Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
sentenza 17 novembre 2014, n. 24461
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICALA Mario – Presidente
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere
Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 24020/2011 proposto da:
(OMISSIS) SRL (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 327/40/2010 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA SEZIONE DISTACCATA di LATINA del 21/05/2010, depositata il 28/06/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’08/10/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO COSENTINO;
udito l’Avvocato (OMISSIS) che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La societa’ (OMISSIS) srl ricorre contro l’Agenzia delle entrate per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, riformando la sentenza di primo grado, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal contribuente avverso un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2002.
Il ricorso si articola in due motivi; con il primo, si censura il vizio di insufficiente motivazione in cui la sentenza gravata sarebbe incorsa omettendo di esaminare l’attendibilita’ del metodo di accertamento induttivo sulla cui base era stato emesso l’avviso di accertamento impugnato; col secondo si censura la violazione di legge (Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 18) in cui la sentenza gravata sarebbe incorsa statuendo l’inammissibilita’ del ricorso introduttivo per mancanza di sottoscrizione dell’esemplare dell’atto inviato all’Ufficio.
L’Agenzia delle entrate si e’ costituita con controricorso.
La causa, portata in camera di consiglio con relazione ex articolo 380 bis c.p.c., veniva discussa nell’adunanza del 22.1.14, per la quale la difesa erariale depositava una memoria difensiva, e quindi rimessa dal Collegio alla pubblica udienza, ove e’ stata decisa l’8.10.14.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo e’ inammissibile, in quanto privo di pertinenza alle motivazioni della sentenza gravata; quest’ultima, infatti, non ha nemmeno affrontato il merito della controversia, limitandosi ad una declaratoria di inammissibilita’ del ricorso della societa’ contribuente per ragioni di rito.
Il secondo motivo appare invece fondato.
L’assunto della Commissione Tributaria Regionale urta contro l’insegnamento di questa Corte espresso secondo il quale:
Le previsioni di inammissibilita’, proprio per il loro rigore sanzionatorio devono essere interpretate in senso restrittivo, limitandone cioe’ l’operativita’ ai soli casi nei quali il rigore estremo (extrema ratio) e’ davvero giustificato; cio’ anche tenendo presente l’insegnamento fornito dalla Corte costituzionale, con particolare riguardo al processo tributario, secondo il quale le disposizioni processuali tributarie devono essere lette in armonia con i valori della tutela delle parti in posizione di parita’, evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilita’ (sentenze C.Cost. nn. 189 del 2000 e 520 del 2002).
– La chiave di volta dell’intero regime delle inammissibilita’ del ricorso introduttivo del giudizio tributario va individuato nel Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 22, comma 5, ( ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l’esibizione degli originali degli atti e dei documenti di cui ai precedenti commi ), il quale stabilisce una sorta di possibile causa di esclusione della sanzione dell’inammissibilita’ (da intendersi, come si e’ detto, quale vera e propria extrema ratio) quando vi sia modo di accertare la sostanziale regolarita’ dell’atto e l’osservanza delle regole processuali fondamentali.
– In particolare, con riferimento alla previsione di cui al Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 22, comma 1, riguardante la menzionata attivita’ di consegna del ricorso in originale all’Ufficio finanziario e di deposito della copia, attestata come conforme dalla parte, presso la segreteria della Commissione, non si puo’ far discendere l’inammissibilita’ del ricorso introduttivo del giudizio dalla eventuale irregolarita’ che abbia avuto ad oggetto tale procedura e, in ipotesi, sia consistita nel rovesciamento dell’ordine procedimentale fissato dalla legge, con la consegna della copia (anziche’ dell’originale) all’Ufficio e il deposito dell’originale (anziche’ della copia conforme) presso l’organo giurisdizionale.
Alla stregua di tali principi – espressi fin dalla sentenza n. 21170/2005 e poi ribaditi con le sentenze 6391/2006, 29394/2008, 15444/2010 e 6130/2011 – deve escludersi che il ricorso introduttivo possa considerarsi inammissibile per il solo fatto che all’Ufficio sia stata consegnata una copia conforme del ricorso, e non l’originale, in quanto l’inammissibilita’ discende solo dalla difformita’ – eventualmente riscontrata da parte del giudice all’esito dell’esibizione degli originali disposta ai sensi del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 22, comma 5, – tra l’atto consegnato o spedito per posta all’Ufficio e quello depositato nella segreteria della Commissione Tributaria.
Cio’ posto, e’ ulteriormente necessario chiedersi se, come afferma la sentenza gravata, la mancanza di sottoscrizione del ricorso sulla copia consegnata o spedita per posta all’Ufficio costituisca causa di inammissibilita’ dello stesso indipendentemente dalla eventuale presenza della sottoscrizione sull’originale depositato nella segreteria della Commissione Tributaria Provinciale.
La difesa erariale prospetta una risposta positiva a tale quesito, sottolineando (in particolare a pag. 2 della memoria difensiva) come il disposto del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 18, comma 3, (la cui violazione e’ sanzionata, nel quarto comma dello stesso articolo, con l’inammissibilita’ del ricorso) prescriva: la sottoscrizione del difensore o della parte dev’essere apposta tanto nell’originale quanto nelle copie del ricorso destinate alla altre parti , e richiama, a conforto del proprio assunto, il precedente di questa Corte n. 14117/09, secondo cui il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alle commissioni tributarie, nella disciplina del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ove direttamente proposto per mezzo del servizio postale o con consegna all’ufficio finanziario, e’ inammissibile, quando manchi la sottoscrizione dell’autore dell’atto (la parte o il suo difensore) nella copia depositata con la costituzione in giudizio, indipendentemente dall’eventualita’ che la controparte non contesti la sottoscrizione dell’originale. Tale precedente e’ pero’ stato superato dalla giurisprudenza successiva e, in particolare, dalla sentenza n. 14389/10, che, in esplicito dissenso con la sentenza n. 14117/09, ha affermato che La mancata sottoscrizione in originale, da parte del ricorrente o del suo difensore, della copia del ricorso depositata presso la segreteria del giudice tributario, non determina l’inammissibilita’ del ricorso, ma una mera irregolarita’, atteso che il Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 22, comma 3, richiede unicamente che la parte o il difensore (quando e se nominato) attestino la conformita’ di tale copia all’originale notificato alla controparte, la quale puo’ riscontrare l’esistenza della firma nell’originale dell’atto ad essa spedito o consegnato, e che la necessita’ di tale requisito, a pena d’inammissibilita’, non puo’ desumersi neppure dall’articolo 18, comma 3, del Decreto Legislativo cit., che regola unicamente l’ipotesi di ricorso proposto contro piu’ parti, richiedendo la sottoscrizione in originale su tutte le copie dell’atto destinate alle altre parti , e non sulla copia depositata a fini di costituzione in giudizio . In particolare, in detta sentenza si sottolinea, convincentemente, che, per un verso, le copie del ricorso , di cui l’articolo 18, impone la sottoscrizione a pena di inammissibilita’, sono soltanto quelle destinate alle altre parti – quindi le copie impiegate per la notificazione (nel senso del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 16, comma 3) e, per altro verso, che nella previsione (certamente in senso tecnico) delle altre parti del processo, non e’ compreso, ne’ puo’ essere compreso, il giudice perche’ soggetto (come le parti) del processo ma non parte dello stesso processo.
Questo Collegio non trascura la differenza tra il caso esaminato nella sentenza n. 14389/10 (nel quale la firma del ricorso, presente sull’atto notificato all’Ufficio, mancava su quello depositato nella segreteria della Commissione Tributaria) e il caso oggetto del presente giudizio (nel quale la firma del ricorso, presente sull’atto depositato nella segreteria della Commissione Tributaria, manca su quello notificato all’Ufficio); ma – sul principio, ormai pacifico in giurisprudenza, che l’inversione dello schema procedimentale delineato dal Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 22, comma 1, con la notifica della copia dell’atto ed il deposito nella segreteria della commissione tributaria dell’originale, da luogo ad una mera irregolarita’, non sanzionata dall’inammissibilita’ (6391/06, 12185/08, 15444/10) – ritiene, in adesione all’ordinanza di questa stessa Sezione Sesta/Trib. n. 10282/13, che per impedire l’inammissibilita’ del ricorso sia sufficiente che almeno un esemplare dell’atto rechi la firma autografa dell’autore, irrilevante poi essendo, nel caso di notifica diretta a mezzo posta, l’irregolarita’ rappresentata dal fatto che tale esemplare sia quello depositato presso la segreteria della Commissione Tributaria e non quello consegnato all’Ufficio.
La conclusione sopra enunciata, va aggiunto, non pregiudica il diritto di difesa dell’Ufficio, perche’, in ragione dello sfasamento tra il termine di costituzione del ricorrente (gg. 30 dalla proposizione del ricorso, Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 22) ed il termine di costituzione della parte resistente (gg. 60 dalla notifica, consegna o ricevimento del ricorso, Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 23) la parte resistente che riceva un ricorso, ancorche’ non firmato, contro un proprio provvedimento e’ comunque in condizione di cominciare a predisporre le proprie difese, salvo stabilire se costituirsi o meno in giudizio dopo aver verificato la sussistenza della sottoscrizione sull’originale che il contribuente depositi nella segreteria del giudice adito nel termine di cui al Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 22. La sentenza gravata va quindi cassata, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale perche’ la stessa si pronunci sulla ammissibilita’ del ricorso introduttivo del contribuente attenendosi al principio di diritto sopra enunciato, previa verifica della presenza della sottoscrizione sull’atto depositato nella sua segreteria e della conformita’ tra quest’ultimo e la copia consegnata o spedita per posta all’Ufficio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e rinvia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che regolera’ anche le spese del giudizio di legittimita’.
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