Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 9 gennaio 2017, n. 648

Pur essendo vero che il giudice, nella fase di assunzione della prova e nella sua successiva valutazione, non è vincolato al rispetto delle metodiche suggerite dalla Carta di Noto, dalle quali può anche prescindere quando non imposte dal codice di rito, e che la loro violazione non comporta l’inutilizzabilità della prova così assunta, è altrettanto vero, tuttavia, che egli è tenuto a motivare perché, nonostante ciò, ritenga, secondo il proprio libero, ma non arbitrario, convincimento, attendibile la prova dichiarativa assunta in violazione delle prescrizioni della Carta; quanto più grave e patente sarà stata la violazione dei modelli, protocolli e procedure prescritti dalla Carta di Noto, e quanto più puntuali saranno state, sul punto, le eccezioni difensive, tanto più ampio sarà l’onere del giudice di motivare sulla attendibilità del minorenne abusato.

Suprema Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza 9 gennaio 2017, n. 648

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NICOLA Vito – Presidente

Dott. RAMACCI Luca – Consigliere

Dott. ACETO Aldo – rel. Consigliere

Dott. GAI Emanuela – Consigliere

Dott. RICCARDI Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 30/11/2015 della Corte di appello di Firenze;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Aldo Aceto;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Canevelli Paolo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

udito, per l’imputato, l’avv. (OMISSIS) che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il sig. (OMISSIS) ricorre per l’annullamento della sentenza del 30/11/2015 della Corte di appello di Firenze che, in parziale riforma di quella del 04/11/2014 del Tribunale di Lucca da lui solo impugnata, ha rideterminato la pena nella minor misura di sette anni e sei mesi di reclusione per il reato continuato di cui all’articolo 81 cpv. c.p., articolo 609-quater c.p., comma 1, n. 1), e u.c., in relazione all’articolo 609-bis c.p. e articolo 609-ter c.p., u.c., articolo 61 c.p., nn. 5) e 11) (capo A), 660 (capo B), articolo 646 c.p., commi 1 e 3, e articolo 61 c.p., n. 11) (capo C), a lui ascritto perche’:

– aveva compiuto atti sessuali con il minore (OMISSIS), di anni (OMISSIS), sin da quando ne aveva sette, consistiti in baci, toccamenti e atti masturbatori reciproci; con le aggravanti dell’aver approfittato di circostanze di tempo, di luogo e di persona tali da ostacolare la privata e pubblica difesa e di aver commesso il fatto con abuso delle relazioni domestiche, trattandosi di minore a lui affidato dalla madre, (OMISSIS);

– con condotte reiterate, ed in particolare, inviandogli ripetuti sms telefonici, tentando di contattarlo anche tramite terze persone, aveva molestato il minore (OMISSIS) che si era allontanato da lui e si era rifiutato di incontrarlo;

– abusando delle relazioni domestiche, si era appropriato tre bracciali e una collana d’oro (del presunto valore di Euro 400,00), a lui consegnati perche’ provvedesse alla loro riparazione.

I fatti sono contestati come commessi in (OMISSIS) (capo A), dal (OMISSIS) (capo B) e dal 2011 (capo C).

L’affermazione della sua responsabilita’ si fonda sulla testimonianza resa da (OMISSIS), tecnico informatico che aveva raccolto le confidenze del (OMISSIS) e le aveva anche registrate, sull’ascolto e trascrizione di tale registrazione, sulla testimonianza di (OMISSIS), responsabile dell’associazione nella quale lavorava il (OMISSIS), con il quale pure l’imputato si era confrontato sulla relazione con il minore, sulla testimonianza resa dal maresciallo dei Carabinieri (OMISSIS), che condusse le indagini, nonche’ sulle dichiarazioni rese dal minore in sede di incidente probatorio e sulla testimonianza della madre.

1.1.Con il primo motivo eccepisce, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e), l’erronea applicazione degli articoli 192, 530 e 546 c.p.p., nonche’ vizio di motivazione contraddittoria e manifestamente illogica in relazione al capo a) dell’imputazione.

Deduce, al riguardo, che con i motivi di appello era stata censurata la conduzione maldestra delle indagini, sin dal primo approccio con il minore, che ha irreparabilmente compromesso la possibilita’ di considerare genuine le dichiarazioni di questi. La violazione delle linee guida della Carta di Noto non era stata dedotta al fine di eccepire la nullita’ o inutilizzabilita’ delle dichiarazioni della persona offesa, bensi’ per stigmatizzarne la loro possibile distorsione dalla realta’.

La violazione piu’ grave, aggiunge, e’ stata consumata proprio in occasione del primo incontro con il minore, allorquando il maresciallo (OMISSIS) lo aveva prelevato con una scusa dalla scuola obbligandolo, nonostante le proteste del ragazzino, ad ascoltare la registrazione della conversazione intrattenuta dall’imputato con il (OMISSIS). In questo modo e’ stata condotta un’operazione investigativa in aperto contrasto con le linee guida della Carta di Noto che ha irrimediabilmente contaminato la genuinita’ del racconto. La risposta della Corte di appello non e’ logicamente accettabile: la registrazione non puo’ essere considerata alla stregua di un riscontro delle dichiarazioni rese dal minore senza incorrere nel vizio di ragionamento circolare (le registrazioni sollecitano le dichiarazioni e le riscontrano allo stesso tempo).

Non sono coerenti con gli argomenti devoluti ed anzi sono totalmente errate le risposte fornite dalla Corte di appello che, pur condividendo l’inopportunita’ del metodo seguito, ha affermato che la violazione delle linee guida della Carta di Noto non determina la nullita’ o inutilizzabilita’ delle dichiarazioni in tal modo assunte che sarebbero univoche e coerenti rispetto al quadro probatorio.

1.2.Con il secondo motivo eccepisce, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera e), l’illogicita’ della motivazione e il travisamento dei fatti ed, in particolare, delle prove diverse dalla testimonianza del minore.

In primo luogo, sostiene, il (OMISSIS) non ha mai affermato di aver ricevuto anch’egli le confidenze dell’imputato, avendo appreso della vicenda esclusivamente dal (OMISSIS). Il (OMISSIS), infatti, gli aveva solo riferito di provare amore per il (OMISSIS). Non e’ dunque possibile annoverare la sua testimonianza tra i riscontri esterni.

In secondo luogo lamenta che i Giudici di merito non hanno preso nemmeno in considerazione la possibilita’ che quanto riferito dall’imputato nel colloquio registrato dal (OMISSIS) potesse costituire una provocazione, una sorta di presa in giro, l’esternazione di un desiderio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso e’ inammissibile perche’ generico e manifestamente infondato.

3. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente essendo comuni per l’oggetto.

3.1. E’ senz’altro corretto quanto sostiene il ricorrente circa la portata precettiva delle linee-guida della cd. Carta di Noto e le conseguenze della loro violazione.

3.2. Se infatti e’ vero che il giudice, nella fase di assunzione della prova e nella sua successiva valutazione, non e’ vincolato al rispetto delle metodiche suggerite dalla Carta di Noto, dalle quali puo’ anche prescindere quando non imposte dal codice di rito, e che la loro violazione non comporta l’inutilizzabilita’ della prova cosi’ assunta, e’ altrettanto vero, tuttavia, che egli e’ tenuto a motivare perche’, nonostante cio’, ritenga, secondo il proprio libero, ma non arbitrario, convincimento, attendibile la prova dichiarativa assunta in violazione delle prescrizioni della Carta; quanto piu’ grave e patente sara’ stata la violazione dei modelli, protocolli e procedure prescritti dalla Carta di Noto, e quanto piu’ puntuali saranno state, sul punto, le eccezioni difensive, tanto piu’ ampio sara’ l’onere del giudice di motivare sulla attendibilita’ del minorenne abusato.

3.3.Nel caso di specie non e’ in discussione il metodo non ortodosso della prima assunzione di informazioni dal minorenne, costretto dai Carabinieri ad ascoltare la registrazione della conversazione intercorsa tra il (OMISSIS) ed il (OMISSIS) (conversazione riportata per intero nella sentenza di primo grado).

3.4.Anche la Corte di appello condivide tale giudizio; tuttavia ne’ i Giudici di primo grado, ne’ quelli Distrettuali nutrono dubbi sul fatto che oggetto delle esplicite e chiarissime confidenze oggetto della conversazione riguardassero proprio il rapporto dell’imputato con il (OMISSIS).

3.5.Tale convincimento si fonda su una serie di dati che il ricorrente nemmeno menziona nel ricorso: a) le conversazioni intercorse con il (OMISSIS) prima di quella registrata da quest’ultimo, nel corso delle quali l’imputato aveva affermato di aver avuto rapporti sessuali con il tredicenne (OMISSIS), con il quale si toccavano e si masturbavano a vicenda; b) il riferimento all’ (OMISSIS) fatto nella conversazione registrata dal (OMISSIS), secondo quanto da questi riferito; c) gli indicatori del disturbo post-traumatico da stress rilevati dal CT del PM; d) i messaggi espliciti inviati via sms al minore, oggetto della condotta ipotizzata al capo B della rubrica, non oggetto di impugnazione.

3.6. La tesi difensiva secondo cui nel colloquio registrato l’imputato faceva riferimento ad una storia inventata, scaricata da internet, e’ stata disattesa dalla Corte di appello che, con motivazione del tutto convincente, ne ha sottolineato la illogicita’ e contraddittorieta’ con il comportamento tenuto dall’imputato che l’avrebbe raccontata al (OMISSIS) affinche’, spacciandosi per un altro minorenne che lo trattava con piu’ dolcezza, inviasse sms al ragazzino per farlo ingelosire.

3.7. Ragionamento assai debolmente contrastato dal ricorrente che si limita a lamentare l’omessa valutazione, da parte della Corte di appello, di un percorso ermeneutico alternativo.

3.8. In questo contesto, nel quale la natura confessoria delle confidenze fatte dall’imputato al (OMISSIS) e’ supportata da dati di fatto nemmeno considerati dall’imputato ovvero da inammissibili letture alternative del medesimo compendio probatorio, soffermarsi solo sulle modalita’ con cui la persona offesa e’ stata avvicinata dai Carabinieri attribuisce alla relativa eccezione il carattere di parzialita’ e dunque di genericita’. Sicche’ non e’ nemmeno decisivo l’eccepito travisamento della testimonianza resa dal (OMISSIS) il quale, effettivamente, non raccolse direttamente le confidenze dell’imputato.

5. Alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso consegue, ex articolo 616 c.p.p., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento nonche’ del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *