Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 9 gennaio 2017, n. 640

Punibile per corruzione l’emissario dell’imprenditore che sponsorizza la squadra di calcio locale per ottenere lo sblocco di una pratica edilizia

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI penale

sentenza 9 gennaio 2017, n. 640

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAOLONI Giacomo – Presidente

Dott. VILLONI Orlando – Consigliere

Dott. DI SALVO Emanuele – rel. Consigliere

Dott. SCALIA Laura – Consigliere

Dott. CORBO Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 29/01/2016 della CORTE APPELLO di BOLOGNA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/10/2016, la relazione svolta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Sost. Proc. Gen. Dott.ssa MARINELLI FELICETTA, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;

udito inoltre l’avv. (OMISSIS), in difesa del (OMISSIS).

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS) ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale e’ stata confermata la pronuncia di condanna emessa in primo grado, riqualificato il fatto originariamente contestato ex articoli 319 e 321 c.p. come violazione dell’articolo 318 c.p., comma 1, e articolo 321 c.p., per avere promesso, per conto del gruppo ” (OMISSIS)”, Ruro 30.000,00 e dato alla societa’ “(OMISSIS) Calcio” Euro 4800,00 apparentemente come sponsorizzazione della societa’ sportiva, in realta’ affinche’ i pubblici ufficiali beneficiari, indicati nell’imputazione, compissero, nel contesto dell’iter amministrativo di rilascio di una concessione a favore del gruppo ” (OMISSIS)”, atti d’ufficio consistenti nell’individuazione di una certa area come idonea alla realizzazione di una struttura commerciale e nella formulazione di un parere favorevole al rilascio di concessione edilizia per la realizzazione di un capannone, atti compiuti in esecuzione di un accordo corruttivo stabile nel tempo.

2. Il ricorrente deduce, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, poiche’ ingiustificatamente la Corte territoriale non ha considerato le dichiarazioni dell’ing. (OMISSIS), il quale aveva provveduto a integrare e correggere la documentazione necessaria, che non era stata presentata dall’ing. (OMISSIS), ottenendo l’autorizzazione dal Comune di (OMISSIS), senza che venisse posto in essere alcun atto illecito. Cio’ dimostra l’inattendibilita’ dell’ing. (OMISSIS), unico chiamante in correita’ nei confronti del ricorrente. Solo successivamente alla conclusione dell’iter amministrativo e senza alcun collegamento con quest’ultimo, il (OMISSIS) sblocco’ il modesto finanziamento a favore della squadra di calcio del (OMISSIS), che era stato concordato, nel lontano 2005, a titolo di sponsorizzazione, direttamente dal titolare dell’impresa (OMISSIS) con gli organi di dirigenza della societa’ sportiva, erogando esclusivamente la modesta somma di Euro 3300,00, assolutamente sproporzionata rispetto al valore della costruzione che doveva essere autorizzata, costituita da un capannone che richiedeva un investimento di diversi milioni di Euro. Non vi e’ stato dunque alcun versamento di un prezzo per l’ottenimento di un atto illecito, tanto che i pubblici ufficiali che, secondo l’accusa, concorsero a realizzare la corruzione (Arch. (OMISSIS) e assessore (OMISSIS)), sono stati assolti dalla Corte d’appello di Bologna. D’altronde, il giudice a quo, nel presente processo, ha dovuto riconoscere la legittimita’ dell’atto amministrativo incriminato.

Dunque non e’ mai esistito un pubblico ufficiale corrotto, onde il ricorrente non puo’ rispondere di alcuna corruzione.

2.1. Si e’ trattato, in ogni caso, a tutto voler concedere, di corruzione impropria susseguente, ex articolo 318 c.p., comma 2, nel testo precedente alla riforma del 2012, che non prevedeva la punibilita’ del privato.

2.2. Ingiustificatamente sono state comunque negate al ricorrente, che e’ incensurato ed operava esclusivamente sotto le direttive del titolare dell’impresa, le circostanze attenuanti generiche e la pena non si e’ attestata sui minimi edittali.

Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La prima doglianza e’ infondata. Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza della suprema Corte, che, anche alla luce della novella del 2006, il controllo del giudice di legittimita’ sui vizi della motivazione attenga pur sempre alla coerenza strutturale della decisione, di cui saggia l’oggettiva “tenuta”, sotto il profilo logico-argomentativo, e quindi l’accettabilita’ razionale, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass., Sez. 3, n. 37006 del 27 -9-2006, Piras, Rv. 235508; Sez. 6, n. 23528 del 6-6-2006,Bonifazi,Rv. 234155). Ne deriva che il giudice di legittimita’, nel momento del controllo della motivazione, non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti ne’ deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilita’ di apprezzamento,atteso che l’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), non consente alla Corte di cassazione una diversa interpretazione delle prove. In altri termini, il giudice di legittimita’, che e’ giudice della motivazione e dell’osservanza della legge, non puo’ divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio. Questo controllo e’ riservato al giudice di merito,essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l’apprezzamento della logicita’ della motivazione (cfr., ex plurimis, Cass.,Sez. 3, n. 8570 del 14-1-2003, Rv. 223469; Sez. fer., n. 36227 del 3-9-2004, Rinaldi; Sez. 5, n. 32688 del 5-7-2004, Scarcella; Sez. 5, n.22771 del 15-4-2004, Antonelli).

2. Nel caso in disamina, i giudici di secondo grado hanno preso in esame tutte le risultanze acquisite e le deduzioni difensive e sono pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalita’, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorieta’ o di manifesta illogicita’ e percio’ insindacabili in questa sede, avendo la Corte territoriale evidenziato gli esiti dell’attivita’ captativa, da cui emergono i contatti tra (OMISSIS) e (OMISSIS), per conto della ” (OMISSIS)” spa, da una parte, e gli assessori e funzionari comunali, dall’altra, con l’interessata ed instancabile intermediazione del Presidente del Consiglio provinciale di Ferrara, (OMISSIS), particolarmente sensibile alle sorti della squadra di calcio del (OMISSIS). Il giudice a quo ha analizzato, con grande cura, i contenuti delle conversazioni captate, riportandone, nel quadro di una articolata ricostruzione fattuale, i passi salienti, evidenziandone la significazione dimostrativa e sottolineando come da essi si evinca che la sponsorizzazione alla squadra di calcio (OMISSIS), da parte della ” (OMISSIS)” spa, operante,nello specifico, tramite l’emissario (OMISSIS), costituiva il prezzo della corruzione dei pubblici ufficiali, i quali avevano fatto mercimonio della funzione pubblica, ponendola al servizio del privato, per il conseguimento di un beneficio indiretto, quale il finanziamento della societa’ calcistica, le cui sorti premevano, se non a tutti, sicuramente ad alcuni di loro. Di qui la conclusione dei giudici di merito, secondo cui il danaro versato alla societa’ calcistica non fu un’elargizione gratuita, dettata solo dall’obiettivo di farsi accettare dagli abitanti locali, ma il prezzo del favore che la spa ” (OMISSIS)” e, per essa, il (OMISSIS), richiesero, con l’intercessione di (OMISSIS), ai funzionari ed agli Assessori del Comune di (OMISSIS), per la definizione della pratica edilizia in corso, sfruttando i legami e la cointeressenza di questi ultimi con la locale squadra di calcio.

La Corte territoriale ha altresi’ evidenziato come dai colloqui intercettati sia emerso che il compenso indebito, costituito dapprima dalla promessa di sponsorizzazione a favore della societa’ sportiva locale, per una piu’ elevata somma, e poi dalla successiva, piu’ ridotta, elargizione di Euro 4800,00 venne concordato antecedentemente alle sedute degli organismi comunali chiamati a deliberare, per quanto di rispettiva competenza, nelle singole fasi in cui si articolava l’iter amministrativo della pratica edilizia. Donde la qualificazione giuridica ex articolo 318 c.p., comma 1, conformemente agli approdi cui e’ pervenuta la giurisprudenza di legittimita’ formatasi sotto il previgente testo dell’articolo 318 c.p., essendo stata accettata la promessa, rimasta, in massima parte, inadempiuta, in epoca antecedente al compimento dell’atto conforme al dovere d’ufficio (Cass., Sez. 6, n. 35118 del 9-7-2007, Rv. 237288; Sez. 6, n 35119 del 9-7-2007; Sez. 6, n. 6273 del 27-3-1984).

2.1. Trattasi dunque di apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l’iter logico-giuridico seguito dal giudice e percio’ a superare lo scrutinio di legittimita’. Ed e’ d’altronde appena il caso di sottolineare che l’interpretazione dei contenuti delle conversazioni intercettate e delle espressioni usate dagli interlocutori e’ questione di fatto, che e’ rimessa alla valutazione del giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimita’ ove le relative valutazioni siano motivate,come nel caso in disamina, in conformita’ ai criteri di logica e alle massime di esperienza (Cass., Sez. 5 n. 47892 del 17-11-2003, Serino).

3. Non e’ fondato nemmeno il rilievo formulato dal ricorrente, secondo cui la sentenza impugnata sarebbe in contrasto con la pronuncia assolutoria emessa a carico dei pubblici ufficiali implicati nella vicenda. Da quest’ultima sentenza (non concernente la posizione del (OMISSIS)), emessa dalla Corte d’appello di Bologna, il 24-3-2016, e prodotta in udienza dalla difesa, risulta infatti che l’Assessore al Commercio del Comune di (OMISSIS), (OMISSIS), e l’Assessore allo Sport, (OMISSIS), vennero condannati. Venne invece assolto perche’ il fatto non costituisce reato l’Assessore all’Urbanistica, (OMISSIS), sulla base dell’asserto relativo alla mancanza di prova certa circa la consapevolezza, in capo all’imputato, dell’esistenza e dei termini dell’accordo corruttivo, come risulta a p. 71 di tale sentenza, e dunque non sulla base dell’affermazione che quest’ultimo non vi fosse stato. Non e’ pertanto ravvisabile alcun contrasto logico tra le due pronunce.

4. Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata e’ senz’altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla mancanza di resipiscenza od anche solo di revisione critica, da parte dell’imputato, del proprio operato: cio’ che denota interiorizzata condivisione di schemi e di parametri illeciti, esclusivamente orientati al conseguimento di vantaggi individualistici, attraverso l’asservimento della pubblica amministrazione, mediante i suoi funzionari infedeli.

5. Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

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