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Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 15 marzo 2016, n. 10944

Ritenuto in fatto

1. II difensore di M.M. ha proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza 11/2/2014 della Corte di Appello di Trieste che aveva confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Udine per i reati di cui agli artt. 594 (ingiurie a carico di C.G.), 582 (lesioni a carico della stessa persona), 388, comma 2 (elusione della esecuzione della sentenza di separazione in punto affidamento dei figli minori e regolamentazione della facoltà di visita) e 12 sexies l. 898/70 (sottrazione all’obbligo di corresponsione dell’assegno mensile a favore dei figli minori).
2. il difensore ha dedotto vari motivi di impugnazione.
2.1 Con il primo motivo, il difensore ha lamentato la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo dei reato di cui all’art. 12 sexies l. 898/70; la Corte infatti aveva omesso di valutare che la mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento era la conseguenza di un precedente accordo delle parti per il pagamento da parte dell’imputato delle cospicue rate di mutuo contratto per l’acquisto di un immobile costituito a fondo patrimoniale, rate che avrebbero dovuto essere pagate anche dalla ex moglie, e non ne aveva tratto le debite conseguenze sia in tema di elemento oggettivo che in tema di elemento soggettivo del reato.
2.2 Con un secondo motivo il ricorrente ha lamentato omessa o carente motivazione in ordine alla sussistenza del reato di cui all’art. 594 cod. pen. e di quello di cui all’art. 388 cod. pen.; la Corte aveva dato eccessivo credito alle dichiarazioni della G., tra l’altro non riferite ai fatti del 19 dicembre 2008 e aveva fondato il suo giudizio di responsabilità su di una annotazione di polizia giudiziaria che in realtà non era affatto chiara in ordine alla responsabilità dell’imputato.
Per i fatti poi del 6 gennaio 2009, le dichiarazioni della G. erano dei tutto inconsistenti e le dichiarazioni rilasciate dall’imputato erano da considerarsi inutilizzabili ex art. 62 cod. proc. pen., il tutto poi a tacere del fatto che i bambini avevano espresso la volontà di rimanere con il padre il che costituiva una valida causa di esclusione della colpevolezza; quanto ai reati di cui all’art. 594 e all’art. 582 cod. pen., infine, non c’era stata alcuna motivazione da parte della Corte.

Considerato in diritto

1. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente al fatto di cui all’art. 594 cod. pen. con conseguenti determinazioni in ordine alla quantificazione della pena e, per il resto, va rigettato.
2. II reato di ingiuria ex art. 594 cod. pen. è stato abrogato per effetto dell’art. 1 dei decr. leg.vo 15 gennaio 2016 n. 7; la relativa aboiitio criminis , rilevabile di ufficio dalla Corte di Cassazione ex art. 609, comma 2 cod. proc. pen. come sostenuto da Cass., sez. 5 del 27/9/2002, n. 39767, Rv 225702, comporta l’annullamento senza rinvio in riferimento al fatto di cui al capo A perché non più previsto dalla legge come reato.
2.1 In diretta conseguenza di quanto sopra, l’aumento per continuazione quantificato complessivamente in sede di merito in un mese di reclusione e
100 euro di multa per le tre ipotesi di reato satellite può essere ridotto di un terzo essendo ragionevole ritenere che per ognuna di esse sia stato quantificato un aumento di pari entità e quindi di 10 giorni di reclusione e 33,50 euro dì multa, sostituiti con la multa di 413,50 euro (con il criterio di ragguaglio di 38 euro al giorno) che vanno quindi eliminati, quale aumento per continuazione, dalla pena complessiva finale.
3. Per il resto, il ricorso è infondato e va quindi rigettato.
3.1 L’argomento difensivo per il quale il reato di cui all’art. 12 sexies i. 898/70 non sarebbe sussistente né sotto il profilo oggettivo né sotto quello soggettivo è stato ampiamente trattato nella motivazione della sentenza impugnata ed è stato ripresentato in termini sostanzialmente identici nel motivo di ricorso che non sembra aver tenuto conto delle valutazioni espresse dalla Corte di Appello.
In questa specifica sede, va ripetuto allora, sulla traccia della motivazione della sentenza di merito, che l’obbligo di versare l’assegno di mantenimento è inderogabile e indisponibile e non può essere sostituito con prestazioni di altra natura, tanto più che l’accollo dei pagamento delle rate dei mutuo dell’ immobile costituito in fondo patrimoniale e il relativi versamenti sono temporalmente collocati nel periodo di tempo tra il dicembre 2006 e l’agosto 2007 quando la contestazione dei reato di cui all’art. 12 sexies spazia dal giugno 2008 al gennaio 2009, in epoca quindi marcatamente successiva ai versamenti delle rate di mutuo che, secondo il ricorrente, avrebbero sostituito il contenuto dell’obbligo di corresponsione dell’assegno ai figli minori.
Nessuna mancanza o illogicità manifesta della motivazione è quindi sostenibile nel caso in esame, nemmeno in riferimento alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato che la Corte territoriale individua, seppur sinteticamente e per derivazione, dal fatto, pacifico in causa e presupposto dalla stessa tesi difensiva, della cosciente e volontaria omissione della corresponsione di quanto dovuto.
3.2 In merito ai reati di cui ai capi 2 (lesioni personali) e 3 (elusione delle disposizioni della sentenza di separazione in punto affidamento dei figli minori e di regolamentazione della facoltà di visita), la motivazione della sentenza impugnata ha correttamente richiamato le dichiarazioni della persona offesa, presenti in atti come sommarie informazioni rese in data 6 marzo 2009 aì carabinieri di Tarcento, e le relative annotazioni di servizio, e ciò sia per l’episodio del 19 dicembre 2008 che per quello del 6 gennaio 2009; il ricorso si limita sul punto a lamentare indicazioni della sentenza impugnata definite poco chiare ed equivoche, con motivi in parte di fatto, in parte vaghi e imprecisi, in parte ancora prospettanti una alternativa ricostruzione dei fatti che, come è noto, non è consentita in sede di legittimità; la lamentata inutilizzabilità ex art. 62 cod. proc. pen., poi, di quanto fuggevolmente affermato dal M. alla intimazione del carabiniere di riportare i bambini alla ex moglie è palesemente inesistente per i motivi ampiamente valutati dalla Corte, motivi ai quali il ricorrente non ha contrapposto alcuna argomentata confutazione.
3.3 Da ultimo va escluso ogni valore scriminante alla volontà, che sarebbe stata avanzata dai minori, di rimanere con il padre; anche questo motivo di ricorso si presenta vago e sostanzialmente perplesso e in ogni caso tale volontà, anche se effettivamente sussistente, non dà sostanza né ad una causa di esclusione della antigiuridicità né ad una causa di esclusione
della colpevolezza, posto che l’elusione delle disposizioni della sentenza di separazione è stata attuata con coscienza e volontà da parte dell’imputato che in una prima occasione non si era presentato a prelevare i figli (in contrasto quindi con la sua stessa impostazione per cui i figli in realtà non volevano rimanere con la madre) e, in una seconda, si era rifiutato di consegnarli alla moglie.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente al fatto di cui all’art. 594 cod. pen. (capo A) perché non è più previsto dalla legge come reato e per l’effetto elimina la relativa pena di 10 giorni di reclusione e 33,50 euro di multa sostituita con la multa di 413,50 euro a titolo di continuazione; rigetta nel resto il ricorso.

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