Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 31 marzo 2017, n. 16480

La configurazione del reato di guida in stato di ebbrezza può essere desunto anche dalla vigenza del sopravvenuto regime sanzionatorio da elementi sintomatici

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI penale

sentenza 31 marzo 2017, n. 16480

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAOLONI Giacomo – Presidente

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere

Dott. VILLONI Orlando – rel. Consigliere

Dott. CALVANESE Ersilia – Consigliere

Dott. D’ARCANGELO Fabrizio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), n. (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 42/16 Corte d’Appello di Campobasso del 28/01/2016;

esaminati gli atti e letti il ricorso e il provvedimento decisorio impugnato;

udita in camera di consiglio la relazione del consigliere, dr. O. Villoni;

udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto P.G., Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso per il rigetto;

sentito il difensore del ricorrente, avv. (OMISSIS), che riportandosi ai motivi del ricorso ne ha chiesto l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Campobasso, in parziale riforma della sentenza emessa il 07/06/2013 dal Tribunale di Larino, Sezione Distaccata di Termoli, ha ridotto le pene inflitte in primo grado nei confronti di (OMISSIS) in ordine ai reati di calunnia (articolo 368 c.p., capo C) e di guida in stato d’ebbrezza (articolo 186 C.d.S., commi 1 e 2, lettera c), capo A) alla misura ritenuta di giustizia.

Previa rivisitazione dei termini di fatto della vicenda processuale, la Corte ha ritenuto sussistente sia il delitto di calunnia, in relazione alla falsa incolpazione di pubblici ufficiali del reato di lesioni personali commesse in danno dell’imputato (articoli 582 e 585 c.p., articolo 576 c.p., n. 1) sia la contravvenzione al codice stradale, ancorche’ detta imputazione formulata sulla scorta di un unico rilevamento mediante etilometro in luogo dei due regolamentari.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato che deduce violazione di legge e vizio di motivazione riguardo alla ritenuta sussistenza del reato di guida in stato di ebbrezza, osservando che l’affermazione di responsabilita’ e’ stata ribadita non oltre ogni ragionevole dubbio, atteso che in difetto di rilevamento strumentale regolamentare, avrebbe dovuto ritenersi integrata la piu’ favorevole ipotesi di cui all’articolo 186 C.d.S., lettera a), oggi priva di rilievo penale.

Il ricorrente deduce, inoltre, violazione di legge e vizio di motivazione riguardo alla configurabilita’ del delitto di calunnia, in assenza di uno degli elementi costitutivi quali la denunzia, l’istanza o la querela.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato limitatamente all’affermazione di responsabilita’ relativa alla contravvenzione di cui all’articolo 186 C.d.S., lettera c).

Fondatamente, infatti, il ricorrente ha dedotto che il mancato completamento della regolare procedura di espirazione mediante etilometro, interrottasi dopo la priva prova e non proseguita ulteriormente, avrebbe dovuto indurre la Corte d’appello a nutrire dubbi sulla responsabilita’ a titolo di stato di ebbrezza in relazione alla piu’ grave ipotesi di cui all’articolo 186 C.d.S., lettera c), e persistendo tali dubbi, affermare, in applicazione del principio del favor rei, la configurabilita’ della meno grave ipotesi di cui alla lettera a), oggi depenalizzata per effetto della L. 29 luglio 2010, n. 120, articolo 33, comma 1, lettera a), n. 1).

La doglianza e’ del tutto in linea con il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di Cassazione secondo cui ai fini della configurazione del reato di guida in stato di ebbrezza, tale stato “puo’ essere desunto, anche nella vigenza del sopravvenuto regime sanzionatorio, da elementi sintomatici; peraltro, la possibilita’ per il giudice di avvalersi, ai fini dell’affermazione della sussistenza dello stato di ebbrezza, delle sole circostanze sintomatiche riferite dagli agenti accertatori sara’ il piu’ delle volte da circoscriversi alla sola fattispecie meno grave” (Sez. 4, sent. n. 43017 del 12/10/ 2011, P.G. in proc. Rizzo, Rv. 251004 in fattispecie sovrapponibile a quella in esame in cui, in difetto di significativi, concreti ed univoci elementi per ritenere sussistente nell’organismo dell’imputato, al momento del controllo, un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l, il fatto addebitatogli e’ stato ricondotto all’ipotesi meno grave, all’epoca di commissione prevista e punita come contravvenzione e successivamente depenalizzata; conf. Sez. 4, sent. n. 28787 del 09/06/2011, P.G. in proc. Rata, Rv. 250714; Sez. 4, sent. n. 48026 del 04/12/2009, P.G. in proc. Falaguerra, Rv. 245802; Sez. 4, sent. n. 48297 del 27/11/2008, Campregher, Rv. 242392 ed altre).

Risultando, percio’, fondato il motivo di ricorso, ne consegue l’instaurazione di un valido rapporto processuale in relazione al capo A della sentenza impugnata, che impone, tuttavia, di prendere atto della sopravvenuta prescrizione del reato alla data del 12/06/2016 con conseguente eliminazione della pena ad esso relativa ai sensi dell’articolo 620 c.p.p..

La sentenza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente al predetto capo A ed espunta la pena di quattro mesi di arresto ed Euro 1.000,00 inflitta all’imputato a detto titolo.

2. Va, invece, dichiarato inammissibile il motivo di ricorso riguardante il capo C della decisione impugnata (sull’autonomia dei rapporti processuali riferiti ai vari capi d’imputazione nei processi oggettivamente cumulativi, v. Sez. U sent. n. 6903 del 27/05/2016, Aiello).

Il ricorrente deduce, infatti, che l’aver reso solo verbalmente le dichiarazioni ritenute calunniose in danno dei Carabinieri ai sanitari chiamati in caserma a verificarne le condizioni di salute implica l’assenza di qualsivoglia denunzia, istanza o querela da lui presentata, venendo di conseguenza meno uno degli elementi costituitivi del delitto di cui all’articolo 368 c.p..

A prescindere, tuttavia, dalla relativa fondatezza, va rilevato che la censura, inerente la dedotta violazione di legge riferita all’astratta configurabilita’ del delitto di calunnia, viene proposta per la prima volta in sede di legittimita’, non essendo, invece, stata tempestivamente proposta con l’atto d’appello.

A pag. 2 della decisione impugnata si legge, infatti, che l’imputato appellante aveva dedotto l’inconfigurabilita’ del delitto di calunnia: a) nel caso di mancato avvio di procedimento penale a carico dei soggetti falsamente incolpati; b) nella ipotesi in cui il reato oggetto di falsa incolpazione sia perseguibile a querela di parte e la stessa non sia stata presentata, situazioni da lui entrambe ritenute ravvisabili nella fattispecie.

Risulta, pertanto, evidente che con il ricorso in cassazione egli ha dedotto un nuovo ed ulteriore profilo di violazione di legge, che, sebbene e come anzidetto anch’esso riferito all’astratta applicabilita’ dell’articolo 368 c.p., risulta intempestivo ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 3 seconda ipotesi, circostanza che ne comporta l’improponibilita’.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla contravvenzione di cui al capo A) della rubrica perche’ il reato e’ estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di quattro mesi di arresto ed Euro mille di ammenda; dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

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