CASSAZIONE

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 10 febbraio 2015, n. 6079

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IPPOLITO Francesco – Presidente
Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere
Dott. DI SALVO Emanuele – rel. Consigliere
Dott. DE AMICIS Gaetano – Consigliere
Dott. BASSI Alessandra – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PISTOIA;
nei confronti di:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso l’ordinanza n. 18/2014 TRIB. LIBERTA’ di PISTOIA, del 07/05/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO;
sentite le conclusioni del PG Dott. Pietro Gaeta, rimessione alle sezioni unite, in subordine, rigetto;
Udito il difensore, Avv. (OMISSIS), anche in sost. dell’Avv. (OMISSIS).
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame della stessa citta’, in data 7-5-2014, che, decidendo in sede di rinvio dalla suprema Corte, ha revocato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip di Pistoia, il 18-6-2012, nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS), indagati in ordine ai reati di cui agli articoli 416, 321 e 353 c.p., preordinatamente alla confisca, ex articolo 322 ter c.p., di 4 autovetture nella disponibilita’ del (OMISSIS) nonche’ di un autoveicolo e della somma di euro 10.000 nella disponibilita’ di (OMISSIS).
2. Il ricorrente deduce, con unico, articolato motivo, violazione di legge e vizio di motivazione apparente in merito ai criteri di determinazione del profitto passibile di confisca. E’, al riguardo, erroneo, secondo il PM, il criterio adottato dal Tribunale,secondo cui il profitto del reato di corruzione, assoggettabile a confisca,consiste nella differenza tra quanto dovuto e quanto effettivamente corrisposto, vale a dire nella differenza tra corrispettivo dell’appalto e reale prezzo di mercato. Questo criterio, oltre a rendere molto difficile il ricorso allo strumento del sequestro e della confisca, comportando una serie di valutazioni e di calcoli estremamente complessi, comporterebbe, incongruamente, che, laddove il corrispettivo dell’appalto fosse corrispondente al prezzo di mercato, non vi sarebbe profitto confiscabile e dunque il corruttore, incamerando l’utile d’impresa, che viene sempre calcolato nell’offerta presentata, potrebbe lecitamente guadagnare dalla commissione di un reato e nulla potrebbe essergli confiscato, pur avendo ottenuto un appalto a seguito di una condotta di corruzione, cosi’ vanificando lo scopo dello strumento della confisca per equivalente. Eppure, anche in tal caso il corruttore ha tratto vantaggio, in quanto, a seguito della corruzione, ha ottenuto un appalto che altrimenti non avrebbe ottenuto.
Il profitto confiscabile va invece individuato nell’utile netto d’impresa, che rappresenta parte del vantaggio economico conseguito per effetto dell’aggiudicazione della gara. E’ infatti corretto, nel caso di reato in contratto, allorche’ la prestazione sia stata effettivamente e correttamente eseguita,a beneficio della Pubblica amministrazione, non confiscare il costo della prestazione, sostenuto dal corruttore. In tal caso potra’ invece essere confiscato l’utile netto d’impresa, che costituisce parte del profitto che il corruttore ha tratto dall’aver ottenuto in modo illecito il contratto di appalto. L’utile netto d’impresa va calcolato nella percentuale del 10% del valore dell’appalto ottenuto con la corruzione, sulla base del Decreto Legislativo n. 163 del 2006, articolo 134, che, in tema di quantificazione del danno risarcibile a favore dell’appaltatore in caso di recesso della P.A., individua in tale percentuale il profitto non conseguito. Indicazioni in tal senso sono anche desumibili dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, articolo 32, che, ai fini del calcolo del computo metrico estimativo, individua l’utile dell’esecutore nella percentuale del 10%, nonche’ dal prezziario dei lavori pubblici della Regione Toscana del 2012; dall’articolo 4 del bollettino degli ingegneri del 2010 e dai giustificativi dei prezzi delle offerte presentate da svariate imprese, in occasione di altre gare.
Si chiede pertanto annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Le doglianze formulate dal ricorrente sono manifestamente infondate. Come condivisibilmente stabilito dalle Sezioni unite, infatti, l’obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione per cio’ che concerne ogni questione di diritto con essa decisa e’ assoluto ed inderogabile,perfino qualora sia intervenuto un mutamento di giurisprudenza dopo la detta pronuncia (Sez. U. n. 4460 del 19-1-1994,Cenerini, Rv. 196893). Non e’ dunque consentito al giudice del rinvio discostarsi dal principio di diritto enunciato nella pronuncia rescindente, nemmeno qualora esso sia stato disatteso in altre sentenze di legittimita’ o addirittura dalla giurisprudenza prevalente. Orbene, nel caso di specie, le sentenze di annullamento con rinvio novembre 2012, su ricorso del (OMISSIS), e in data 10 gennaio 2013, su ricorso dell’ (OMISSIS), affermano chiaramente che, nel caso di corruzione funzionale all’illegittima aggiudicazione di un appalto, il profitto illecitamente lucrato, oggetto di confisca ex articolo 322 ter c.p., non puo’ identificarsi con l’intero valore del rapporto sinallagmatico instaurato con la pubblica amministrazione ma va individuato nella sola componente di effettivo vantaggio economico che il corruttore abbia conseguito in forza del suo comportamento illecito. Quest’ultima certamente non comprende il valore, a livello di costo, delle prestazioni effettivamente fornite alla pubblica amministrazione e di cui quest’ultima ha effettivamente beneficiato. L’esborso effettuato dalla pubblica amministrazione, per la parte riferibile alla copertura dell’oggettivo costo della prestazione, non realizza infatti, in se’,alcun lucro per il corruttore. L’illecito vantaggio economico deve poi essere stato conseguito in concreto, non sussistendo altrimenti alcun profitto confiscabile. A tal fine, non basta la mera aggiudicazione dell’appalto ma occorre l’effettivo affidamento e svolgimento dei lavori nonche’ la riscossione del pagamento da parte del corruttore.
La necessita’ di uniformarsi a tali principi e’ stata ulteriormente ribadita dalla sentenza emessa da questa Corte – Seconda sezione penale -, in data 10 dicembre 2013, che ha annullato l’ordinanza del Tribunale di Pistoia proprio perche’ aveva individuato il profitto confiscabile nell'”utile dell’esecutore”, limitandosi ad effettuare una mera operazione matematica,consistente nel calcolare la percentuale di utile determinato in astratto e presuntivamente, senza accertare in concreto se i lavori relativi alle gare fossero stati effettivamente eseguiti; se gli importi di aggiudicazione delle gare fossero stati pagati e in quale misura e, di conseguenza, se l’utile fosse stato realmente percepito o meno dai ricorrenti. E la suprema Corte ha aggiunto che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente presuppone che l’imputato abbia gia’ conseguito il profitto illecito del reato, precisando che, nell’ambito di un rapporto a prestazioni corrispettive, deve essere necessariamente scisso il profitto confiscabile, direttamente derivato dall’illecito penale, dal profitto determinato dal corrispettivo di un’effettiva e corretta erogazione di prestazioni comunque svolta in favore della stessa pubblica amministrazione: prestazioni che non possono considerarsi, di per se stesse e per immediato automatismo traslativo, colorate di illiceita’ per derivazione dalla causa remota, non potendosi includere, nella nozione di profitto,qualunque ricavo conseguito per effetto della stipula di un contratto di appalto illecitamente ottenuto nell’ambito di una relazione corruttiva (Sez. U. n. 26654 del 27-3-2008; Sez. 6 n. 42530 del 5-10-2012, Diddi). Anche il profitto in senso giuridico – inteso come il compendio di tutti i vantaggi, patrimoniali e non, diretti o indiretti, derivanti dal reato – non puo’ quindi prescindere dalla considerazione che il profitto del reato, inteso come vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dall’illecito penale, debba essere determinato tenendo conto dell’utilita’ eventualmente conseguita in concreto, non sussistendo altrimenti alcun profitto confiscabile (Cass. Sez. 5 n. 3238 del 14-12-2011, Societa’ Valore spa).
1.1. Nonostante la reiterata enunciazione, nelle suddette pronunce rescindenti, dei principi di diritto appena menzionati, il pubblico ministero, disattendendo completamente l’itinerario concettuale ad esse sotteso, non fa altro che riproporre il criterio dell’individuazione del profitto confiscabile nell’utile netto d’impresa, quantificato nella misura del 10% del valore dell’appalto ottenuto con la corruzione: criterio piu’ volte respinto dalle sentenze di annullamento appena menzionate, con la conseguente impossibilita’, per il giudice di rinvio, di adottarlo. Ed infatti, il giudice a quo si e’ correttamente attenuto, nell’ordinanza impugnata, ai principi di diritto enunciati nella pronuncia rescindente, emessa da questa suprema Corte, in data 10-12-2013,pervenendo alla revoca del provvedimento di ablazione reale.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso

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