La revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena può essere concordata tra le parti in sede di patteggiamento
Suprema Corte di Cassazione
sezione VI penale
sentenza 9 gennaio 2017, n. 644
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLONI Giacomo – Presidente
Dott. GIANESINI Maurizio – Consigliere
Dott. MOGINI Stefano – Consigliere
Dott. SCALIA Laura – Consigliere
Dott. D’ARCANGELO Fabriz – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 04/05/2016 del Tribunale di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Laura Scalia;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. LORI Perla, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Brescia, con la sentenza in epigrafe indicata, ha applicato a (OMISSIS) la pena concordata, ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., di otto mesi di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa, per il reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, per avere il primo detenuto, ai fini di cessione, grammi 22,85 circa di marijuana e, nella sua abitazione, una pianta di marijuana insieme a strumenti per la pesatura ed il confezionamento dello stupefacente.
Nell’applicata misura il Tribunale, su accordo delle parti, ha ritenuto la continuazione dei fatti contestati con quelli giudicati con sentenza emessa dal medesimo ufficio giudiziario il 28 dicembre 2015, irrevocabile il 7 aprile 2016, e non ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena.
2. Avverso l’indicata sentenza propone ricorso per cassazione, in proprio, il prevenuto, articolando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente fa valere violazione di legge per erronea applicazione dell’articolo 444 c.p.p., in relazione all’articolo 129 c.p.p..
Il Tribunale aveva mancato di indicare e valutare con precisione gli elementi di prova contrari ad un’assoluzione nel merito.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge e pena illegale per erronea applicazione dell’articolo 444 c.p.p., in relazione all’articolo 81 c.p., ed agli articoli 163, 164 e 168 c.p..
Riconosciuta la continuazione tra i fatti per i quali si era proceduto e quelli di cui alla sentenza del Tribunale di Brescia n. 5668 del 28 dicembre 2015, la pena finale sarebbe stata illegale non rispondendo a criteri di legge l’aumento in continuazione e la diminuente del rito, applicati.
Illegittima sarebbe stata anche la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, atteso che il riconoscimento del reato continuato in sede di cognizione produce un unico e primo giudicato, come tale non integrativo dei presupposti ai sensi dell’articolo 168 c.p., per i quali opererebbe di diritto la revoca della sospensione.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge in relazione all’articolo 464 quater c.p.p., e manifesta illogicita’ della motivazione. Come riportato nel verbale d’udienza il prevenuto aveva personalmente richiesto la sospensione del procedimento in corso, con messa alla prova, ed il giudicante aveva rigettato la richiesta sulla sola mancanza di prognosi favorevole.
3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso: nella congruita’ della motivazione resa quanto all’articolo 129 c.p.p.; nella genericita’ di ogni censura portata al calcolo della pena; nell’intervenuto accordo delle parti anche sulla revoca della sospensione condizionale della pena; nel carattere discrezionale della concessione del beneficio della sospensione del procedimento con messa alla prova (articolo 168 bis c.p.p.).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ inammissibile in quanto generico, manifestamente infondato ed avente ad oggetto indeducibili censure, per le ragioni che qui di seguito si espongono.
1.1. Il denunciato omesso controllo ai sensi dell’articolo 129 c.p.p., e’ del tutto genericamente dedotto in ricorso.
Non si indica per lo stesso infatti la ragione per cui, a fronte di una richiesta di applicazione di pena finale proveniente dallo stesso imputato, tale da presupporre rinuncia implicita a qualsiasi questione sulla colpevolezza e sull’entita’ della concordata pena, il giudice avrebbe dovuto eludere la richiesta e giungere ad una decisione liberatoria, dovendo la richiesta di applicazione pena essere considerata come ammissione del fatto (Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015, Ayari, Rv. 264595; Sez. U, 5777 del 27/03/1992, di Benedetto, Rv. 191135).
1.2. La censura sulla illegalita’ della pena resta anch’essa consegnata a critica del tutto generica non riportandosi neppure in ricorso le norme la cui violazione integrerebbe la dedotta illegittimita’.
La questione poi della illegalita’ della revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena e’ superata, come rilevato dallo stesso P.G., per avere le parti liberamente concordato la revoca del beneficio, nella piena rinunciabilita’ dello stesso ad opera dell’imputato, o del difensore di questi munito di procura speciale, costituendo la rinuncia atto personalissimo idoneo ad incidere sul profilo sanzionatorio (Sez. 3, n. 11104 del 30/01/2014, Ercolini, Rv. 258701).
La sentenza impugnata riporta espressamente, sul frontespizio, le conclusioni rassegnate dalle parti che, comprensive della rinuncia al beneficio, sono riferite all’imputato, presente.
Tanto vale ad integrare la dismissione del beneficio in un contesto in cui, incidendo la misura della sospensione ai sensi dell’articolo 168 c.p., sul trattamento sanzionatorio, la procura speciale conferita per patteggiare, e quindi per definire la misura della pena, avrebbe peraltro consentito il riconoscimento di un siffatto potere anche in capo difensore officiato.
1.3. L’ulteriore critica avanzata dal ricorrente sul provvedimento di diniego della sospensione del procedimento si presta a plurime valutazioni di inammissibilita’.
1.4. La concessione del beneficio della sospensione del procedimento con messa alla prova, ai sensi dell’articolo 168 bis c.p., e’ rimessa al potere discrezionale del giudice e postula un giudizio volto a formulare una prognosi positiva, negativamente integrata anche da un solo precedente specifico, che deve confrontarsi con l’efficacia riabilitativa e dissuasiva del programma di trattamento proposto (Sez. 4, n. 9581 del 26/11/2015 (dep.2016), Quiroz, Rv. 266299).
Nel ricorso, poi, la mancanza di motivazione della concessione viene del tutto genericamente, e quindi inammissibilmente, dedotta, in alcun modo il ricorrente facendosi carico di segnalare quale programma, per la censurata decisione, sia stato disatteso dal giudice del merito nei suoi dedotti effetti riabilitativi.
2. All’inammissibilita’ del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., nel testo modificato dalla sentenza della Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende
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