Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 5 ottobre 2016, n. 42012

Non rientra nel raggio d’azione della norma sulla particolare tenuità del fatto il mancato rispetto delle disposizioni del giudice da parte della madre che non affida al padre il figlio negli orari previsti

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI penale

sentenza 5 ottobre 2016, n. 42012

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CONTI Giovanni – Presidente
Dott. GIANESINI Maurizio – rel. Consigliere
Dott. COSTANZO Angelo – Consigliere
Dott. FIDELBO Giorgio – Consigliere
Dott. CORBO Antonio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 28/01/2016 della CORTE APPELLO di PALERMO;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/09/2016, la relazione svolta dal Consigliere MAURIZIO GIANESINI;
udito il Procuratore Generale in persona del FELICETTA MARINELLI che ha concluso per la inammissibilita’ del ricorso;
Udito il difensore Avv. (OMISSIS) (Ndr: testo originale non comprensibile) in sost. Avv. (OMISSIS).

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

– ritenuto che il difensore di (OMISSIS) ha proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza con la quale la Corte di Appello di PALERMO ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato l’imputata per il reato di cui all’articolo 388 c.p., comma 2, perche’, omettendo di affidare la figlia (OMISSIS) all’ex marito negli orari e nei giorni prescritti dall’ordinanza emessa dal Presidente del Tribunale di Termini Imerese, eludeva ripetutamente l’esecuzione del predetto provvedimento giurisdizionale;
– ritenuto che il ricorrente ha dedotto tre motivi di ricorso con i quali ha affermato, da un lato, che la Corte di Appello non aveva esaurientemente motivato in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, in realta’ escluso dal fatto che il padre non si presentava puntualmente e con regolarita’ per esercitare il suo diritto di visita, dall’altro che la Corte non aveva applicato al caso in esame la causa di non punibilita’ di cui all’articolo 131 bis c.p., dall’altro ancora che la Corte aveva quantificato la pena in violazione dei criteri di cui all’articolo 133 c.p.;
– considerato, quanto al primo motivo, che la Corte ha esaurientemente motivato circa l’infondatezza della tesi difensiva secondo la quale il padre si sarebbe presentato del tutto saltuariamente per esercitare il suo diritto di visita (si rinvia in particolare ai ff. 2 e 3 della motivazione) e circa la sussistenza del dolo, riconnesso ad una sorta di ritorsione della imputata al mancato pagamento di quanto dovuto dall’ex marito (si veda f. 4 della motivazione);
– considerato, quanto al secondo motivo, che la Corte ha esaurientemente e convincentemente motivato in ordine alla non ricorrenza della causa di non punibilita’ di cui all’articolo 131 bis c.p., richiamando i parametri indicati dalla norma (si veda in particolare f. 4 della motivazione);
– considerato, quanto al terzo motivo, che il ricorso si presenta del tutto generico ed apodittico sul punto specifico della affermata violazione del criteri di cui all’articolo 133 del codice penale, senza alcuna articolata argomentazione critica sul punto di sentenza impugnato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 1.500,00 Euro a favore della cassa delle ammende.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *