Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 18 maggio 2016, n. 20667

Nel caso di notizie segrete il reato non sussiste quando i fatti siano conosciuti da un ristretto numero di persone e non vengano divulgati. Negli altri casi è sempre previsto il reato

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI penale

sentenza 18 maggio 2016, n. 20667

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDELBO Giorgio – Presidente
Dott. RICCIARELLI Massimo – rel. Consigliere
Dott. CALVANESE Ersilia – Consigliere
Dott. DE AMICIS Gaetano – Consigliere
Dott. SCALIA Laura – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
Avverso la sentenza del 08/11/2013 della Corte di appello di Messina;
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Massimo Ricciarelli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BIRRITTERI Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, Avv. (OMISSIS), che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza dell’8/11/2013 la Corte di appello di Messina ha confermato quella in data 13/6/2012, con cui il Tribunale di Messina ha riconosciuto (OMISSIS) colpevole del reato di cui all’articolo 326 c.p., contestatole al capo A), in esso assorbito quello di abuso di ufficio di cui al capo B), e l’ha condannata con le attenuanti generiche alla pena di mesi quattro di reclusione, con la pena accessoria di legge, concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena.
2. Ha proposto ricorso l’imputata tramite il suo difensore.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione dell’articolo 649 c.p.p., in relazione all’assoluzione dal reato di cui all’articolo 323 c.p. e alla condanna per quello di cui all’articolo 326 c.p..
La contestazione si sarebbe dovuta reputare unitaria, giacche’ la condotta descritta al capo a), incentrata sulla segretezza della notizia rivelata con abuso della funzione, riguardante iscrizioni nel registro di cui all’articolo 335 c.p.p., era richiamata al capo b) con l’aggiunta del profitto di natura patrimoniale, costituito dal prestito erogato al destinatario della rivelazione, di cui si attendeva la restituzione. Pertanto non vi sarebbe potuta essere assoluzione per assorbimento, in quanto l’assoluzione era conseguenza dell’esistenza o inesistenza del segreto d’ufficio, se e in quanto meritevole di tutela: non esistendo il segreto non si sarebbe potuta pronunciare condanna, posto che per la presunta abusiva condotta, finalizzata alla rivelazione, compreso il vantaggio patrimoniale, gli stessi giudici avevano mandato assolta l’imputata.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione dell’articolo 326 c.p..
La Corte aveva rilevato che si trattava di notizie in parte prive della caratteristica della segretezza e in parte datate e riconosciuto la modesta offensivita’ della condotta, ma aveva pronunciato condanna, senza considerare il principio affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione per cui il reato di rivelazione di segreto di ufficio ha natura di reato di pericolo effettivo nel senso che la rivelazione e’ punibile in quanto suscettibile di produrre nocumento a mezzo della notizia da tenere segreta.
In particolare si era trattato di notizia contenuta in certificato rilasciato in data 12/5/2010, che dal momento della consegna era ostensibile a chiunque, cosicche’ rivelarne il contenuto non avrebbe potuto integrare il reato di cui all’articolo 326 c.p..
Del resto deve ritenersi, secondo il ricorrente, che il reato riguardi solo notizie coperte da segreto e sottratte alla divulgazione in ogni tempo e luogo e nei confronti di chiunque, ma non anche quelle indebitamente diffuse in violazione delle norme sul diritto di accesso agli atti della P.A. in quanto svelate a chi non e’ titolare di tale diritto o senza il rispetto delle modalita’ previste.
Nel caso di specie l’interesse tutelato era correlato al buon andamento del pubblica amministrazione con riferimento alla fase delle indagini, essendo il registro di cui all’articolo 335 c.p.p. a disposizione del P.M., con separazione delle notizie che devono rimanere segrete da quelle che sono trasmesse allo sportello istituito ai sensi della citata norma.
2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione dell’articolo 649 c.p.p. in relazione ai reati di cui agli articoli 323 e 326 c.p. e all’articolo 15 c.p..
Le condotte previste dall’articolo 323 c.p. e articolo 326 c.p., comma 3, sono identiche, per cui l’assoluzione dal reato di cui all’articolo 323 c.p. non avrebbe consentito di procedere per l’altro.
Peraltro era stato erroneamente ritenuto che la clausola di consunzione di cui all’articolo 323 c.p. consentisse l’assorbimento dell’accusa nell’articolo 326 c.p., cio’ che non sarebbe stato possibile in quanto il Tribunale aveva applicato l’articolo 326, comma 1, pur avendo descritto la condotta prevista dal comma 3.
Era dunque piu’ grave il reato di abuso di ufficio e in assenza di un rapporto di specialita’ erroneamente era stata pronunciata condanna nonostante l’assoluzione dal reato di cui all’articolo 323 c.p..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo e il terzo motivo, da valutarsi congiuntamente, sono inammissibili, perche’ manifestamente infondati.
In realta’ il primo Giudice non ha pronunciato una sentenza di assoluzione, ma si e’ limitato a dichiarare assorbita l’ipotesi di abuso di ufficio in quella di rivelazione del segreto di ufficio, operando in tal modo una riqualificazione del fatto.
Non puo’ dunque venire in rilievo il divieto di bis in idem, che ai sensi dell’articolo 649 c.p.p. determina l’improcedibilita’ dell’azione penale, giacche’ non e’ intervenuta una sentenza liberatoria, riguardante fenomenicamente il medesimo fatto, ma solo una delimitazione del titolo di reato per cui e’ intervenuta condanna, concernente il fatto complessivamente contestato e ricondotto giuridicamente ad unita’.
2. Il secondo motivo e’ infondato.
2.1. I Giudici di merito hanno segnalato che l’imputata in data 16 novembre 2010 ha rivelato nel corso di una telefonata a tale (OMISSIS) il contenuto delle iscrizioni riguardanti (OMISSIS), elencate nella certificazione rilasciata in pari data al (OMISSIS), che l’aveva richiesta in precedenza.
Tra tali iscrizioni ne figuravano alcune gia’ a conoscenza del (OMISSIS), comunque autorizzato quale persona offesa ad averne notizia, ma anche altre, come quella relativa al proc. 8647/2007 R.G.N.R., iscritto a carico del (OMISSIS), rispetto al quale il (OMISSIS) non rivestiva posizione di persona offesa, tanto che tale procedimento non figurava in precedente certificazione richiesta dal (OMISSIS).
2.2. A fronte di cio’ il ricorrente deduce l’inoffensivita’ della condotta, il fatto che la certificazione si sarebbe dovuta considerare ormai ostensibile a chiunque, la circostanza che il reato di rivelazione di notizie segrete sarebbe riferibile alle notizie sottratte alla divulgazione in ogni tempo e luogo e nei confronti di chiunque, il rilievo che nel caso di specie vi era distinzione tra le notizie segrete e le notizie gia’ riconosciute come divulgabili, trasmesse allo sportello ai sensi dell’articolo 335 c.p.p..
Nel corso della discussione il difensore del ricorrente ha prospettato semmai la riqualificazione del fatto ai sensi del Decreto Legislativo 196 del 2003, articolo 167.
2.3. Si tratta di assunti infondati.
In realta’ e’ stato affermato che il delitto di rivelazione di segreto di ufficio ha natura di reato di pericolo effettivo e non meramente presunto, nel senso che la rivelazione e’ punibile in quanto suscettibile di produrre nocumento a mezzo della notizia da tenere segreta (Cass. Sez. U. n. 4694 del 27/10/2011, dep. nel 2012, Casani, rv. 251271).
Ma e’ stato anche precisato (Cass. Sez. U. n. 4694, Casani, cit., in motivazione) che sulla scorta di tale principio il reato non sussiste nelle ipotesi di notizia divenuta di pubblico dominio, nel caso di notizie segrete comunicate a persone autorizzate a riceverle per la realizzazione di fini istituzionali, o a soggetti che le abbiano gia’ conosciute, fermo restando per costoro il limite della non conoscibilita’ dell’evoluzione della notizia oltre i termini dell’apporto da essi fornito: conseguentemente la non punibilita’ deve ritenersi circoscritta a ipotesi limitate, essendo stato il reato ravvisato quando il fatto sia conosciuto in un ambito limitato di persone e la condotta abbia avuto l’effetto di diffonderlo in un ambito piu’ vasto, quando la divulgazione della notizia sia anche soltanto suscettibile di arrecare pregiudizio alla pubblica amministrazione o ad un terzo, quando e’ la legge stessa a prevedere l’obbligo del segreto in relazione ad un determinato atto o ad un determinato fatto, a prescindere dalla potenzialita’ del pregiudizio (cosi’ ancora Cass. Sez. U. n. 4694, Casani, cit.).
A fronte di cio’, con specifico riguardo al caso delle iscrizioni nel registro di cui all’articolo 335 c.p.p., e’ stato affermato che integra il delitto di rivelazione del segreto di ufficio la condotta del collaboratore di cancelleria che fornisca a terzi non autorizzati a riceverla e senza rispettare la procedura prevista dall’articolo 110 bis disp. att. c.p.p., la notizia dell’iscrizione nel registro degli indagati di una determinata persona (Cass. Sez. 6, n. 22276 del 5/4/2012, Maggioni, rv. 252871).
Cio’ e’ stato desunto dal generale obbligo di segretezza gravante sugli impiegati dello Stato, per effetto del quale essi rispondono anche per la violazione delle norme sul diritto di accesso, nonche’ dalla previsione del particolare meccanismo contemplato dall’articolo 335 c.p.p. e articolo 110 bis disp. att. c.p.p., solo alla stregua del quale la rivelazione delle iscrizioni all’avente diritto puo’ dirsi legittimata.
A ben guardare dunque e’ proprio il rispetto della specifica procedura che definisce la sfera di concreta offensivita’ della rivelazione, in quanto la notizia sia comunicata al solo avente diritto e in quanto comunque la stessa non sia gia’ legittimamente a conoscenza di terzi.
2.4. In tale prospettiva e’ irrilevante che la rivelazione avesse avuto ad oggetto il contenuto della certificazione rilasciata in pari data al (OMISSIS), giacche’ tale fatto non aveva rilievo erga omnes ma aveva un effetto soggettivamente delimitato, essendo altresi’ escluso che si trattasse di fatti notori, ed e’ parimenti irrilevante che il (OMISSIS) avesse avuto gia’ legittimamente notizia di alcune di quelle iscrizioni, posto che comunque nel caso di specie venivano in rilievo anche iscrizioni ulteriori, cui il predetto non avrebbe potuto accedere, nonche’, in negativo (come rimarcato dalla Corte territoriale), la notizia dell’assenza di altre iscrizioni relative al (OMISSIS), oltre a quelle certificate.
Cio’ consente di ritenere che permanesse il segreto delle notizie rivelate e che, per lo meno con riguardo a quelle non gia’ legittimamente conosciute dal (OMISSIS), sia stata correttamente affermata la penale responsabilita’ – per violazione del segreto d’ufficio – dell’imputata, impiegata presso la Procura della Repubblica di Messina.
E’ evidentemente non pertinente il riferimento al Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 167 che concerne il trattamento di dati personali e presuppone che non siano ravvisabili reati piu’ gravi.
3. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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