Cassazione toga rossa

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 17 dicembre 2014, n. 26635

Fatto e diritto

In un procedimento di divorzio tra T.D. e A.A., la Corte d’Appello di Lecce, con sentenza in data 16/04/2012, confermava la sentenza del Tribunale di Taranto in data 29/9/2011, che aveva disposto assegno per la moglie per l’importo di ê. 450,00, e per la figlia, per il medesimo importo.
Ricorre per cassazione il marito.
Resiste con controricorso la moglie, che deposita pure memoria difensiva.
Non si ravvisano violazioni di legge.
Quanto all’assegno per il coniuge, per giurisprudenza ampiamente consolidata, esso deve tendere al mantenimento del tenore di vita da questo goduto durante la convivenza matrimoniale, e tuttavia indice di tale tenore di vita può essere l’attuale disparità di posizioni economiche tra i coniugi (Cass. n. 2156 del 2010 ).
In sostanza il ricorrente propone profili e situazioni di fatto, insuscettibili di controllo in questa sede, a fronte di una sentenza caratterizzata da motivazione adeguata e non illogica.
Il giudice a quo chiarisce che sussiste una disparità di posizioni economiche a favore del marito, ufficiale di marina, con totale assenza di reddito della moglie, casalinga durante la convivenza matrimoniale. Correttamente il giudice a quo richiama tale condizione pregressa della moglie e l’estrema difficoltà per essa di reperire un lavoro. Ai fini della quantificazione dell’assegno, la sentenza impugnata richiama, ancora una volta, la notevole disparità di condizioni economiche tra le parti, ma pure prende in considerazione, al fine di circoscriverne l’importo, la costituzione di un nuovo nucleo famigliare del marito e il godimento della casa coniugale da parte della moglie.
Va rigettato il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in €. 3.000,00 per compensi, €. 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge; dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato (art. 133 d.P.R. n. 115/02).
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma dell’art. 52 D.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

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