Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 7 novembre 2016, n. 46597

Non vi è l’obbligo di notifica del decreto di fissazione dell’udienza d’appello all’esercente la potestà genitoriale, allorché l’imputato, minorenne al tempo della commissione del reato, sia divenuto maggiorenne prima della celebrazione del giudizio d’appello, in quanto, con il raggiungimento della maggiore età, egli acquisisce la piena capacità d’agire, con la conseguenza che, in tale ipotesi, l’omessa citazione dei genitori non influisce sulla validità del procedimento

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI penale

sentenza 7 novembre 2016, n. 46597

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROTUNDO Vincenzo – Presidente
Dott. CARCANO Domenico re – Consigliere
Dott. CRISCUOLO Anna – Consigliere
Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere
Dott. DE AMICIS Gaetano – Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza RG. 42/2015 del 21/01/2016 della Corte di appello di Napoli sezione minori;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Carcano;

sentito il Procuratore Generale, in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.La difesa del minore (OMISSIS) ha proposto ricorso contro la sentenza 21 gennaio 2016 della Corte d’appello di Napoli, sezione per i minorenni, con la quale e’ stata confermata la sentenza di primo grado che lo dichiaro’ responsabile dei reati di oltraggio, resistenza e rifiuto di fornire i documenti di identificazione, riducendo soltanto la pena inflitta dal primo giudice a nove mesi di reclusione, unificati nel vincolo della continuazione.

2.Con il ricorso la difesa deduce: a) la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, articoli 7 e 12 perche’ il decreto di citazione a giudizio non e’ stato notificato ai genitori e al Servizi sociali, la cui presenza e’ prevista in ogni stato e grado del procedimento; b) nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 98 c.p., poiche’ non vi e’ alcuna motivazione della Corte d’appello sulla capacita’ di intendere e volere, che non puo’ essere presunta bensi’ dimostrata; b) vizio di motivazione, poiche’ il giudice d’appello ha omesso di motivare, riportandosi a quanto affermato dal giudice di primo grado.

3. Il ricorso e’ infondato.

Quanto al primo motivo ricorso, questa Corte si e’ espressa nel senso che “l’omessa notifica del decreto di fissazione dell’udienza d’appello ai genitori esercenti la potesta’ sul minore e l’omesso avviso ai responsabili dei servizi sociali non danno luogo a nullita’ assolute ed insanabili, bensi’ a nullita’ di ordine generale a regime intermedio non piu’ deducibili o rilevabili dopo la sentenza di primo grado” (Sez. 2, 13 gennaio 2011, n. 6472).

Tali violazioni, riferibili al giudizio di primo grado, risultano dedotte solo con il ricorso per cassazione.

Peraltro, il giudizio di primo grado e quello di appello sono stati celebrati rispettivamente, l’uno il 2 dicembre 2014 e l’altro il 16 gennaio 2016, allorche’ l’imputato (OMISSIS), nato il (OMISSIS), minorenne al tempo della commissione del reato, aveva gia’ raggiunto la maggiore eta’.

Questa Corte ha affermato che non vi e’ l’obbligo di notifica del decreto di fissazione dell’udienza d’appello all’esercente la potesta’ genitoriale, allorche’ l’imputato, minorenne al tempo della commissione del reato, sia divenuto maggiorenne prima della celebrazione del giudizio d’appello, in quanto, con il raggiungimento della maggiore eta’, egli acquisisce la piena capacita’ d’agire, con la conseguenza che, in tale ipotesi, l’omessa citazione dei genitori non influisce sulla validita’ del procedimento(Sez. 6, 19 ottobre 2010 n. 6986).

Altrettanto infondata e’ la censura relativa al mancato accertamento dell’imputabilita’. Si e’ affermato che ai fini dell’accertamento dell’imputabilita’ derivante da immaturita’, l’indagine sulla personalita’ del minore non richiede necessariamente l’audizione di esperti o di soggetti che abbiano avuto rapporti con l’imputato – attivita’ indicate dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, articolo 9, comma 2, solo quali strumenti eventuali ai quali si consente il ricorso ove necessario a tali fini – ma puo’ essere condotta in base a tutti gli elementi desumibili dagli atti e, tra questi, alle modalita’ del fatto, esaminate anche in considerazione dell’eta’ del minorenne (Sez. 4, 26 gennaio 2005, n.10233; Sez. 5, 28 aprile 2011, n. 27243).

Infondato anche il dedotto motivo di vizio di motivazione, ravvisato nella mera riproposizione della motivazione della sentenza di primo grado. La Corte d’appello ha sviluppato un autonoma valutazione dei fatti e altrettanto specifica argomentazione, e cio’ e’ dimostrato anche dalla circostanza che all’esito del giudizio d’appello e’ stata ridotta la pena inflitta in primo grado.

4. Il ricorso va dunque rigettato, senza condanna al pagamento delle spese processuali, poiche’ l’imputato al momento della commissione dei fatti era minorenne.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso

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