Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 6 luglio 2017, n. 32955

Non c’è illegittimità costituzionale nella mancata depenalizzazione dei reati previsti da codice penale e puniti con la multa. Dall’attuazione parziale della delega, spiega la cassazione può semmai derivare una responsabilità politica del governo verso il parlamento, quando la delega ha carattere imperativo.

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI penale

sentenza 6 luglio 2017, n. 32955

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIDELBO Giorgio – Presidente

Dott. RICCIARELLI Massimo – Consigliere

Dott. GIORDANO Emilia A. – Consigliere

Dott. CALVANESE Ersilia – rel. Consigliere

Dott. SCALIA Laura – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo nel procedimento a carico di:

(OMISSIS), nata in (OMISSIS);

avverso la sentenza del 30/11/2016 della Corte di appello di Palermo;

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa Ersilia Calvanese;

udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa CARDIA Delia, che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, indicata in epigrafe, che riformava la sentenza che aveva condannato (OMISSIS) per i reati di ingiuria e esercizio arbitrario delle proprie ragioni, assolvendo l’imputata dalle suddette imputazioni perche’ non piu’ previste dalla legge come reato, in conseguenza dei Decreto Legislativo nn. 7 e 8 del 2016, ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo.

Il ricorrente denuncia violazione di legge, in quanto la sentenza impugnata erroneamente avrebbe ritenuto depenalizzato il reato di cui all’articolo 392 c.p., perche’ punito con la sola multa, mentre il Decreto Legislativo n. 8 del 2016, articolo 1, comma 3, esclude espressamente dalla portata della riforma i reati previsti dal codice penale.

Con memoria depositata dal difensore dell’imputata il 12 maggio 2017, si eccepisce, ai fini dell’articolo 609 c.p.p., comma 2, l’incostituzionalita’ del Decreto Legislativo n. 8 del 2016, in quanto non avrebbe seguito le indicazioni della Legge-Delega n. 67 del 2014, che stabiliva fossero soggetto ad abolitio criminis tutti i reati puniti con la multa, ad eccezione di talune eccezioni in materie di particolare importanza.

RITENUTO IN DIRITTO

2. Il ricorso e’ fondato.

Come correttamente dedotto dall’Ufficio ricorrente, la sentenza impugnata, con riferimento al reato di cui all’articolo 392 c.p., e’ incorsa nell’erronea applicazione del Decreto Legislativo n. 8 del 2016, articolo 1, comma 3, che esclude espressamente dalla depenalizzazione i reati previsti dal codice penale.

Ne’ ha alcun pregio la questione di costituzionalita’ proposta dall’imputata.

La Corte costituzionale ha piu’ volte ritenuto legittima l’attuazione solo parziale o incompleta della delega, potendo da tale circostanza semmai derivare una responsabilita’ politica del Governo verso il Parlamento, quando la delega abbia carattere imperativo, ma non anche la illegittimita’ costituzionale delle norme frattanto emanate, sempre che, per il loro contenuto, non siano tali da porsi in contrasto con i principi ed i fini della legge di delegazione, determinandone uno “stravolgimento” (tra tante, sent. n. 41 del 1975; sent. n. 149 del 2005).

Principi che la stessa Corte costituzionale ha da ultimo ribadito pronunciandosi in ordine ad una questione del tutto analoga a quella avanzata dall’imputata in relazione all’articolo 392 c.p. e alla depenalizzazione attuata con il Decreto Legislativo n. 8 del 2016, articolo 1, comma 3, (sent. n. 127 del 2017).

3. Ne consegue che la sentenza deve essere annullata per un nuovo giudizio sul reato di cui all’articolo 392 c.p..

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’articolo 392 c.p. e rinvia per nuovo giudizio su tale capo ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo.

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