Corte di Cassazione, sezione I penale, sentenza 19 dicembre 2016, n. 53888

No alla concessione della particolare tenuità del fatto se il Pm si oppone. La decisione che ne scaturisce è comunque appellabile

Suprema Corte di Cassazione

sezione I penale

sentenza 19 dicembre 2016, n. 53888

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SIOTTO Maria Cristina – Presidente

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere

Dott. CAVALLO Aldo – Consigliere

Dott. SARACENO Rosa Anna – rel. Consigliere

Dott. BONI Monica – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LECCE;

nei confronti di:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 841/2014 TRIBUNALE di LECCE, del 07/05/2015;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/07/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA ANNA SARACENO.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Lecce, con sentenza del 7 maggio 2015, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di (OMISSIS) per essere il reato a lui ascritto non punibile per particolare tenuita’. L’imputato era chiamato a rispondere del reato di cui al Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 22, comma 12, per avere occupato, dal maggio all’ottobre 2012, alle sue dipendenze un cittadino straniero privo del permesso di soggiorno.

2. La sentenza e’ stata impugnata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, il quale lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell’articolo 469, commi 1 e 1 bis, e dell’articolo 178 c.p.p., comma 1, lettera b, deducendo che il giudice del merito non avrebbe potuto pronunciare sentenza ai sensi dell’articolo 469 c.p.p., stante l’opposizione del Pubblico Ministero.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ fondato e merita accoglimento.

1. L’articolo 469 c.p.p., comma 1, stabilisce che “salvo quanto previsto dall’articolo 129, comma 2, se l’azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita ovvero se il reato e’ estinto e se per accertarlo non e’ necessario procedere al dibattimento, il giudice, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e l’imputato e se questi non si oppongono, pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere enunciandone la causa nel dispositivo”. Il comma 1-bis, aggiunto dal Decreto Legislativo 16 marzo 2015, n. 28, articolo 3, comma 1, lettera a), recita: “La sentenza di non doversi procedere e’ pronunciata anche quando l’imputato non e’ punibile ai sensi dell’articolo 131 bis c.p., previa audizione in camera di consiglio anche della persona offesa, se compare”.

1.1 Questa Corte, con insegnamento costante, ha affermato che, per il disposto dell’articolo 469 c.p.p., il proscioglimento predibattimentale e’ consentito, solo nelle ipotesi ivi espressamente contemplate, alla condizione che vi sia stato l’interpello delle parti e la non opposizione delle stesse; invero, il richiamo, nell’incipit della disposizione, all’articolo 129 c.p.p., che, come noto, contempla piu’ ampi poteri di declaratoria di cause di non punibilita’ estesi anche al merito e prescinde dal consenso delle parti, deve ritenersi effettuato solo per escluderne l’applicabilita’ in sede predibattimentale: “(…) l’articolo 129 c.p.p., allorche’ fa riferimento ad “ogni stato e grado del processo”, deve essere inteso in relazione al giudizio in senso tecnico, ossia al dibattimento di primo grado o ai giudizi in appello ed in Cassazione, perche’ quelle sono le fasi in cui si instaura la piena dialettica processuale tra le parti e si dispone di tutti gli elementi per la scelta delle formule assolutorie piu’ opportune, rispettando le legittime aspettative dell’imputato. Nella fase predibattimentale dell’attuale processo (…) la fondamentale cesura tra fase dell’indagine e fase del dibattimento porta ad escludere che possa emettersi una sentenza allo stato degli atti ex articolo 129 c.p.p.” (Sez. U., n. 3027 del 19/12/2001, dep.2002, Angelucci, rv. 220555 e, tra le altre, da ultimo, Sez. 3 n. 6657 del 13/01/2010, Spadi, rv. 246188).1.2 Tale principio va affermato anche con riferimento alla nuova disposizione di cui all’articolo 469 c.p.p., comma 1 bis, che ha inserito, tra le cause che legittimano il proscioglimento predibattimentale, anche la causa di non punibilita’ di cui all’articolo 131 bis cod. pen., senza differenziare la procedura rispetto a quella prevista nel comma precedente, prevedendo in aggiunta l’ulteriore, eventuale, interlocuzione della parte offesa, ma non lasciando adito a dubbi circa la necessita’ che l’imputato e il pubblico ministero non si oppongano alla dichiarazione di improcedibilita’, rinunciando alla verifica dibattimentale (Sez. 3 n. 47039 del 08/10/2015, De Rossi, Rv. 265446; Sez. 5 n. 28660 del 04/02/2016, Manole e altro, Rv. 267360; Sez. 2 n. 12305 del 15/03/2016, Panariello, Rv. 266493). Tanto premesso, va rilevato che effettivamente la sentenza impugnata e’ stata pronunciata nonostante il parere contrario del Pubblico ministero e deve, pertanto essere annullata con rinvio.

2. L’individuazione del giudice di rinvio impone la previa qualificazione della sentenza impugnata. Questo Collegio aderisce all’orientamento secondo cui “la sentenza pronunciata in pubblica udienza, nella fase degli atti introduttivi e, comunque, prima della apertura del dibattimento, e’ a tutti gli effetti predibattimentale e inappellabile, anche se deliberata al di fuori delle ipotesi previste dalla legge”, in quanto il termine finale utile per la pronuncia della sentenza di proscioglimento ex articolo 469 c.p.p., e’ quello che precede la dichiarazione di apertura del dibattimento, che segna il passaggio irreversibile dalla fase degli atti introduttivi del dibattimento al dibattimento vero e proprio. Tale principio trova conforto nella citata sentenza delle Sezioni Unite, Angelucci, la quale ha stabilito che avverso la sentenza predibattimentale, “anche se deliberata al di fuori delle ipotesi previste dalla legge, l’unica impugnazione ammessa e’ il ricorso per Cassazione” (e nel caso scrutinato la sentenza ex articolo 469 c.p.p., era stata pronunciata esattamente in pubblica udienza, ma prima della dichiarazione di apertura del dibattimento).

Senonche’ il provvedimento impugnato non solo reca nell’intestazione un esplicito riferimento alla pubblica udienza del 7/05/2015 e all’intervenuta verifica della regolare costituzione delle parti (l’imputato e’ qualificato come libero contumace), ma dalla lettura del verbale di udienza risulta che il dibattimento e’ stato dichiarato aperto, le parti hanno formulato le rispettive richieste istruttorie e il Tribunale ha adottato l’ordinanza di cui all’articolo 495 c.p.p., e, quindi, ha proceduto alla dichiarazione di improcedibilita’ su conforme richiesta della difesa e nell’opposizione del Pubblico ministero. Per cui, indipendentemente dalla qualificazione datane dal Tribunale, la sentenza, pronunciata in pubblica udienza e dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, va considerata sentenza dibattimentale ed e’ pertanto soggetta all’appello. Qualificata la sentenza impugnata quale sentenza dibattimentale, l’accoglimento del ricorso proposto, da intendersi ricorso immediato, comporta che il giudice del rinvio vada individuato in quello che sarebbe stato competente per l’appello.

3. In conclusione la sentenza impugnata va annullata con rinvio, per le ragioni sopra indicate, alla Corte di appello di Lecce, competente per l’appello.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Lecce

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