Cassazione 14

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE V

SENTENZA 1 ottobre 2015, n.39797

Ritenuto in fatto

La Corte di Assise di Appello di Genova, con sentenza del 19 maggio 2014, ha riformato la sentenza del GIP presso il Tribunale di Genova del 1 luglio 2013 nei confronti di N.M.O. , ritenuto responsabile del delitto di cui all’articolo 73 comma 5 del D.P.R. 309/90, detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente in modica quantità (capo 7 dell’imputazione) e in applicazione della novella di cui alla Legge 21 febbraio 2014 n. 10 ha ridotto la pena inflitta in prime cure; di converso, è stata mantenuta ferma la condanna di O.A. e S.J. per i reati di cui agli articoli 81, 110, 601, 602 ter cod.pen. e cioè della tratta di persone aggravata dalla minore età, dall’esposizione al pericolo di vita e dallo sfruttamento alla prostituzione delle persone offese con l’ulteriore aggravante della transnazionalità di cui all’articolo 4 della legge 146/2006 (capo 10 dell’imputazione) nonché dei reati di cui agli articoli 110, 600, 602 ter e 600 bis cod.pen. e cioè della riduzione in schiavitù e sfruttamento della prostituzione minorile (capo 12 dell’imputazione) e la sola S. anche del reato di favoreggiamento della prostituzione di cui all’articolo 3 della legge 75/58 (capo 9 dell’imputazione).

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione:

il N. lamentando, quale unico motivo a mezzo del proprio difensore, una violazione della legge penale e una motivazione illogica e contraddittoria in merito all’affermazione della penale responsabilità per la detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana e cocaina.

La O. , a mezzo del proprio difensore, lamentando:

a) una motivazione illogica, incompleta e insufficiente nonché una violazione di legge quanto alla sussistenza dei reati di riduzione in schiavitù e tratta di persone;

b) una violazione di legge e una motivazione incongrua rispetto all’affermazione della sussistenza delle aggravanti dello sfruttamento della prostituzione e della minore età della vittima alla luce del mutato quadro normativo di cui al D. Lvo 4 marzo 2014 n. 24;

c) una violazione di legge e una carenza di motivazione in merito all’applicazione dell’aggravante della transnazionalità;

d) una violazione di legge e una carenza di motivazione in merito alla mancata applicazione delle attenuanti generiche in maniera prevalente sulle contestate aggravanti.

La S. , a mezzo del proprio difensore, lamentando gli stessi motivi di doglianza della coimputata O. nonché, con riferimento al delitto di favoreggiamento della prostituzione, solo a lei ascritto (capo 9 dell’imputazione), una violazione di legge e la illogicità della motivazione circa l’affermazione della penale responsabilità basata solo sulle dichiarazioni della parte offesa.

Considerato in diritto

Il ricorso di N.M.O. è infondato in quanto le doglianze del ricorrente tendono a rendere accreditabile una diversa ricostruzione delle emergenze di causa sulla base di ipotesi le quali, a prescindere dal relativo grado di plausibilità, non possono essere devolute all’apprezzamento del Giudice di legittimità.

La Cassazione, inoltre, non valuta i risultati delle prove né persegue la ricostruzione più aderente ad essi ma è deputata unicamente a verificare che il ragionamento seguito dal Giudice di merito sia razionale e non soffra di vistose incertezze su elementi decisivi.

Nella specie il Giudice impugnato ha logicamente motivato, sulla base degli elementi probatori esistenti la natura di spaccio posta in essere dall’imputato e non la mera detenzione per uso personale della sostanza stupefacente e sulla base di indici chiaramente individuati conformi alla giurisprudenza di questa Corte nella materia.

Peraltro, la valutazione in ordine alla destinazione della droga (se al fine dell’uso personale o della cessione a terzi), ogni qualvolta la condotta non appaia indicare l’immediatezza del consumo, ed in assenza di peculiari elementi che consentano di avvalorare l’ipotesi della destinazione ad uso personale è effettuata dal Giudice di merito secondo parametri di apprezzamento sindacabili nel giudizio di legittimità solo sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione, che nel caso di specie si apprezza come del tutto congrua ed esaustiva (v. Cass. Sez. VI 19 aprile 2000 n. 6282 e Sez. IV 18 novembre 2009 n. 48008).

Quanto al secondo motivo del ricorso S. , relativo al delitto di favoreggiamento della prostituzione di cui al capo 9 dell’imputazione (così correttamente inteso pur con l’utilizzo improprio del termine ‘sfruttava la prostituzione’ in quanto lo sfruttamento della prostituzione è finalizzato, in riferimento all’attività di prostituzione svolta da terzi, a trarre vantaggi economici o altre utilità giuridicamente rilevanti, per il soggetto agente mentre il favoreggiamento è finalizzato ad agevolare l’attività di meretricio; il tutto a prescindere da eventuale profitto economico o altra utilità in favore del soggetto agente v. Cass. Sez. Ili 27 settembre 2007 n. 40539), consistito nel far pagare a Osas Jennifer una somma mensile per l’affitto della postazione di lavoro va ricordato che, in linea generale, si è affermato come il reato di favoreggiamento della prostituzione sia perfezionato da ogni forma di interposizione agevolativa e da qualunque attività che, anche in assenza di un contatto diretto dell’agente con il cliente, sia idonea a procurare più facili condizioni per l’esercizio del meretricio e che venga posta in essere con la consapevolezza di facilitare l’altrui attività di prostituzione, senza che abbia rilevanza il movente o il fine di tale comportamento (v. a partire da Cass. Sez. I 29 ottobre 2007 n. 39928).

È, dunque, sufficiente ad integrare il reato in esame qualsiasi condotta consapevole che si risolva, indipendentemente dal movente dell’azione, in una concreta agevolazione dell’altrui meretricio, anche se si è pure specificato che, affinché possa configurarsi il favoreggiamento della prostituzione, occorre che la condotta materiale concreti oggettivamente un ausilio all’esercizio del meretricio, essendo altrimenti irrilevante l’aiuto che sia prestato solo alla prostituta, ossia che riguardi direttamente quest’ultima e non la sua attività di prostituzione, anche se detta attività ne venga indirettamente agevolata (v. Cass. Sez. III 21 settembre 2012 n. 3659).

Tutto ciò premesso in diritto si osserva, questa volta in fatto, come per affermare la penale responsabilità dell’imputata siano state utilizzate le dichiarazioni del soggetto passivo O.J. nonché gli ulteriori accertamenti di P.G. tra cui il contenuto di conversazioni telefoniche intercettate (v. pagina 12 della motivazione).

Quanto ai comuni motivi delle ricorrenti O. e S. si osserva come, fini della configurabilità del delitto di tratta di persone vigente all’epoca dei fatti (articolo 601 cod. pen.), non sia richiesto che il soggetto passivo si trovi già in schiavitù o condizione analoga, con la conseguenza che il delitto in questione si ravvisa anche se una persona libera sia condotta con inganno in Italia, al fine di porla nel nostro territorio in condizione analoga alla schiavitù; il reato di tratta può essere, infatti, commesso anche con induzione mediante inganno in alternativa alla costrizione con violenza o minaccia (v. la citata Cass. Sez. V 24 settembre 2009 n. 40045).

A tal proposito la novella di cui al D.Lgs 4 marzo 2014 n. 24 lungi dal modificare sostanzialmente la disciplina della fattispecie delittuosa di cui all’articolo 601 cod.pen. ha semplicemente precisato in dettaglio le modalità attraverso le quali si realizza la tratta di esseri umani.

Inoltre, ai fini della consumazione del reato di tratta di persone, con riguardo alla seconda delle ipotesi previste dall’art. 601, comma primo, cod. pen., non è neppure necessario che venga consumato anche il reato di riduzione in schiavitù, quale previsto dalla richiamata norma, atteso che con tale richiamo si è inteso soltanto, da parte del legislatore, stabilire la necessità del dolo specifico da cui la condotta dell’agente dev’essere accompagnata, nulla rilevando, quindi, che la finalità da lui perseguita non si realizzi, ovvero si realizzi ad opera di soggetto diverso, non necessariamente concorrente con il primo (v. Cass. Sez. V 8 maggio 2008 n. 23368).

Nella specie, questa volta in fatto, la Corte territoriale ha evidenziato i fatti dai quali desumere la sussistenza del contestato delitto (v. pagine 9 e 10 della motivazione) nonché ha sottoposto a concreto esame le doglianze sollevate in sede d’impugnazione di merito (v. pagine 12 e 13 della motivazione) per cui non ravvisandosi alcuna violazione di legge nella qualificazione giuridica dei fatti ed essendo la conseguente motivazione, tesa ad affermare la colpevolezza delle imputate, del tutto logica non si ravvisa alcuna necessità di rileggere gli stessi accadimenti concordemente valutati in entrambi i gradi del merito.

V’è da chiarire, infine, come l’indicata nuova formulazione dell’articolo 601 cod.pen., la cui ratio risiede nell’aggravamento del regime relativo alla tratta dei minori, non abbia provocato alcun assorbimento dell’aggravante di cui all’articolo 602 ter cod.pen. nella fattispecie semplice ma abbia soltanto chiarito la condotta di cui al primo comma, allorquando oggetto della tratta siano soggetti minori, nel senso che la condotta della tratta è configurabile anche in assenza delle modalità esplicitate nel primo comma nell’ipotesi di minori quali soggetti passivi del contestato delitto.

Analogamente, si osserva come l’inquadramento della fattispecie ascritta ad entrambe le imputate, sotto la rubrica dell’articolo 600 cod.pen. (riduzione in schiavitù capo 12 dell’imputazione), sia stata correttamente operata nell’impugnata sentenza e rientri, quindi, nei parametri approntati nella materia dalla pacifica giurisprudenza di legittimità (v., Cass. Sez. V 15 aprile 2010 n. 18072 e Sez. Ili 27 maggio 2010 n. 24269).

L’evento di riduzione o mantenimento di persone in stato di soggezione consiste, infatti, nella privazione della libertà individuale cagionata con minaccia, violenza, inganno o profittando di una situazione di inferiorità psichica o fisica o di necessità.

Il reato ex articolo 600 cod.pen. è, invero, formulato a fattispecie plurima e prevede una prima ipotesi, che è quella dell’esercizio su una persona di poteri corrispondenti al diritto di proprietà ed una seconda ipotesi, che è quella della riduzione di una persona in uno stato di soggezione continuativa finalizzata al suo sfruttamento (v. Cass. Sez. V 27 settembre 2013 n. 8370 e Sez. V 5 novembre 2013 n. 25408).

In tale ultima fattispecie è previsto che l’agente debba ricorrere alternativamente a violenza o a inganno o ad approfittamento di uno stato di inferiorità o di una situazione di necessità o, infine, a promesse di vantaggi a chi eserciti autorità sulla persona.

In nessuno dei casi da ultimo descritti, una volta ritenuti integrati, potrebbe darsi la ipotesi del consenso dell’avente diritto con efficacia scriminante, per la semplice ragione che la posizione del soggetto passivo della condotta è sempre descritto dalla norma come riferita a condizione fisica o psichica nella quale i processi volitivi sono assolutamente alterati e il consenso si atteggerebbe come viziato.

A ciò si aggiunga come a prescindere dalla ontologica differenza tra un reato contro la libertà e la personalità individuale e reati nei quali l’interesse tutelato è quello di garantire il bene giuridico del buon costume e della pubblica moralità posti in pericolo da ogni forma di prossenetismo organizzato, al di là della tutela realizzata con l’incriminazione delle singole condotte (Legge 20 febbraio 1958 n. 75, v. Cass. Sez. I 28 febbraio 2012 n. 11748), quello che rileva è che la Corte territoriale abbia logicamente motivato in merito alla sussistenza di una situazione di fatto che eccedesse il normale rapporto di meretricio.

In particolare nell’impugnata decisione (v. pagina 11) si evidenziano quelle situazioni concrete (prevaricazioni da parte delle c.d. madame, mancanza di documenti, privazione dei guadagni) che valgono a qualificare come riduzione in schiavitù una situazione caratterizzata dalla assoluta carenza di autodeterminazione e pur nell’esercizio dell’attività di prostituzione.

L’impugnata sentenza ha, altresì, dato conto, con richiami alla completa decisione di prime cure, delle tesi defensionali degli imputati, con motivazione logica e correttamente espressa.

A fronte di una ricostruzione del fatto completa e del tutto plausibile, presente nella sentenza impugnata, le censure delle ricorrenti, con riferimento alla sussistenza dell’ascritto reato, si risolvono o in generici e inammissibili rilievi privi di aggancio alla motivazione oppure in sollecitazioni, parimenti inammissibili, ad una autonoma valutazione di talune emergenze di prove che certamente non è consentita al Giudice della legittimità.

Quanto alla sussistenza dell’aggravante della c.d. transnazionalità si osserva, in punto di diritto, come per ravvisare l’aggravante in questione sia soltanto richiesto il coinvolgimento nella commissione del reato di un’organizzazione internazionale, impegnata in attività criminali in più stati, non che i soggetti agenti siano tutti partecipi di detta associazione; sotto il profilo oggettivo costoro devono agire nel realizzare la condotta antigiuridica, avvalendosi del contributo di organizzazione siffatta, del cui ruolo sotto il profilo soggettivo essi devono anche essere consapevoli e volersi giovare per l’attuazione degli scopi perseguiti. Del resto la ‘ratio’ del severo aggravamento di pena, effetto del riconoscimento della circostanza aggravante a effetto speciale prevista dalla L. 16 marzo 2006, n. 146, art. 4, consiste nel contrastare forme di criminalità particolarmente pericolose, operative in territori differenti, dalla struttura più complessa e maggiormente difficili da individuare e contenere, ma non pretende che tutti i correi facciano anche parte dell’associazione internazionale.

Recentemente le Sezioni Unite hanno, inoltre, chiarito quali siano gli elementi che caratterizzano il gruppo criminale organizzato, cui fanno riferimento la citata L. n. 146 del 2006, artt. 3 e 4, precisando in tal senso, secondo le indicazioni contenute nell’art. 2, punti a) e c) della Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato del 15 novembre 2000 (cosiddetta convenzione di Palermo), come gli stessi debbano essere identificati: a) nella stabilità di rapporti fra gli adepti; b) in un minimo di organizzazione, senza che peraltro sia necessaria una formale definizione di ruoli; c) nella non occasionalità o estemporaneità dell’organizzazione; d) nella sua costituzione in vista anche di un solo reato e per il conseguimento di un vantaggio finanziario o di altro vantaggio materiale (v. Cass. Sez. Un. 31 gennaio 2013 n. 18374).

Il Supremo Collegio ha altresì evidenziato come il gruppo criminale organizzato costituisca certamente un quid pluris rispetto al mero concorso di persone, ma si diversifichi anche dall’associazione a delinquere di cui all’articolo 416 cod.pen., la quale richiede un’articolata organizzazione strutturale, seppure in forma minima od elementare, tendenzialmente stabile e permanente, una precisa ripartizione di ruoli e la pianificazione di una serie indeterminata di reati. Di questi principi la Corte territoriale ha dimostrato di aver tenuto pienamente conto, deducendo il coinvolgimento delle imputate in un gruppo criminale, con ramificazioni in vari Stati e organizzato nella consumazione del reato, dal fatto che le vittime dei reati giungessero da un Paese dell’Africa, la Nigeria e che da tale Paese mediante un viaggio lungo e pericoloso fino alle coste del Mediterraneo e cioè alla Libia fossero giunte nel territorio dello Stato attraverso l’opera di soggetti non identificati nello specifico ma soltanto per il tipo di attività svolto.

Neppure colgono nel segno, rimanendo addirittura ai limiti dell’ammissibilità le doglianze delle ricorrenti in merito alla mancata concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, poiché trattasi di doglianze che, per un verso, passano del tutto sotto silenzio la pur esistente motivazione offerta sul punto del trattamento sanzionatorio dalla Corte territoriale e che vale, in ogni caso, in difetto dell’irrogazione di una pena al di fuori dei limiti normativamente previsti, a far ritenere adempiuto l’obbligo motivazionale del Giudice del merito.

I ricorsi vanno, in definitiva, rigettati e i ricorrenti condannati ciascuno al pagamento delle spese processuali.

A cagione del titolo dei reati ascritti, in caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

P.T.M.

La Corte, rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

 

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