Cassazione 11

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 10 settembre 2015, n. 36687

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAOLONI Giacomo – Presidente

Dott. CARCANO Domenic – rel. Consigliere

Dott. MOGINI Stefano – Consigliere

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere

Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso l’ordinanza n. 2101/2014 TRIBUNALE di RIMINI, del 09/01/2014;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO CARCANO;

lette le conclusioni del PG Dott. Pietro Gaeta, per l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di fiducia di (OMISSIS) propone ricorso contro l’ordinanza con la quale il Tribunale di Rimini che ha rigettato la richiesta di messa alla prova prevista dall’articolo 168 bis c.p., poiche’ i delitti per il quale si procede, lesioni aggravate commesse al fine di eseguire il delitto di resistenza aggravata, sono esclusi quoad poenam da quelli per i quali puo’ essere disposta la “sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato”.

Ad avviso del tribunale, l’applicabilita’ dell’istituto de quo e’ riferibile ai delitti puniti con gli stessi “limiti editali” stabiliti dall’articolo 550, comma 1, c.p.p., anche nella parte in cui richiama l’articolo 4 c.p.p. per la definizione della pena massima, nonche’ ai delitti elencati nell’articolo 550 c.p.p., comma 2. Ne consegue che si tien conto, per la determinazione della pena stabilita dalle legge, delle “aggravanti per le quali la legge prevede una specie di pena diversa da quella ordinaria” e di quelle “ad effetto speciale”.

Il precetto normativo sarebbe, in tal modo definito, anzitutto in applicazione del criterio ermeneutico letterale, stabilito dall’articolo 12 delle disposizioni preliminari al codice civile, e poi dalla voluntas legislatoris ricostruita sulla base dei lavori parlamentari e, tra questi, ricompresi i pareri del servizio studi del Senato.

In tale ultimo atto parlamentare, secondo il tribunale, e’ detto chiaramente che il nuovo articolo 168 bis c.p., al pari di altri istituti collegati alla determinazione della pena, tra i quali vi e’ “il tempo di prescrizione” e poi l’applicazione delle “misure cautelari”, e’ sempre operativa la disposizione che impone di tener conto al fine di determinare la pena massima, delle “aggravanti per le quali la legge prevede una specie di pena diversa da quella ordinaria” e di quelle “ad effetto speciale”.

Il tribunale ha, dunque, rigettato l’istanza di “sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato”, poiche’ l’aver commesso le lesioni per eseguire l’altro reato di resistenza, configura l’aggravante ad “effetto speciale” di cui all’articolo 585 c.p., comma 1, e articolo 576 c.p., comma 1, n. 1.

Cio’ comporta che la pena della “reclusione da tre mesi a tre anni”, prevista per le lesioni, in ragione dell’anzidetta aggravante ad effetto speciale, e’ aumentata “da un terzo alla meta’” e, dunque, una pena massima di quattro anni e sei mesi di reclusione.

Pertanto, la pena massima, in tal modo, supera il perimetro sanzionatorio previsto dall’articolo 168 bis c.p., per la ritenuta operativita’ dell’articolo 278 c.p.p..

2. Il difensore deduce:

2.1. Errata applicazione della legge sostanziale, e vizio di motivazione, in relazione agli articoli 12 e 14 disp. att., articoli 168 bis e 464 bis c.p., e articolo 550, per avere il tribunale rigettato la richiesta dell’imputato, tenendo conto nel calcolo edittale, con motivazione illogica e contraddittoria, la circostanza aggravante ad effetto speciale.

Il Tribunale rigetta l’istanza di messa alla prove, integrando l’articolo 168 bis c.p., in violazione della chiara formulazione della norma, per la quale opera un criterio quantitativo, collegato all’entita’ della “pena edittale”, e un criterio qualitativo ratione materia, riferito ai reati indicati nell’articolo 550 c.p.p., comma 2, non riferibile in entrambi i casi a un aumento di pena per circostanze aggravanti.

Vi e’ un chiaro contrasto con la volonta’ del legislatore che determina una restrizione dell’ambito di applicazione dell’istituto, la cui norma che lo ha introdotto, parla di “pena edittale”, senza nulla aggiungere. Quando il legislatore ha voluto fare riferimento, in altri moduli deflattivi, alle circostanze del reato lo ha fatto espressamente, come previsto per la durata dei tempi di prescrizione e per le regole dettate al fine di determinare la competenza.

Tale voluntas legis trova riscontro nelle disposizioni previste nella stessa Legge n. 67 del 2014, in cui e’ espressamente stabilito per la depenalizzazione e per la non punibilita’ del fatto in ragione della particolare tenuita’, che si tien conto ai fini della pena anche delle circostanze aggravanti.

Il percorso motivazionale del giudice e’ del tutto contorto, per una serie di inferenze e passaggi sillogistici in contrasto con quanto dianzi esposto.

Si riporta in ricorso l’atto parlamentare cui fa riferimento l’ordinanza impugnata, e si argomenta che, sulla premessa secondo cui le circostanze aggravanti devono essere considerate solo se espressamente previsto, interpretare il testo della norma in applicazione dell’articolo 12 preleggi, non si sarebbe potuto che giungere a una soluzione diametralmente opposta rispetto a quella del Tribunale, accogliendo l’istanza di messa alla prova.

Il riferimento a una interpretazione sistematica e’ assolutamente illogico e viola il principio ubi lex voluit dxit, ubi noluit tacuit.

L’errore in cui e’ incorso il Tribunale nel far ricorso all’articolo 12 preleggi, e’ dovuto anche al fatto che la norma introdotta con l’articolo 168 bis c.p., e talmente chiara da non richiedere da escludere la necessita’ di interpretazioni che si rilevano peraltro vietate dall’articolo 14 delle stesse preleggi, la’ esclude l’interpretazione in malam partem.

Altra questione posta e’ che si tien conto di un atto parlamentare, ma non degli altri contenuti nel dossier n. 89, la’ dove il Senato scrive in termini inequivoci che “la formulazione” dell’articolo 168 bis c.p.p., “esclude che abbiano qualsiasi rilievo, ai fini dell’applicabilita’ dell’istituto medesimo, tutte le circostanze aggravanti, incluse quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e quelle ad effetto speciale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ infondato.

Questione preliminare da risolvere e’ quella dell’autonoma impugnabilita’ dell’ordinanza di diniego della “sospensione procedimento con messa alla prova”, tenuto conto che vi e’ una pronuncia di questa Corte, condivisa dal Procuratore generale con le conclusioni scritte, secondo cui l’ordinanza con la quale il giudice del dibattimento rigetta l’istanza di sospensione del processo per la messa alla prova dell’imputato e’ impugnabile, ai sensi dell’articolo 586 c.p.p., solo unitamente alla sentenza (Sez. 5 , 15 dicembre 2014, dep. 6 febbraio 2015, n. 5673).

A fronte di tale principio di diritto, vi sono altre decisioni di questa Corte nel senso che l’ordinanza di rigetto dell’istanza e’ autonomamente impugnabile dall’imputato con ricorso per cassazione, in quanto il tenore letterale dell’articolo 464 quater c.p.p., comma 7, che include nella disciplina dell’autonoma ricorribilita’ qualsiasi provvedimento decisorio, sia esso ammissivo o reiettivo della richiesta in questione, sottrae questo alla previsione generale di cui all’articolo 586 c.p.p. (Sez. 5, febbraio 2015,dep. 4 giugno 2015, n. 24011; Sez. 2 , maggio 2015, dep. 19 maggio 2015, n. 20602; Sez. 3 , 24 maggio 2015, dep. 26 giugno 2015, n. 27071).

La Corte ritiene condivisibile tale ultima regola juris che, oramai tendenzialmente maggioritaria, ha il pregio di essere nelle parole della disposizione che la racchiude.

2. Risolta positivamente l’ammissibilita’ del ricorso, la questione da affrontare e’ il nucleo centrale del nuovo istituto: quali i criteri per definire il perimetro della sanzione penale che rende ammissibile la richiesta di “messa alla prova”.

Anche qui vi e’ un precedente secondo cui, ai fini dell’individuazione dei reati attratti dalla disciplina della “probation” di cui all’articolo 168 bis c.p. e ss., in ragione del mero riferimento alla pena edittale, deve guardarsi unicamente alla pena “edittale” massima prevista per la fattispecie base, prescindendo dal rilievo che nel caso concreto potrebbe assumere la presenza della contestazione di qualsivoglia aggravante, comprese quelle ad effetto speciale (Sez. 6 , 9 dicembre 2014,dep. 1 febbraio 2015, n. 6453).

Un principio di diritto che questo Collegio ritiene di non condividere, perche’ asistematico rispetto agli altri istituti che, pur esprimendosi nel senso di tener conto “della pena stabilita dalla legge per il reato per il quale si procede”, riconducono a unita’ il sistema con norme volte a stabilire i criteri di determinazione della pena, quali quelle previste dagli articoli 4, 278, 379 e 550 c.p.p..

Tali criteri non possono che trovare applicazione anche nell’ipotesi prevista dall’articolo 168 bis c.p., altrimenti il criterio “quantitativo”, oltre che essere asistematico rispetto alle ipotesi dianzi indicate, si porrebbe in palese contrasto con il criterio “qualitativo”, attuato con l’espresso richiamo all’articolo 550 c.p.p., comma 2, la’ dove il legislatore ha effettuato una precisa scelta di “indicare normativamente”, i delitti per i quali e’ ammesso il nuovo istituto della “messa alla prova”, per delitto puniti anche con pena prevista anche da aggravanti “per le quali la legge prevede una specie di pena diversa da quella ordinaria” e per quelle “ad effetto speciale”. Tale scelta si spiega con la voluntas legis di tenere conto ai fini del criterio “quantitativo” della regola stabilita dall’articolo 550 c.p.p., comma 1, ivi compreso l’espresso richiamo all’articolo 4 c.p.p., la’ dove si prevede che “si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato”, id est alla “pena edittale”, stabilendo pero’ poi che “non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato” – in tal modo, colmando una lacuna di notevole importanza per l’operativita’ dell’istituto – e poi, al pari delle altre disposizioni dianzi indicate, si stabilisce che si tiene conto, ai fini della determinazione della pena, delle “aggravanti per le quali la legge prevede una specie di pena diversa da quella ordinaria” e per quelle “ad effetto speciale”.

Il sistema ha cosi’ una sua completezza e coerenza, rispettando la logica complessiva della legge di rendere applicabile “la messa alla prova”, per tutti quei delitti per i quali si procede a citazione diretta a giudizio dinanzi al giudice in composizione monocratica.

In conclusione, l’articolo 168 bis c.p., riproduce integralmente il “perimetro normativo” previsto dell’articolo 550 c.p.p., commi 1 e 2, per individuare i delitti per i quali possa essere richiesta “la sospensione del processo con la messa alla prova”, in tal modo caratterizzando il criterio “qualitativo”, nel senso di stabilire “normativamente” i delitti per i quali non rileva che la pena sia anche stabilite da “aggravanti per le quali la legge prevede una specie di pena diversa da quella ordinaria” o da quelle “ad effetto speciale”. Mentre, resta fermo il criterio “quantitativo” soggetto ai limiti di pena stabiliti e determinati ex articolo 4 c.p.p., richiamato dall’articolo 550 c.p.p., comma 1, e implicitamente fatto proprio dall’articolo 168 bis c.p., per le ragioni anzidette.

4. Il tribunale ha, dunque, correttamente rigettato l’istanza di “sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato”, poiche’ l’aver commesso le lesioni per eseguire l’altro reato di resistenza, configura l’aggravante ad “effetto speciale” di cui all’articolo 585 c.p., comma 1, e articolo 576 c.p., comma 1, n. 1.

Ne discende che la pena della “reclusione da tre mesi a tre anni”, prevista per le lesioni, in ragione dell’anzidetta aggravante ad effetto speciale, e’ aumentata “da un terzo alla meta’” e, dunque, la pena massima e’ di quattro anni e sei mesi di reclusione; pena massima, in tal modo, supera il perimetro sanzionatorio previsto dall’articolo 168 bis c.p., determinato ex articolo 4 c.p.p..

3. Il ricorso e’ dunque infondato e va rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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