Il testo integrale
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 19 marzo 2013 n. 12821[1]
Il delitto di turbata libertà degli incanti si consuma nel momento e nel luogo in cui, con l’uso di uno dei mezzi previsti dalla legge, viene impedita o turbata la gara, non essendo sufficiente il mero accordo tra i partecipanti per determinarne l’esito, che potrebbe tutt’al più integrare un’ipotesi di tentativo; con la conseguenza il delitto deve considerarsi consumato nel luogo in cui sono state presentate le offerte concordate al fine di favorire l’aggiudicazione dell’appaIto alle imprese prestabilite.
Ne deriva che, laddove il mezzo impiegato per turbare la gara sia stata la collusione, così come non basta il mero accordo per reputare consumato il reato (che, come si è anticipato, dovrà eventualmente ritenersi integrato allo stadio del tentativo), non è neppure necessario il riferimento al momento dell’adozione finale del’aggiudicazione dell’appalto, atteso che il turbamento si è già verificato per il salo fatto della presentazione delle offerte, sicché l’aggiudicazione finisce così per rappresentare un mero post factum irrilevante ai fini della configurabilità del reato in esame.
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