione risulta inadeguata sotto il profilo dello stesso principio dell’irrevocabilità del giudicato richiamato nel provvedimento in esame, non tenendo conto che sui poteri di intervento riconosciuti al giudice dell’esecuzione, già le Sezioni unite si erano pronunciate, affermando, in senso contrario alle affermazioni contenute nel provvedimento impugnato, che, a determinate condizioni, il giudice dell’esecuzione “investito del relativo incidente ad istanza di parte e avvalendosi dei suoi poteri di controllo sulla permanente legittimità della pena in esecuzione, è legittimato a sostituirla, incidendo sul giudicato” (cfr. Sez. un., n. 18821 del 24/10/2013, dep. 07/05/2014, Ercolano, Rv. 258650).
Ne discende conclusivamente che, nel caso di specie, occorreva tenere conto dei principi che si sono richiamati, che non consentivano di ritenere l’istanza presentata manifestamente infondata per il solo fatto che la pena irrogata al V. era divenuta irrevocabile, senza instaurare un contraddittorio tra le parti processuali, all’esito del quale adottare un provvedimento delibato nell’udienza camerale prevista dall’art. 666, comma 3, cod. proc. pen. (cfr Sez. 1, n. 14040 del 27/03/2007, dep. 04/04/2007, Menin, Rv. 236216).
2. Per queste ragioni, il decreto impugnato deve essere annullato senza rinvio, con la conseguente trasmissione degli atti al G.I.P. del Tribunale di Pesaro.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al G.I.P. del Tribunale di Pesaro.

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