Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 30 marzo 2017, n.16163

Commette peculato il dipendente di un ufficio postale che preleva indebitamente delle somme dal libretto postale di un correntista

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE VI PENALE

SENTENZA 30 marzo 2017, n.16163

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

Il difensore di S.A. ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza emessa il 15 luglio 2015, all’esito di giudizio abbreviato, dal G.u.p. del medesimo Tribunale, che aveva dichiarato l’imputata colpevole del delitto di peculato, commesso in concorso con P.C. e C.A. , separatamente giudicati, per essersi impossessati della somma di 1.290.000 euro mediante operazioni contestuali di prelevamento della somma dal libretto postale di R.N. , acceso presso l’ufficio postale di (…), e di reinvestimento in altri strumenti finanziari, compiute dal P. , dipendente dell’Ente Poste Italiane, responsabile della sala consulenze dell’ufficio postale di (…) -.

Il ricorso articola tre motivi:

– violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata derubricazione del fatto nel reato di truffa.

Si deduce che la Corte di appello non ha spiegato le ragioni per le quali ha disatteso la richiesta difensiva di inquadrare il fatto nell’ipotesi della truffa aggravata, tenuto conto che l’elemento distintivo tra peculato e truffa va individuato nel possesso del danaro da parte del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per ragioni di servizio, preesistente nel primo caso, acquisito per effetto di artifici e raggiri nella truffa, come avvenuto nella fattispecie. Si segnala che il P. non aveva la disponibilità delle somme distratte in danno delle R. , ma ne ottenne la disponibilità solo tramite gli artifici posti in essere e se ne appropriò solo mediante la creazione di un nuovo libretto postale presso la stessa filiale, intestato alla S. sua complice, per svuotare quello della R. ;

– violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. per non avere la Corte di appello tenuto conto del minimo contributo fornito dall’imputata, mai recatasi in (…), ma solo presso esercizi commerciali per compiere operazioni in favore di altri, trattenendo per sé un importo esiguo rispetto all’importo sottratto alla persona offesa;

– vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, non avendo la Corte di appello motivato sul punto.

Il ricorso è inammissibile, in quanto la ricorrente reitera il motivo relativo alla riqualificazione del fatto nell’ipotesi meno grave di truffa, disatteso dai giudici di merito con motivazione puntuale, corretta ed argomentata.

Dopo aver premesso che la qualificazione del reato come peculato era stata già ritenuta corretta dalla Seconda Sezione di questa Corte, pronunciatasi con sentenza n. 6383 del 28 gennaio 2015 sull’ordinanza cautelare emessa nel procedimento in esame, la Corte di appello ha dapprima illustrato le mansioni del P. per evidenziare che, in qualità di specialista consulente finanziario, addetto alla sala consulenze dell’ufficio postale di (…), aveva il potere giuridico di porre in essere in piena autonomia l’operazione economica orchestrata in danno della R. .

Facendo corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte, secondo i quali il possesso qualificato dalla ragione di ufficio o di servizio non è solo quello che rientra nella competenza funzionale specifica del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, ma anche quello che si basa su un rapporto che gli consente di ingerirsi di fatto nella disponibilità della cosa o del denaro altrui, rinvenendo nella pubblica funzione o servizio anche solo l’occasione per tale comportamento (Sez. 6, n. 14285 del 26/02/2014, Rv. 259500), la Corte di appello ha dato atto che dalla ricostruzione della vicenda emersa dalle indagini è risultato che il P. compì tutte le operazioni dalla sua postazione contabile, senza trarre in inganno alcuno ed abusando delle sue funzioni, semplicemente simulando la presenza presso l’ufficio della R. , falsificandone (o facendone falsificare) la firma per estinguere il libretto, svuotare il conto e subito reinvestire la somma in altri strumenti finanziari, quindi, compiendo operazioni contabili rientranti nella sua competenza specifica, e solo in seguito, per mascherare l’appropriazione, richiese all’ufficio di (…) i documenti di identità e lo specimen di firma, in modo da far risultare formalmente corretta l’operazione.

Ne discende la manifesta infondatezza della censura difensiva.

Anche il secondo motivo costituisce una mera reiterazione della richiesta, già disattesa con motivazione congrua dalla Corte di appello, specificando che il ruolo dell’imputata non poteva ritenersi marginale o di minima rilevanza, in quanto la S. risultava cointestataria del conto della R. con facoltà di operare sullo stesso e sullo stesso aveva effettivamente operato a beneficio proprio e dei complici per completare l’operazione di svuotamento del conto, procedendo all’acquisto di numerosi beni di lusso.

Inammissibile per genericità è l’ultimo motivo, avendo la Corte di appello giustificato il diniego delle attenuanti generiche, già ben argomentato dal giudice di primo grado, in ragione dell’entità del profitto conseguito per sé e per il fratello nonché del precedente dell’imputata e della mancata allegazione di elementi positivi valutabili.

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in euro 1.500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro millecinquecento in favore della cassa delle ammende

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *