Corte_de_cassazione_di_Roma

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 14 dicembre 2015, n. 49286

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AGRO’ Antonio – Presidente

Dott. PAOLONI G. – rel. Consigliere

Dott. PETRUZZELLIS Anna – Consigliere

Dott. DI SALVO Emanuel – Consigliere

Dott. PATERNO’ RADDUSA Benedet – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del 08/05/2015 del Tribunale di Palermo;

esaminati gli atti, il ricorso e l’ordinanza impugnata;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Giacomo Paoloni;

udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore generale Dr. Cardino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito il difensore del ricorrente, avv. (OMISSIS), che ha insistito per l’accoglimento dell’impugnazione.

FATTO E DIRITTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale distrettuale di Palermo ha respinto, in punto di gravita’ degli indizi di colpevolezza, l’istanza di riesame proposta da (OMISSIS) avverso il provvedimento impositivo della misura cautelare degli arresti domiciliari emesso nei suoi confronti l’8.4.2015 dal g.i.p. del Tribunale di Palermo per il delitto di concorso in peculato continuato. Contestazione mossa al (OMISSIS) per essersi, nella sua veste di incaricato di un pubblico servizio quale dipendente della societa’ (OMISSIS) ( (OMISSIS)) S.p.A. partecipata dal Comune di Palermo e addetta al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti cittadini, impossessato a piu’ riprese (dal luglio 2013 al febbraio 2014), in concorso con terzi e con altri dipendenti della societa’ municipalizzata, di beni della predetta societa’ (OMISSIS) (ingenti quantita’ di gasolio, tute da lavoro, detersivi e altri materiali di consumo in dotazione della societa’). Pur ritenendo persistenti concomitanti esigenze cautelari connesse al pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello contestato (avuto riguardo alla “sistematicita’” e continuita’ temporale dei fatti ablativi attuati dal prevenuto), il Tribunale ha tuttavia ritenuto mezzo cautelare idoneo a fronteggiare tali esigenze socialpreventive l’obbligo di presentazione quotidiana alla p.g., che ha sostituito all’originaria misura degli arresti domiciliari.

In sintesi i giudici del riesame hanno valutato inequivoci gli elementi probatori delineatisi nei confronti del (OMISSIS), autista polifunzionale della societa’ comunale e responsabile di fatto delle colonnine di rifornimento dell’impianto di carburante (gasolio) per gli automezzi aziendali. Elementi desumibili dalle mirate operazioni di osservazione diretta predisposte dalla polizia giudiziaria unitamente a ripetuti servizi di videoripresa effettuati nell’area del deposito della societa’ (OMISSIS) nonche’ di intercettazione fonica.

Elementi che hanno permesso di individuare molteplici episodi criminosi di sottrazione di carburante commessi dal (OMISSIS) e da piu’ coindagati (rifornimento di autovetture private e di “sversamento” del gasolio in bidoni e taniche trasportati da mezzi privati all’esterno del deposito aziendale).

2. Avverso la decisione del riesame cautelare ha proposto ricorso per cassazione il difensore di (OMISSIS) che ha dedotto i vizi di violazione di legge e di difetto di motivazione di seguito riassunti.

2.1. Erronea applicazione degli articoli 314 e 358 c.p. e mancanza di motivazione. Incongruamente il g.i.p. emittente la misura cautelare e il Tribunale del riesame hanno attribuito al (OMISSIS) la qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio, pur trattandosi di un semplice operaio dell’azienda palermitana svolgente mansioni materiali e soltanto occasionalmente addetto al controllo dell’erogazione del gasolio presso l’unico distributore allocato nel deposito degli automezzi della societa’ (OMISSIS), per altro sotto la supervisione del responsabile del settore magazzino della societa’ (il coindagato (OMISSIS)). L’assenza di concreta autonomia decisionale in capo al ricorrente esclude che lo stesso possa considerarsi responsabile del reato di peculato.

2.2. Violazione dell’articolo 309 c.p.p., commi 5 e 10, articolo 291 c.p.p. e articolo 293 c.p.p., comma 3, e difetto di motivazione.

Il procedente pubblico ministero ha omesso di trasmettere prima al g.i.p. e poi allo stesso Tribunale tutti gli atti delle indagini e in particolare le videoriprese eseguite all’interno dell’azienda.

I giudici del riesame hanno inesattamente ritenuto, da un lato, pienamente valida l’adozione della originaria misura cautelare siccome basata sui brogliacci delle operazioni di osservazione (diretta o a mezzo cinepresa) e sulle esaurienti informative della polizia giudiziaria ed hanno comunque tralasciato, d’altro lato, di vagliare circostanze confliggenti con l’assunto accusatorio della avvenuta sottrazione di carburante aziendale pur enunciate nella memoria difensiva depositata per l’udienza del riesame cautelare.

2.3. Violazione dell’articolo 191 c.p.p., articolo 266 c.p.p., comma 2 e articolo 267 c.p.p. e articolo 614 c.p..

La fonte principale, se non esclusiva, della contestazione mossa all’indagato e’ costituita dalle videoriprese di comportamenti non comunicativi avvenuti presso il deposito della societa’ (OMISSIS). I giudici del riesame hanno affermato l’utilizzabilita’ di tali videoriprese sul presupposto che le stesse integrerebbero delle prove non disciplinate dalla legge ed effettuabili senza previa autorizzazione del giudice. Tale assunto, che il Tribunale del riesame ha formulato anche richiamando una decisione delle Sezioni Unite della S.C. (Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, Prisco, Rv. 234269), non e’ pero’ applicabile al caso di specie, perche’ le videoriprese coinvolgenti gli indagati non sono state effettuate in area o luogo pubblici, ma all’interno (rectius attraverso) “un ufficietto immediatamente limitrofo al distributore” di carburante.

Cioe’ in un locale posto in un deposito della (OMISSIS) accessibile ai soli dipendenti della societa’ e, quindi, interdetto al pubblico, si’ da doversi assimilare ad un domicilio o luogo privato. Con la conseguenza della necessita’ della previa autorizzazione del giudice a norma dell’articolo 266 c.p.p., comma 2.

3. Il ricorso, incentrato sul tema della gravita’ del quadro indiziario, deve essere rigettato per l’infondatezza degli illustrati motivi di censura, ai quali i giudici del riesame hanno gia’ fornito congrue risposte con argomenti di cui va in questa sede riconosciuta la giuridica correttezza.

3.1. Il rilievo sulla qualifica soggettiva del (OMISSIS) non ha pregio.

L’ordinanza impugnata ha diffusamente rilevato, per un verso, che la formale natura privata (societaria) della (OMISSIS) S.p.A., societa’ ad intera partecipazione pubblica, non elide la sua univoca operativita’ per il soddisfacimento di finalita’ tipicamente pubbliche e in particolare del pubblico servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani dell’area di Palermo (cfr., ex plurimis: Sez. 2, n. 769 del 11/11/2005, dep. 2006, Lupo, Rv. 232989; Sez. 6, n. 34359 del 04/06/2010, Ragazzo, Rv. 248269).

Per altro verso, il provvedimento del riesame cautelare, che (al contrario di quanto si adduce nel ricorso) non ha ignorato i rilievi critici sollevati dalla difesa dell’indagato, ha sottolineato come le specifiche mansioni di operaio svolte dal (OMISSIS) non sono di ostacolo alla contestazione del reato di peculato alla stregua della puntuale imputazione elevata nei suoi confronti (e di altri indagati operai dipendenti della azienda municipalizzata palermitana) con la contestazione del concorso criminoso, ai sensi degli articoli 110 e 117 c.p., con dipendenti della societa’ (OMISSIS) con compiti di responsabilita’, espressivi della volonta’ della struttura, specificamente preposti all’organizzazione del pubblico servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. In rapporto alla peculiare posizione del (OMISSIS), correlata ai fatti di sottrazione del carburante aziendale, il provvedimento del Tribunale richiama, per gli effetti di cui all’articolo 117 c.p. (concorso nel reato proprio dell’incaricato di un pubblico servizio), la concorrente condotta criminosa dei responsabili (i coindagati (OMISSIS) e (OMISSIS)) degli impianti di rifornimento e dell’acquisto del gasolio per gli automezzi aziendali (cfr. Sez. 1, n. 39292 del 23/09/2008, Letizia, Rv. 241129).

3.2. Ineccepibile deve valutarsi la motivazione con cui gia’ i giudici del riesame hanno evidenziato l’infondatezza della doglianza replicata con il secondo motivo di ricorso. Premessa la piena utilizzabilita’ a fini cautelari dei brogliacci delle operazioni di p.g. e delle corrispondenti informative sulla cui base il g.i.p. ha emesso l’originaria misura cautelare (cfr: Sez. 6, n. 37014 del 23/09/2010, Della Giovampaola, Rv. 248747; Sez. 1, n. 15895 del 09/01/2015, Riccio, Rv. 263107), l’ordinanza impugnata ha rilevato come le videoriprese disposte (autorizzate) dal procedente p.m. ed eseguite all’interno del deposito dell’azienda municipalizzata non richiedessero l’applicazione della disciplina delle intercettazioni di cui all’articolo 266 c.p.p. ss.. Come gia’ statuito dalla richiamata sentenza Prisco resa dalle Sezioni Unite nel 2006, le videoregistrazioni in ambiti non riconducibili alla nozione di domicilio, costituiscono “prove atipiche”, soggette alla disciplina dettata dall’articolo 189 c.p.p. (cfr., altresi’: Sez. 6, n. 42711 del 23/10/2008, Destro, Rv. 241880; Sez. 4, n. 10697 del 24/01/2012, Panetti, Rv. 252673; Sez. 2, n. 46786 del 24/10/2014, Borile, Rv. 261053). Ne discende che i servizi di osservazione attuati dalla p.g. con telecamere installate in luoghi aperti al pubblico o esposti al pubblico non configurano una forma di intercettazione tra presenti ai sensi dell’articolo 266 c.p.p., comma 2, e non necessitano della autorizzazione del giudice per le indagini preliminari.

3.3. Parimenti corretti sono gli argomenti con cui i giudici del riesame hanno escluso la complementare omologazione (per gli effetti di cui al citato articolo 266 c.p.p., comma 2) ad un “domicilio” del luogo interno all’azienda municipalizzata ove sono state attivate le videoriprese, atteso che per “ufficio” tutelato dalla garanzia del domicilio ex articolo 614 c.p. deve intendersi la sede di lavoro propria del singolo soggetto titolare di un autonomo potere di permanervi e di precludere l’ingresso ad altri contro la sua volonta’ (cfr., ex multis: Sez. 1, n. 24161 del 13/05/2010, Accomando, Rv. 247942).

Nel caso in esame, come rimarca l’ordinanza impugnata, all’area del deposito aziendale sottoposta a videoriprese e’ estranea qualsivoglia garanzia di riservatezza delle persone che vi accedano o la frequentino (“Il piazzale antistante il magazzino e le parti comuni dell’azienda non sono estensione di un domicilio privato, non essendovi affatto la possibilita’ per ciascuno dei numerosi dipendenti di fruirne con una pienezza i corrispondente ad un domicilio”).

Al rigetto dell’impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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