Cassazione 11

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 12 aprile 2016, n. 15113

Ritenuto in fatto

1. Avverso la sentenza del 08.03-20.05.13 con cui la Corte d’appello di Perugia ha confermato la condanna di D.T. (solo in motivazione riqualificando il reato ascritto ex art. 336 cod. pen. ai sensi dell’art. 337), ricorre l’imputato a mezzo del difensore enunciando tre motivi:
-1. Violazione di legge sulla ritenuta qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio del personale di Trenitalia spa incaricato del controllo dei biglietti di linea;
-2. Mancanza di motivazione sulla richiesta esimente;
-3. Illogicità della motivazione sulla configurabilità di un atto dell’ufficio o del servizio connesso all’identificazione e non già alla sola verifica del possesso dei titolo di viaggio.

Considerato in diritto

1. II ricorso va rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La sentenza di primo grado ha ricostruito il fatto dando conferma di una peculiarità già indicata nell’imputazione: l’aggressione è avvenuta quando era in atto la generalizzazione dell’imputato alla presenza di un agente della polizia ferroviaria, presente sul treno ed espressamente chiamate dal capotreno, poi aggredito . Quindi, in fatto, nella fattispecie l’aggressione è stata portata mentre era in atto inequivocabilmente l’esercizio di una funzione pubblica, in termini del tutto legittimi.
Ne consegue da un lato l’inammissibilità del secondo motivo, perché diverso da quelli consentiti (prospettando, quale presupposto necessario della stessa enunciazione del motivo, una ricostruzione in fatto diversa da quella condivisa dalle due sentenze di merito, p. 8 e 9 sent. app.), e del terzo (per manifesta infondatezza alla luce del rilievo sulla presenza dell’agente di polizia ferroviaria nel momento di compimento dell’atto); dall’altro la non rilevanza nella concreta fattispecie delle pur pertinenti deduzioni dell’imputato in ordine al possibile rilievo dell’evoluzione della disciplina dei servizi ferroviari.
Su tale ultimo aspetto, in particolare, è opportuno fin d’ora osservare che effettivamente l’apprezzamento sulla funzione/servizio pubblici connessi al servizio ferroviario [rispetto al quale M sono consolidati orientamenti di questa Corte non solo l’affermazione che la trasformazione delle Ferrovie dello Stato in società per azioni non ha cancellato le connotazioni proprie della originaria natura pubblicistica dell’ente (Sez.1 sent. 38389/09, Sez. 6 sent. 8933/08, Sez.5 sent. 23465/05, Sez. 1 sent. 10027/00), ma anche quella che gli addetti alle Ferrovie dello Stato, che – come il capotreno/controllore dei biglietti – provvedono alla constatazione dei fatti ed alle relative verbalizzazioni nell’ambito di attività di prevenzione ed accertamento delle infrazioni relative ai trasporti, sono pubblici ufficiali in quanto muniti di poteri autoritativi e certificativi e svolgenti una funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico (per tutte, sent. 38389/09 cit., che tuttavia in definitiva richiama le precedenti)] merita rivisitazione quantomeno argomentativa.
In proposito, la prospettazione difensiva (l’esistenza di disciplina europea e nazionale che ha introdotto il principio di concorrenza nei servizi ferroviari, anche con la previsione di un sistema autorizzativo anziché concessorio) è in realtà generica perché insuperabilmente parziale.
Essa infatti ignora del tutto la ben maggiore complessità del tema, dove all’apertura alla concorrenza dei servizio si accompagna l’espressa previsione e conferma di una serie di essenziali interventi pubblici, a garanzia espressa di esigenze pubblicistiche e che permangono quale che sia l’operatore al quale in esito alla disciplina di libera concorrenza alcuni determinati servizi sono stati affidati.
Ciò in particolare riguarda non solo gli aspetti afferenti l’aspetto dell’infrastruttura ferroviaria e della sua gestione (per le quali lo stesso decreto legislativo 112/2015 all’art. 15 prescrive una disciplina con atto di concessione e con contratti di programma); ma anche quelli relativi ai contratti di servizio pubblico aventi ad oggetto il trasporto di interesse nazionale (di media-lunga percorrenza) e quello regionale e locale: contratti che, per definizione, conciliano l’interesse e la pretesa pubblica a componenti del servizio dal contenuto antieconomico per l’operatore con la compensazione economica di quest’ultimo da parte dell’Ente pubblico.
Il fatto che gestore dell’infrastruttura e operatore del servizio passeggeri che stipula il contratto di servizio pubblico (assumendo i pertinenti obblighi di servizio pubblico) possano essere ora soggetti diversi da Trenitalia s.p.a. rileva solo per eventualmente approfondire gli argomenti che potrebbero essere ricondotti ad una sorta di automatismo connesso alla natura sostanzialmente pubblica di questa società. Ma la tematica della natura pubblica della gestione dell’infrastruttura e quantomeno di taluni dei servizi di trasporto ferroviario di interesse nazionale, o regionale e locale, non risulta affatto assorbita, o dissolta, dal regime concorrenziale che deve caratterizzare l’individuazione di gestore e operatori.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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