In tema di reati contro la pubblica amministrazione, non commette il reato di abusivo esercizio della professione di avvocato il legale che, nonostante il provvedimento di sospensione assunto dal Consiglio dell’ordine, rediga un esposto-denuncia nell’interesse di un cliente, provvedendo al deposito dello stesso davanti ad un organo di polizia giudiziaria, laddove si tratti di una prestazione isolata, in quanto tale non sintomatica di un’attivita? svolta in forma professionale, non rilevando la circostanza che l’esposto sia redatto su carta intestata dello studio legale
Suprema Corte di Cassazione
sezione VI penale
sentenza 6 luglio 2017, n. 32952
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CONTI Giovanni – Presidente
Dott. FIDELBO Giorgio – Consigliere
Dott. CRISCUOLO Anna – Consigliere
Dott. GIORDANO Emilia Anna – Consigliere
Dott. CALVANESE Ersilia – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 06/10/2016 della Corte di appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che confermava la sua condanna per il reato di cui all’articolo 348 c.p., ricorre per cassazione l’imputato (OMISSIS).
All’imputato era stato contestato di aver abusivamente esercitato la professione forense, nonostante il provvedimento di sospensione assunto dal Consiglio dell’ordine: in particolare l’imputato aveva redatto un esposto-denuncia nell’interesse di (OMISSIS), che veniva dallo stesso depositato presso i carabinieri. L’atto riguardava la denuncia di presunti illeciti commessi in relazione alla realizzazione di un pozzo da parte di responsabili comunali.
Secondo la Corte di appello, era irrilevante che l’atto compiuto dall’imputato integrasse una consulenza legale stragiudiziale, essendo dirimente la spendita della qualifica di avvocato e di legale dell’esponente. Il riferimento alla esistenza di una “procura in atti” confermava la natura legale dell’attivita’ espletata a favore del cliente. Ad avvalorare l’ipotesi accusatoria si aggiungeva inoltre il fatto che l’imputato aveva accolto il cliente nel suo studio, dove aveva ricevuto l’incarico difensivo e il relativo compenso professionale.
2. Il ricorrente personalmente ha dedotto un unico motivo di annullamento, di seguito enunciato, nei limiti dell’articolo 173 disp. att. c.p.p.: vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all’articolo 348 c.p., non avendo l’imputato svolto alcuna attivita’ giurisdizionale, essendo consentito che l’avvocato sospeso svolga attivita’ extragiudiziali, purche’ non si presenti al cospetto del giudice.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato.
La L. 31 dicembre 2012, n. 247, recante la “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”, all’articolo 2, comma 5 stabilisce che sono attivita’ esclusive dell’avvocato, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, l’assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali, mentre al successivo comma 6 aggiunge poi che “fuori dei casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l’attivita’ professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all’attivita’ giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, e’ di competenza degli avvocati”.
La legge viene a sancire un principio gia’ espresso da questa Corte di legittimita’ in ordine alla rilevanza, ai fini dell’articolo 348 c.p., dell’attivita’ di consulenza legale stragiudiziale.
Si e’ infatti affermato che “non commette il reato di abusivo esercizio della professione di avvocato il soggetto che rediga una relazione di consulenza, su carta intestata studio legale, in ordine ad un procedimento penale”, in quanto la consulenza non rientra tra gli atti tipici per i quali occorre una speciale abilitazione, ma e’ un’attivita’ relativamente libera, solo strumentalmente connessa con la professione forense (Sez. 6, n. 17921 del 11/03/2003, Gava, Rv. 224959), e sempre che tale attivita’ non venga compiuta con modalita’ tali, per continuativita’, onerosita’ e organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un’attivita’ professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato (Sez. U, n. 11545 del 15/12/2011, dep. 2012, Cani, Rv. 251819).
Orbene, nel caso di specie all’imputato era stata attribuita una prestazione isolata che non poteva essere considerata come sintomatica di un’attivita’ svolta in forma professionale sulla base della sola dizione della carta intestata su cui e’ stato redatto il suo parere.
Poiche’, ne’ dal capo d’imputazione (limitato alla redazione del solo esposto) ne’ dalla stessa motivazione della sentenza e’ minimamente ipotizzabile che l’imputato abbia esercitato in modo continuativo, sistematico ed organizzato l’attivita’ di consulenza (essendo del tutto irrilevante che, nei confronti del solo (OMISSIS) la consulenza sia stata duratura o meno), il reato non e’ configurabile.
Di conseguenza, la sentenza, sul punto, va annullata senza rinvio perche’ il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ il fatto non sussiste
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