Il testo integrale[1]
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 16 aprile 2012 n. 5984
Per la Corte di Piazza Cavour laddove si versi in fattispecie di amministrazione straordinaria, l’iniziativa dell’amministratore senza la preventiva deliberazione dell’assemblea è consentita solo se tali lavori presentino il carattere dell’urgenza, sicché, difettando tale presupposto, le iniziative assunte dall’amministratore stesso con riguardo ad attività straordinaria non creano obbligazioni per i condomini.
Sorrento 17 aprile 2012
Avv. Renato D’Isa
[1] Testo scaricabile e consultabile sul portale giuridico del sole24Ore – Guida al Diritto
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